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Avviso ai litiganti
Tassazione light aree edificabili.
Beneficio solo al primo acquirente
Beneficio solo al primo acquirente
L'agevolazione (registro all'1%, ipotecaria e catastale fisse) si collega alla tempestività dell'attività di costruzione del compratore originario
SINTESI: Il beneficio previsto dall'articolo 33 della legge n. 388 del 2000 - consistente nell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, per i trasferimenti di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati - si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, entro cinque anni dall'acquisto, ad opera dello stesso soggetto acquirente. La disposizione agevolativa appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell'articolo 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente (v. Cass. n. 7438/2009).
Ordinanza n. 18679 del 13 agosto 2010 (udienza del 12 maggio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Merone
Registro - Agevolazioni - Acquisto terreno edificabile - Necessaria utilizzazione edificatoria - Art. 33 L. n. 388 del 2000 - Art. 76 L. n. 448/2001 - Art. 2 L n. 350/2003
Ordinanza n. 18679 del 13 agosto 2010 (udienza del 12 maggio 2010)
Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Lupi, Rel. Merone
Registro - Agevolazioni - Acquisto terreno edificabile - Necessaria utilizzazione edificatoria - Art. 33 L. n. 388 del 2000 - Art. 76 L. n. 448/2001 - Art. 2 L n. 350/2003
pubblicato Mercoledì 1 Settembre 2010
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