nuove regole sui bonus ai manager
Il 7 luglio il Parlamento europeo ha approvato alcune norme sui bonus corrisposti ai top manager degli enti creditizi per evitare che l'eccessiva assunzione di rischi nelle scelte gestionali pregiudichi la stabilità del sistema finanziario a lungo termine. Le norme in questione, che modificheranno la direttiva 2006/48/EC relativa all'accesso e all'esercizio dell'attività bancaria, riprendono, disciplinandoli in maggior dettaglio, i principi contenuti nella raccomandazione 2009/384/EC approvata dalla Commissione europea il 30 aprile 2009.
Perché regolamentare i bonus
Semplificando, il ragionamento che viene seguito è che nelle politiche di remunerazione applicate sin qui nel sistema bancario il manager non riceve alcuna penalizzazione dal punto di vista retributivo anche quando le sue decisioni si rivelano infelici o poco profittevoli. Questo fatto lo induce a preferire decisioni nella conduzione del business sempre più azzardate, anche se caratterizzate da un rendimento potenzialmente elevato, che espongono la banca a un livello eccessivo di rischio non conciliabile con i principi di sana e prudente gestione.
In altri termini, è come se i top manager si trovassero a effettuare una c.d. one way bet, una scommessa a senso unico, in cui la sproporzione tra l'eventuale guadagno e l'ipotetica penalizzazione individuale è talmente elevata da non fargli tenere in debito conto gli effetti negativi sull'istituto finanziario di scelte eccessivamente rischiose. La conseguenza è che le perdite in cui potrebbe incorrere l'istituto verrebbero subite dagli azionisti e, nel caso estremo di interventi di salvataggio a carico della fiscalità generale, dalla collettività, e soltanto in misura minima dai manager.
I principi alla base delle nuove politiche retributive
Le norme approvate dal Parlamento europeo dovranno essere implementate in modo uniforme ed è opportuno che coprano tutti gli aspetti della retribuzione, non limitandosi soltanto agli elementi stipendiali ma includendo anche eventuali diritti pensionistici discrezionali assimilabili a una retribuzione variabile.
Questi alcuni tra i principi fondamentali a cui le politiche retributive si dovranno uniformare:
- il regime retributivo non deve incoraggiare l'assunzione eccessiva di rischi da parte dei singoli, e deve essere coerente con la propensione al rischio, i valori e gli interessi a lungo termine dell'istituto. La retribuzione deve altresì essere in linea con il ruolo del settore finanziario quale meccanismo che consente una efficace allocazione delle risorse finanziarie nel sistema economico;
- nel caso di retribuzioni legate al raggiungimento di determinate performance, la valutazione deve essere effettuata su un periodo di più anni in modo da garantire che la performance presa in considerazione sia di lungo e non di breve termine; al contempo la corresponsione della retribuzione variabile deve essere distribuita su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'ente creditizio e dei suoi rischi d'impresa;
- nel caso di enti creditizi che beneficiano di un intervento governativo straordinario, la retribuzione variabile deve essere limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico. Inoltre, le autorità competenti possono stabilire un limite alla retribuzione degli amministratori ed esigere che le politiche retributive siano allineate a una sana e prudente gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine.
Modalità di corresponsione degli incentivi
Le modifiche alla direttiva riguardano sia gli enti creditizi che le imprese di investimento, che hanno l'obbligo di istituire e mantenere, per le categorie di dipendenti la cui attività professionale ha un impatto concreto sul loro profilo di rischio, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione efficace dei rischi. Il testo approvato dal Parlamento europeo, peraltro, non limita questa categoria di personale soltanto all'alta dirigenza ma include sia chi determina in concreto l'assunzione di rischi, come ad esempio i trader, sia chi svolge funzioni di controllo.
Accanto ai principi generali sopra citati, le nuove norme, pur non intervenendo sul livello assoluto delle remunerazioni, fissano anche alcune proporzioni che devono essere rispettate nel definire le politiche retributive attuate da ciascuna banca.
In particolare:
- una parte sostanziale, pari ad almeno il 40% della componente variabile della retribuzione dovrebbe essere distribuita su un periodo di tempo appropriato (da tre a cinque anni). Tale parte dovrebbe crescere significativamente con l'aumentare del livello di anzianità o responsabilità e nel caso di premi particolarmente elevati dovrebbe essere almeno del 60%;
- almeno il 50% della componente variabile della retribuzione dovrebbe essere costituito da un equilibrio adeguato tra azioni e contingent capital (si tratta di strumenti finanziari di debito che vengono convertiti in azioni in momenti di emergenza in modo da consentire un immediato rafforzamento patrimoniale);
- l'ammontare della retribuzione variabile da versare in contanti e in anticipo, tenuto conto delle restrizioni relative al differimento ed alla corresponsione in azioni, dovrà essere limitato al 30% del totale della remunerazione variabile (limite ridotto al 20% nel caso di premi particolarmente elevati) per allineare ulteriormente gli obiettivi individuali del personale con gli interessi a lungo termine dell'ente creditizio.
L'applicazione delle nuove norme
I governi dell'Unione europea hanno già approvato informalmente il testo proposto dal Parlamento e, una volta concluso l'iter legislativo con l'approvazione formale del testo anche da parte del Consiglio europeo, ciascuno dei 27 Stati membri dovrà adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove norme entro il 1° gennaio 2011.
L'applicazione della nuova disciplina prevede anche lo svolgimento di una puntuale attività di monitoraggio per verificare le modalità di implementazione. Le competenti autorità di ciascun Stato membro dovrebbero, infatti, raccogliere i dati sulle politiche retributive adottate dalle singole istituzioni finanziarie in modo da classificare e analizzare gli orientamenti in concreto adottati. Tali informazioni poi, per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche retributive, dovranno essere trasmesse al Committee of European Banking Supervisors (CEBS) che effettuerà valutazioni simili a livello di Unione nel suo complesso.
Le istituzioni interessate, dovranno inoltre rendere pubbliche informazioni dettagliate sulle politiche retributive adottate e, per motivi di riservatezza, sull'importo complessivo destinato al personale la cui attività professionale ha un impatto concreto sul profilo di rischio dell'ente. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili a tutti i soggetti interessati (azionisti, dipendenti e pubblico in generale).
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