Avviso ai litiganti
Società di capitali e vecchio Tuir.
L'amministratore è senza costo
Per la Suprema corte la sua posizione è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore. Sono, quindi, indeducibili i compensi
SINTESI: L'art. 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - che esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità alle spese sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone - non consente la deduzione dall'imponibile del compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (v. Cass. n. 24188/06).

Ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010 (udienza del 9 giugno 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. D'Alessandro
Irpeg - Società di capitali - Compensi degli amministratori - Deducibilità - Esclusione - Art. 62 D.P.R. n. 917 del 1986
pubblicato Martedì 31 Agosto 2010

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