se l'uso del bene è privato
Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 2009/112/UE del 22 dicembre 2009, la Repubblica d'Austria è stata autorizzata a continuare nella totale esclusione dal diritto a detrarre l'Iva, che grava su alcuni beni e servizi, quando siano utilizzati per esigenze private, almeno per il 90%, del soggetto passivo. Qualora il soggetto passivo abbia del personale, si precisa, anche l'uso a fine privato da parte di quest'ultimo fa scattare la deroga in esame. Occorre precisare che, trattandosi di una misura di deroga a un regime ordinario, la deroga potrà valere per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012. Per dovere di nota si deve aggiungere che la deroga trae spunto da una lettera, il cui protocollo reca la data del 2 giugno 2009, con cui la Repubblica d'Austria chiedeva l'autorizzazione a continuare a derogare alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto.
La necessità della deroga
L'esclusione della detraibilità dell'Iva è stata voluta nell'ottica di una semplificazione del sistema di riscossione dell'Iva. A tal fine è stato premesso che la misura non si rivarrà negativamente sulle risorse proprie dell'Unione europea in termini di gettito Iva.
La deroga autorizzata al regime Iva
La misura si pone come deroga all'articolo n. 168 della direttiva 2006/112/CE e soltanto in minima parte va ad incidere sull'ammontare dell'imposta dovuta nella cd fase finale. Tuttavia, l'autorizzazione della Repubblica d'Austria a continuare ad applicare la misura di deroga è stata possibile grazie alla positiva valutazione della Commissione che ha riscontrato la sussistenza, in diritto e in fatto, dei presupposti necessari a giustificare l'applicazione della misura in oggetto.
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