Il caso portato all’attenzione delle autorità fiscali belghe ha per oggetto una società tedesca operante in Belgio a mezzo di una sua stabile organizzazione. L’azienda tedesca ha come attività principale la gestione di fondi immobiliari e, nel contempo, investe nel settore immobiliare con particolare riferimento agli immobili a carattere residenziale e a quelli a uso ufficio. La stabile organizzazione in Belgio è stata creata nel 2006 sotto forma di succursale avente sei rappresentanti legali e un dipendente a tempo parziale incaricato di svolgere sia le attività amministrative che quelle contabili. A mezzo di due dei propri legali rappresentanti, la stabile organizzazione svolge anche attività di gestione delle partecipazioni. Le partecipazioni attualmente in essere risultano nove delle quali tre sono state acquistate nel 2006 e sei nel 2007. La stabile organizzazione risulta finanziata in parte dalla società tedesca e in parte con capitale di terzi. Tale capitale è stato impiegato sia per acquisire le citate partecipazioni che per concedere prestiti alle società immobiliari compartecipate (i finanziamenti sono stati erogati a un tasso coerente con l’effettivo valore di mercato). L’Amministrazione tributaria belga ha esaminato il caso e ha chiarito sia le condizioni per affermare l’esistenza di una stabile organizzazione che il regime impositivo a cui esse risultano assoggettate soffermandosi, soprattutto, sulla tassazione di dividendi e sulla deduction pour capital à risque.
La stabile organizzazione
Secondo l’articolo 5 della Convenzione sulle doppie imposizioni stipulata fra Belgio e Germania, con il termine stabile organizzazione è da intendersi una sede fissa d’affari con cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. Fra i requisiti che contraddistinguono la stabile organizzazione, pertanto, è da annoverare l’esistenza di una sede a carattere fisso, ovvero è necessario che sia stabilita in un luogo preciso dove l’impresa deve esercitare in tutto o in parte la propria attività. Sulla scorta di tali premesse, per le autorità fiscali belghe nel caso in esame sussistono le condizioni per poter qualificare la succursale come stabile organizzazione considerato, soprattutto, che nella stessa vi lavora un dipendente che, sebbene a tempo parziale, svolge, sotto la supervisione di responsabili tedeschi a cui è riconducibile la gestione delle partecipazioni e la gestione finanziaria, le diverse attività amministrative e la tenuta della contabilità.
La tassazione dei dividendi
L’altra questione prioritaria affrontata riguarda la tassazione dei redditi dei dividendi relativi alle partecipazioni. A questo proposito l’articolo 7 della Convenzione tra Belgio e Germania precisa che i redditi percepiti da una società operante in uno degli Stati contraenti sono soggetti a tassazione a meno che la stessa società non operi nell’altro Stato contraente a mezzo di una stabile organizzazione. In quest’ultimo caso tali redditi vanno tassati nel territorio dove è localizzata la stabile organizzazione nella misura in cui sono a essa direttamente imputabili. Nel contempo l’articolo 10 della Convenzione internazionale precisa che la tassazione dei dividendi avviene nello Stato della fonte quando il beneficiario dei dividendi opera nell’altro Stato contraente a mezzo di una stabile organizzazione a cui è riconducibile effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. A tale scopo la partecipazione deve essere utilizzata per lo svolgimento delle attività della stabile organizzazione. Nel caso specificato, pertanto, queste condizioni sussistono in quanto l’attività di gestione delle partecipazioni è effettuata da due rappresentanti legali della stabile organizzazione che si recano regolarmente in Belgio per gestire le attività legate agli aspetti finanziari, alla gestione delle partecipazioni e ai diversi progetti immobiliari.
Le ulteriori conclusioni
Oltre che di quanto sopra esposto, le autorità belghe hanno chiarito che i redditi percepiti dalla stabile organizzazione belga possono essere trasferiti alla casa madre tedesca senza l’applicazione di ritenute a titolo di "precompt mobilier belge" e, soprattutto, la possibilità di computare nel calcolo della "deduction pour capital à risque" della succursale belga, il reddito messo a disposizione in modo durevole da parte della propria casa madre per l’attività professionale della stessa stabile organizzazione a condizione che esso risulti iscritto in bilancio sotto la voce "capitale sottoscritto".
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