Dal mondo
Aiuti di Stato: fissati i criteri
e le opportunità per il 2011 (2)
La Commissione Ue ha prorogato al 31 dicembre alcune particolari misure di sostegno per famiglie e imprese
sede commissione europea

La visione interpretativa fornita dalla Commissione permette di comprendere anche quali sono i parametri la cui presenza ne consenta la fruibilità. La Commissione qualifica aiuti di Stato compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato dell'Unione quelli rispondenti alle seguenti condizioni:

  • il beneficiario ha presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti nazionale approvato dalla Commissione, entro il 31 dicembre 2010 in conformità al quadro temporaneo ed entro il 31 marzo 2011 trattandosi di imprese alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l'aiuto non è superiore a una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500mila euro per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo;
  • l'aiuto è concesso sotto forma di regime;
  • l'aiuto è concesso alle imprese che al 1° luglio 2008 non erano in difficoltà; può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data ma che hanno cominciato a essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi economica e finanziaria mondiale;
  • non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;
  • l'aiuto non costituisce un aiuto alle esportazioni né un aiuto che favorisce i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;
  • il regime di aiuto può essere applicato in quanto tale alle imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, tranne qualora l'aiuto sia subordinato alla condizione di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Se l'aiuto è concesso alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (direttamente o in virtù del trasferimento da imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli), la sovvenzione diretta in denaro (o l'equivalente sovvenzione lorda) non supera 15mila euro per impresa; l'aiuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; l'aiuto alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli non è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  • lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto "de minimis" e su qualunque altro aiuto nell'ambito della presente misura da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso e controllare che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 a un livello superiore al massimale di 500mila euro e a 15mila euro in caso di aiuto alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
  • l'aiuto non può essere concesso oltre il 31 dicembre 2011;
  • il regime di aiuti nazionale che autorizza la concessione dell'aiuto dopo il 31 dicembre 2010 è notificato dallo Stato membro e autorizzato dalla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie su prestiti
A un particolare regime sono soggetti gli aiuti concessi sotto forma di garanzie su prestiti. Secondo gli eurocommissari tali aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, se rispettate tutte le seguenti condizioni. In particolare:

  • per le Pmi, gli Stati membri concedono una riduzione fino al 15 % del premio annuale da pagare per nuove garanzie concesse sulla base delle disposizioni relative alla soglia di sicurezza previste all'allegato;
  • per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri possono calcolare, per le nuove garanzie, il premio annuale calcolato sulla base della soglia di sicurezza di cui all'allegato;
  • quando l'elemento di aiuto nei regimi di garanzia è calcolato attraverso metodologie già accettate dalla Commissione previa la loro notifica a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, gli Stati membri possono anche concedere un'analoga riduzione pari ad un massimo del 15%, per le Pmi, del premio annuale da pagare per nuove garanzie;
  • l'importo massimo del prestito non supera la spesa salariale annuale complessiva del beneficiario (compresi gli oneri sociali e i costi del personale impiegato nelle strutture dell'impresa, ma che formalmente figura nei libri paga di imprese subappaltanti) per il 2010. Per le  imprese costituite dal 1° gennaio 2010, l'importo massimo del prestito non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività:  riguardo ai prestiti per investimenti, gli Stati membri possono decidere di calcolare l'importo massimo del prestito sulla base del costo annuale medio del lavoro nei 27 Stati membri dell'Unione;
  • le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2011;
  • la garanzia non supera l'80% del prestito per la durata del prestito;
  • per le Pmi, la garanzia può riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio, mentre per le grandi imprese può riguardare solo i prestiti per gli investimenti;
  • la riduzione del premio di garanzia per le Pmi è applicata per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione della garanzia. Se la durata del prestito sottostante supera i due anni, gli Stati membri possono applicare per un periodo massimo supplementare di otto anni i premi di sicurezza di cui all'allegato senza riduzione; per le imprese di grandi dimensioni, gli Stati membri possono applicare la soglia di sicurezza fissata nell'allegato per un periodo massimo di 10 anni;
  • le imprese in difficoltà non rientrano nel campo di applicazione della misura.

Gli aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato
Altra forma di aiuti sono quelli concedibili sotto forma di tasso di interesse agevolato che possono essere riconosciuti nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • il metodo si applica a tutti i contratti conclusi entro il 31 dicembre 2011. Esso può coprire prestiti di qualunque durata. I tassi di interesse ridotti possono essere applicati per pagamenti di interessi anteriori al 31 dicembre 2013. Dopo tale data, ai prestiti viene applicato un tasso di interesse almeno uguale al tasso definito nella comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione;
  • per le PMI i tassi di interesse ridotti possono riguardare tanto i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio, mentre per le grandi imprese possono riguardare solo i prestiti per gli investimenti;
  • le imprese in difficoltà non rientrano nel campo di applicazione della misura.

Gli aiuti sotto forma di garanzie possono non essere, tuttavia, sufficienti a finanziare progetti di tutela ambientale che sono tra le priorità della strategia "Europa 2020". La Commissione ritiene che, per un lasso di tempo limitato, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere aiuti sotto forma di riduzioni del tasso di interesse per prestiti per investimenti, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • l'aiuto riguarda prestiti per investimenti destinati al finanziamento di progetti consistenti nella produzione di nuovi prodotti tali da migliorare considerevolmente la tutela ambientale;
  • l'aiuto è necessario per l'avvio di un nuovo progetto. Nel caso di progetti esistenti, l'aiuto può essere concesso qualora diventi necessario per il proseguimento del progetto a causa della mutata situazione economica;
  • l'aiuto è concesso solo per progetti consistenti nella produzione di prodotti che comportino un adeguamento anticipato a future norme di prodotto dell'Unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale, o di prodotti che comportino il superamento di tali norme;
  • per i prodotti che comportano un adeguamento anticipato a future norme ambientali unionali o il superamento di tali norme, gli investimenti partono entro il 31 dicembre 2011, affinché la produzione sia immessa sul mercato almeno due anni prima dell'entrata in vigore della norma;
  • i prestiti possono coprire i costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, ad eccezione dei prestiti per investimenti corrispondenti a capacità di produzione di più del 3 % su mercati di prodotto in cui, nell'arco dei cinque anni precedenti all'inizio dell'investimento, il tasso di crescita annuo medio del consumo apparente sul mercato dello Spazio economico europeo, misurato in dati di valore, si è tenuto al di sotto del tasso di crescita annuo medio del PIL dello Spazio economico europeo nell'arco dello stesso periodo di riferimento di cinque anni;
  • i prestiti sono concessi entro il 31 dicembre 2011;
  • per calcolare l'aiuto, occorre partire dal tasso individuale del beneficiario, tenendo conto che l'impresa può beneficiare di una riduzione del tasso di interesse pari al: 15% per le imprese di grandi dimensioni; 25% per le Pmi;
  • il tasso di interesse agevolato si applica per un periodo massimo di due anni a partire dalla concessione del prestito;
  • la riduzione del tasso di interesse può essere applicata a prestiti concessi sia dallo Stato o da istituzioni finanziarie pubbliche che da istituzioni finanziarie private. Va garantita l'assenza di discriminazioni fra soggetti pubblici e privati;
  • le imprese in difficoltà non rientrano nel campo di applicazione della misura.
  • gli Stati membri garantiscono che gli aiuti non vengano trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti finanziari.

     
Aiuti di Stato: fissati i criteri e le opportunità per il 2011 (1)

Antonina Giordano
pubblicato Martedì 11 Gennaio 2011

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Allineato alle nuove norme fiscali per giovani e lavoratori in mobilità, il modello AA9/11 per l’esercizio di imprese arti o professioni è utilizzabile a partire da domani
testo alternativo per immagine
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione