Dal mondo
In Canada il transfer pricing implica un…ragionevole sforzo
Pubblicato dall’Amministrazione finanziaria canadese il memorandum "Reasonable efforts under section 247 of the income tax Act"

L’obiettivo del documento è fornire indicazioni dettagliate in merito al concetto di "reasonable efforts". In particolare il riferimento è ai ragionevoli sforzi che il contribuente deve compiere per determinare i propri prezzi infragruppo e procedere, quindi, a una riallocazione dei corsi nel rispetto dell’arm’s lenght principle. Il 18 settembre 2006 l’Amministrazione finanziaria canadese (Canada Revenue Agency, Cra) ha pubblicato un memorandum (Tpm-09) intitolato "Reasonable efforts under section 247 of the income tax Act", il cui scopo è stato quello di fornire delle indicazioni in merito al concetto di "reasonable efforts", ovvero letteralmente di tutti i ragionevoli sforzi che il contribuente deve compiere per determinare i propri prezzi infragruppo e procedere a una riallocazione dei corsi nel rispetto dell’arm’s lenght principle.

Le finalità del documento
Il presupposto del memorandum si rinviene nella previsione normativa contenuta nella sezione 247 (3) dell’income tax Act che prevede l’applicazione di sanzioni volte a colpire le situazioni in cui il contribuente non abbia compiuto tutti gli sforzi necessari a determinare il prezzo di libera concorrenza. Infatti secondo il memorandum "the penalty is inteded to be a compliance penalty focusing on the efforts that a taxpayer makes to determine an arm’s length price and not solely on the ultimate accuracy of the transfer prices". La citata sezione 247 (3) prevede l’applicazione di una sanzione del 10 per cento sul transfer pricing income comprensivo dei capital adjustment applicati al fine di comparare le transazioni poste in essere dal contribuente con quelle di soggetti indipendenti. Se il contribuente non pone in essere tutti gli sforzi necessari alla corretta determinazione dell’arm’s lenght la sezione 247 non consente di procedere ad una riduzione dell’ammontare su cui deve essere applicata la sanzione del 10 per cento.

Il documento di prassi amministrativa
Gli sforzi compiuti del contribuente devono essere verificati anche alla luce della documentazione predisposta a sostegno delle transazioni intercompany realizzate. La circolare informativa (Ic) 87-2r prevede che la documentazione debba essere già predisposta al momento in cui le transazioni poste in essere, tuttavia il contribuente ha tre mesi di tempo che decorrono dalla richiesta scritta del Cra per adempiere tale obbligo.

L’individuazione dei dati
Secondo la sezione 247 (4) la documentazione deve consentire di individuare: i beni o i servizi cui le transazioni si riferiscono; i termini e le condizioni di ciascuna transazione posta in essere nonché gli eventuali collegamenti con altre transazioni poste in essere dai partecipanti; i dettagli relativi ai soggetti della transazioni; le funzioni svolte, i rischi assunti e i beni utilizzati dai soggetti che hanno preso parte alla transazione; i dati, i metodi considerati e le analisi svolte ai fini della determinazione del transfer pricing; le strategie e le politiche adottate, se queste influenzano la determinazione del transfer pricing.

Definizione del reasonable effort
Le sezioni 247 (3) e 247 (4) dell’income tax Act quindi contengono le indicazioni relative alle: modalità di definizione dei "reasonable efforts" da parte del contribuente; situazioni che qualificano la mancanza del rispetto della precedente condizione da parte del contribuente. Il memorandum ha ribadito che l’accertamento di tali sforzi è una questione di fatto: in sede di accertamento il Cra volge la propria attenzione alla verifica del rispetto da parte del contribuente di tutti gli step necessari alla determinazione dei prezzi di trasferimento secondo il principio di libera concorrenza. In fase di applicazione delle sanzioni, tali sforzi dovranno essere ravvisati non solo nella determinazione ma anche nell’applicazione di un prezzo di trasferimento at arm’s lenght. A tale riguardo l’individuazione delle sforzo dovrà avvenire considerando lo sforzo che sarebbe stato fatto da un soggetto indipendente operante nella stessa linea di business del contribuente e in presenza delle stesse circostanze.

La competenza a irrogare sanzioni
L’applicazione delle sanzioni spetta al transfer pricing revenue Committe (Tprc), il cui operato non può essere esteso all’indagine sugli aggiustamenti che hanno determinato il sorgere della sanzione. Nella valutazione delle sanzioni da comminare il Tprc deve prima di tutto attenersi alle risultanze del penalty referral report predisposto dai revisori che deve contenere le seguenti informazioni: una descrizione del caso e delle sanzioni ad esso applicabili; l’analisi della documentazione predisposta dal contribuente con riferimento a quanto prescritto dalla sezione 247 (4); la richiesta scritta avanzata dal Cra relativa alla documentazione; le memorie presentate dal contribuente o dai suoi legali rappresentanti relative all’applicazione delle sanzioni; i commenti dei revisori in merito alle memorie del contribuente. Il memorandum ha chiarito che il Tprc può valutare nella pratica le seguenti situazioni: completezza della documentazione presentata dal contribuente ai sensi della sezione 247 (4); predisposizione della documentazione al tempo in cui le transazioni sono state poste in essere; rispetto del termine dei tre mesi dalla richiesta del Cra; significatività delle transazioni sulle quali si applicano le sanzioni in riferimento al business complessivo del contribuente; gli sforzi posti in essere per determinare il transfer pricing secondo il principio di libera concorrenza. l’intensità degli aggiustamenti proposti; le osservazioni dei revisori e del large file case manager in relazione al caso di specie.
Diletta Fuxa
pubblicato Mercoledì 28 Febbraio 2007

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