ok all'accordo con l'Ue
Con la legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, recante norme sulla prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, è stata data piena esecuzione alla Convenzione monetaria sottoscritta fra lo Stato della Città del Vaticano e l'Unione Europea del 17 dicembre 2009 (2010/C 28/05). Con le nuove norme, che entreranno in vigore il 1° aprile 2011, il Vaticano punta ad accedere all'elenco dei Paesi equivalenti a quelli comunitari, la cosiddetta "white list".
Anche la Chiesa si adegua
Nello Stato Città del Vaticano la banca vaticana, lo Ior per intendersi, fino a oggi non è stata sottoposta alle leggi internazionali sul controllo delle entità finanziarie e delle correlate raccomandazioni degli organismi internazionali. Tra questi figurano l'Ocse e il Gafi (il Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali). Sul punto, occorre, segnalare lo schema dell'Ocse che indica i punti che qualificano un ordinamento come regime fiscale dannoso. In particolare:
- la tassazione ridotta o vicina allo zero;
- la tassazione con ampia disparità tra i redditi generati all'interno o all'esterno;
- l'assenza di trasparenza delle transazioni effettuate;
- la mancanza di scambio d'informazioni con altri Paesi;
- l'elevata capacità di attrarre società al fine di occultare movimenti di capitale.
Le quattro leggi
Con le quattro nuove leggi cui si aggiunge la creazione di una autorità di informazione finanziaria (Aif) - una sorta di banca centrale che vigilerà sul rispetto del nuovo impianto regolatorio che avrà competenze non solo sullo Ior ma anche sugli altri enti finanziariamente rilevanti (come Apsa, Governatorato e Propaganda Fide) - il Vaticano punta a far parte dei Paesi finanziariamente virtuosi. Si tratta del primo step, cui seguiranno altri adeguamenti fiscali che hanno lo scopo principale di far accedere la Santa Sede nella "white list" dell'Ocse.
In estrema sintesi, sono state emanate:
- la legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo (il cui impianto è molto simile a quello italiano, a sua volta espressione di politiche comunitarie e internazionali omogenee);
- la legge sulla frode e contraffazione di banconote e monete in euro";
- la legge relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro e sull'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro;
- la legge riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione.
Il ruolo dell'autorità di informazione finanziaria
La Santa Sede - ordinamento distinto da quello dello SCV - a cui fanno capo enti ed organismi operanti in vari campi, ha recepito come propria normativa la "Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo". Ciò è avvenuto tramite la "Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario".
Nella Lettera sono contenute alcune precise indicazioni. In particolare:
- viene stabilito che la Legge dello SCV e le sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i "Dicasteri della Curia Romana e per tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede";
- viene costituita l'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF), Organismo autonomo ed indipendente con incisivi compiti di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nei confronti di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura dello Stato della Città del Vaticano, dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi ed Enti dipendenti dalla Santa Sede;
- si delegano i competenti Organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano ad esercitare, per i reati in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la giurisdizione penale nei confronti dei soggetti appena richiamati.
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