Dal mondo
Andorra, il regime convenzionale
ribadisce i principi generali Iva
Le linee guida del progetto comunitario Aes hanno permesso di incrementare l'automatizzazione delle operazioni di esportazione
andorra

Andorra è un co-principato parlamentare retto congiuntamente dal presidente della Francia e dal Vescovo della città spagnola di La Seu D'urgell (che fa parte del Consiglio d'Europa ma non fa parte del territorio doganale dell'Unione europea). Essendo un Paese terzo rispetto alla Ue, le transazioni debbono essere realizzate nel rispetto di specifici accordi commerciali. Le operazioni poste in essere tra l'Italia e il Principato di Andorra, nel rispetto delle condizioni convenzionali relative all'acquisto e alla vendita di prodotti, compreso anche il commercio per via telematica, sono assoggettate alle norme generali Iva.

Iva sugli acquisti
Agli acquisti di beni provenienti dal principato trova applicazione l'articolo 1 del Dpr 633/1972. L'imposta  sul  valore aggiunto si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi  effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di  imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. L'ammontare dell'imposta da versare viene determinata sulla base delle aliquote Iva relative ai beni sul territorio italiano e il versamento dell'Iva in dogana deve essere effettuato dal proprietario/acquirente del prodotto o dallo spedizioniere incaricato. Ai fini del calcolo Iva, il valore in dogana è definito dall'articolo 69 del Dpr 633/72 e corrisponde a: valore dei beni importati; ammontare dei diritti doganali dovuti (ad eccezione dell'Iva); ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto.

Il trattamento dei supporti informatici
Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaborare prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. Il momento impositivo coincide con la presentazione in dogana della dichiarazione di importazione: definitiva, temporanea, reimportazione di beni in precedenza esportati temporaneamente, reintroduzione di beni precedentemente esportati.

Individuazione delle importazioni
In base all'articolo 67 del Dpr 633 del 1972 costituiscono importazioni :
- le operazioni di immissione in libera pratica di quei beni che hanno già adempiuto, in dogana a tutte le formalità (al momento dell'importazione viene redatta un'apposita dichiarazione sulla quale gli organi competenti eseguono l'accertamento, liquidano e riscuotono i diritti);
- le operazioni di perfezionamento attivo (è il caso dell'importazione di beni, nell'ambito di un rapporto di conto lavorazione a ciclo, da sottoporre a lavorazione dopo l'esportazione dei prodotti lavorati;
- l'importazione temporanea di beni destinati ad essere riesportati senza avere subito alcuna modifica o trasformazione e che, in base  a disposizioni comunitarie, non fruiscono dell'esenzione totale dai dazi di importazione;
Le importazioni sono imponibili anche se  effettuate da un soggetto privato. Il momento impositivo coincide con la presentazione in dogana della dichiarazione di importazione.

L'Iva sulle vendite
Alle vendite di beni si applica l'articolo 8 del Dpr 633 del 1972 secondo cui le cessioni all'esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini Iva. Tali operazioni  generano il cosiddetto "plafond" ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione di imposta, ovvero senza pagamento dell'Iva. Il "plafond" è costituito dall'ammontare delle operazioni con l'estero che l'esportatore abituale ha registrato per l'anno solare precedente (plafond fisso) o alternativamente per i dodici mesi precedenti (plafond mobile).
L'articolo 8 del Dpr distingue tra:
- esportazioni dirette (comma 1 lettera a);
- cessioni ad esportatori non residenti (comma 1 lettera b);
- operazioni triangolari (comma 1 lettera a).

Il trattamento delle esportazioni
Le esportazioni dirette (articolo 8 comma 1 lettera a), in particolare, sono vendite al di fuori dall'Unione europea eseguite con trasporto o spedizione di beni all'estero o, comunque, fuori dal territorio doganale europeo. La norma relativa alle esportazioni dirette, in particolare, stabilisce inoltre che:
- le esportazioni possono essere eseguite anche tramite cessionari;
- è esportazione diretta anche la spedizione all'estero di un bene su incarico del proprio cliente residente in Italia. Tali operazioni sono definite di "triangolazione".
- i beni destinati all'esportazione possono essere sottoposti, per conto del cessionario, a lavorazione, trasformazione, adattamento a opera dell'esportatore o di terzi.
- i beni ceduti all'estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.
- l'addebito al cliente del costo di stampi o attrezzature speciali occorrenti per la produzione del bene esportato rientra nell'ambito della non imponibilità a condizione che, a lavoro eseguito,  gli stessi vengano inviati al cliente, distrutti o resi comunque inutilizzabili.

La non imponibilità
Le cessioni ad esportatori non residenti (artocolo 8 comma 1 lettera b) non sono imponibili soltanto se l'esportazione è eseguita entro 90 giorni dalla consegna dei beni al cessionario. Inoltre i beni devono essere esportati senza subire lavorazioni nel territorio nazionale. Qualora il termine di 90 giorni non dovesse essere rispettato, la sanzione non si pone a carico del cliente estero ma del fornitore nazionale. Infatti il mancato rispetto di tale termine fa decadere il beneficio della non imponibilità.
Sono esclusi da questo tipo di esportazione i beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni e navi da diporto, aeromobili da turismo o altri mezzi di trasporto privati e i beni acquistati da turisti extracomunitari da trasportare nei bagagli personali.

Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 3 Dicembre 2009

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