Dal mondo
Austria: sul transfer price
il faro Ocse illumina le novità
Pubblicate dal ministero delle Finanze le linee guida nazionali che, in cinque parti, definiscono i contenuti della disciplina
mappa austria

Il ministero delle Finanze ha pubblicato le linee guida nazionali (BMF-010221/2522-IV/4/2010) che, in cinque parti, fanno il punto sui prezzi di trasferimento. La prima parte è dedicata all'esame delle fonti normative ed interpretative dell'arm's length principle, cosiddetto principio di libera concorrenza, caposaldo in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, contenuto nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del Modello di Convenzione fiscale OCSE e trasposto nel § 6/6 del Austrian Income Tax Act. Le linee guida  austriache recepiscono le recenti direttive OCSE sui prezzi di trasferimento del 22 luglio 2010; pertanto, alla gerarchia dei metodi delle direttive del 1995 viene sostituito il concetto di metodo più appropriato alla circostanze specifiche del caso, nel quale i metodi reddituali perdono la caratteristica di metodi di ultima istanza da utilizzare sono in casi eccezionali.

Dagli indicatori di profitto all' analisi qualitativa
La circolare interpretativa si sofferma ampiamente sulle analisi di benchmark realizzate attraverso l'utilizzo di database, dedicando spazio alla selezione degli indicatori di profitto, alla analisi qualitativa ed all'utilizzo del range interquartile. Una delle questioni più controverse affrontate nella prima parte delle linee guida concerne l'aggiustamento al valore mediano del range interquartile della distribuzione degli indici di profitto dei soggetti comparabili. In merito, la circolare conferma la prassi in base alla quale, quando l'indicatore di profitto del contribuente non ricade nell'arm's length range, l'amministrazione fiscale può effettuare un aggiustamento  posizionandosi sul valore mediano del range interquartile. A tal proposito le Direttive Ocse 2010 al paragrafo 3.62, si limitano a precisare che "… where the range comprises results of relatively equal and high reliability, it could be argued that any point in the range satisfies the arm's length principle. Where comparability defects remain as discussed at paragraph 3.57, it may be appropriate to use measures of central tendency to determine this point (for instance the median, the mean or weighted averages, etc., depending on the specific characteristics of the data set), in order to minimise the risk of error due to unknown or unquantifiable remaining comparability defects". 

Quando utilizzare il metodo del cost plus e il transactional profit split
Per quanto concerne i servizi infragruppo, quando non è possibile utilizzare il CUP (metodo del confronto del prezzo), la circolare raccomanda l'applicazione del metodo del cost plus (metodo del costo maggiorato), suggerendo, per i servizi routinari, l'applicazione di un mark up di libera concorrenza compreso tra il 5 ed il 15 per cento. Viene, però, altresì precisato che il range suggerito non deve essere inteso come un "safe harbour", in quanto il mark up at arm's length deve in ogni caso essere verificato caso per caso.
La circolare si occupa specificatamente del metodo del transactional profit split (metodo di ripartizione dell'utile) considerandolo il metodo di elezione per la determinazione delle royalty infragruppo, quando il CUP non può essere utilizzato. Viene, tra l'altro, osservato che una trade mark royalty (contratto di royalty del marchio) non dovrebbe essere imposta a un mero distributore affiliato in quanto è implicitamente prelevata nel prezzo del prodotto ceduto per la successiva rivendita. La prima parte della circolare si conclude con i cost contribution arrangements (accordo sulla ripartizione dei costi) ed il business restructuring (dislocazione transnazionale di funzioni, rischi e asset tra imprese associate)

Attribuzione di profitti (o perdite) alle stabili organizzazioni
La parte seconda delle linee guida austriache è dedicata all'attribuzione di profitti (o perdite) alle stabili organizzazioni. La circolare recepisce l'Authorized OECD Approach (AOA), sviluppato nel Report OCSE "Attribution of Profits to Permanent Establishments". L'approccio autorizzato Ocse stabilisce che i profitti da attribuire a una stabile organizzazione debbono essere quei profitti che essa realizzerebbe at arm's length, prendendo in considerazione le relazioni che intercorrono con le altre parti dell'impresa a cui appartiene, come fosse una impresa separata e indipendente che svolge le stesse attività o attività simili alle stesse condizioni o a condizioni simili, considerate le funzioni svolte, gli asset impiegati e  i rischi assunti.
La parte terza e quarta si occupano degli obblighi documentali, degli aggiustamenti primari e secondari di transfer pricing e, infine, della procedura amichevole e arbitrale per risolvere la doppia imposizione che deriva da rettifiche dei prezzi di trasferimento. La parte quinta descrive gli strumenti previsti dal diritto tributario austriaco specificatamente rivolti a contrastare costruzioni fittizie e l' "abuso del diritto".

 

Alessandro Denaro
pubblicato Venerdì 4 Marzo 2011

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