Avviso ai litiganti
Valida la cartella di pagamento
senza termini di impugnazione
Neanche lo Statuto del contribuente prevede espressamente la nullità dell'atto tributario solo perché le richieste indicazioni non sono presenti
SINTESI: In tema di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata o l'erronea indicazione nell'atto da impugnare del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto il ricorso, non può considerarsi né una mera irregolarità priva di ogni effetto, né un'omissione che automaticamente rende il provvedimento impugnabile in ogni tempo, ma può, se del caso, e cioè in concorso con le altre circostanze della fattispecie concreta, comportare la scusabilità dell'errore eventualmente commesso dall'interessato, il quale, tuttavia, ha l'onere di dimostrare, e il giudice il dovere di rilevare, la decisività dell'errore (Cassazione civile, sez. 2^, 16 maggio 2006, n. 11405). Tale principio può ritenersi applicabile anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000, art. 5, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell'atto tributario per il solo fatto che le richieste indicazioni non siano presenti (Cassazione civile, sez. trib., 22 settembre 2006, n. 20532).

Ordinanza n. 15143 del 26 giugno 2009 (udienza del 20 maggio 2009)
Corte di cassazione, Sez. tributaria - Pres. Lupi, Rel. Zanichelli
Atti impugnabili - Omessa indicazione dell'Autorità giurisdizionale e dei termini di decadenza  - Conseguenze
pubblicato Venerdì 17 Luglio 2009

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