Dal mondo
Canada, su richieste di informazioni
in una policy le linee guida
Obiettivo dell’atto, sancire il potere del CRA in merito a ispezione, verifica e analisi dei documenti contabili
Lo scorso 3 giugno l’Amministrazione finanziaria canadese (Canadian Revenue Agency – CRA) ha emanato la policy denominata “Acquiring Information from Taxpayers, Registrants and Third Parties” (consultabile al sito), il cui obiettivo è quello di definire le modalità di acquisizione delle informazioni e della documentazione necessarie ad assicurare la corretta applicazione delle norme contenute nell’Income Tax Act (ITA) e nell’Excise Tax Act (ETA).
 
L’obiettivo della policy è di sancire il potere del CRA in merito all’ispezione, verifica e analisi dei libri e di qualsiasi altra documentazione contabile predisposta dal contribuente; di qualsiasi altro documento in suo possesso relativo alle informazioni esposte nei libri o in altra documentazione contabile; di qualsiasi altro documento in possesso di soggetti terzi relativo alle informazioni esposte nei libri o in altra documentazione contabile del contribuente rilevante ai fini dell’amministrazione dell’ITA, dell’ETA e di ogni altra legislazione vigente in Canada.
 
A tale proposito, si rileva che ai sensi della subsection 230 (1) dell’ITA (e specularmente della subsection 286 (1) dell’ETA) il contribuente è tenuto a predisporre idonea documentazione contabile-fiscale. Documentazione che può essere predisposta in formato elettronico o cartaceo o essere supportata mediante microfiche o microfilm o essere contenuta in appositi file o programmi.
 
Il campo applicativo della policy è tuttavia limitato alle verifiche di natura civile: rimangono conseguentemente escluse le verifiche derivanti dalla violazione di norme penali. Inoltre, la policy non trova applicazione con riferimento alla richiesta di informazioni disciplinata dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (incluse le previsioni eventualmente contenute nel Memorandum of Understanding).
 
Il CRA può richiedere e ottenere la documentazione necessaria a svolgere la verifica anche mediante il ricorso agli istituti del solicitor-client (nei sistemi di common law il professional privilege garantisce la protezione di tutte le comunicazioni tra il cliente e il proprio consulente legale- solicitor, barrister, attorney) o del litigation privilege (legato allo svolgimento del processo in contraddittorio). In merito, si osserva che mentre il litigation privilege ha lo scopo di facilitare il contraddittorio tra le parti, il solicitor-client mira a tutelare il rapporto di fiducia tra il solicitor e il cliente.
 
La richiesta di informazioni o di documentazione da parte del CRA può essere rivolta a soggetti residenti in Canada o a soggetti non residenti che svolgono la propria attività in Canada. In tale ipotesi il CRA deve accordare un periodo di tempo non inferiore ai 90 giorni per la produzione delle informazioni richieste, deve fornire un chiaro elenco delle informazioni o della documentazione da esibire ed esplicitare le conseguenze in caso di mancata compliance con la richiesta.
 
In caso di mancata presentazione delle informazioni o della documentazione richiesta, il contribuente è soggetto alle sanzioni di cui alla subsection 162 (7) dell’ITA. In termini generali si osserva che la mancata osservanza di un obbligo comporta l’applicazione di sanzioni che variano da un minimo di mille a un massimo di 25mila dollari canadesi; in alcuni casi è inoltre prevista la detenzione, non superiore ai 12 mesi, secondo quanto disposto dalla subsection 238 (1) dell’ITA e dalla subsection 326 (1) dell’ETA.
 
La richiesta di informazioni può essere inoltre estesa anche al transfer pricing. Si ricorda che ai sensi della subsection 247 (4) dell’ITA il contribuente è tenuto a predisporre la contemporaneos documentation contenente le seguenti informazioni:
  • beni o servizi oggetto della transazione
  • termini e condizioni delle transazioni e indicazioni delle eventuali interrelazioni con altre transazioni poste in essere dai soggetti coinvolti
  • identificazione dei soggetti partecipanti alle transazioni e indicazione della natura dei rapporti intercorrenti tra questi
  • funzioni svolte, rischi assunti e asset utilizzati dai soggetti coinvolti nelle transazioni
  • dati, metodi e analisi effettuata per la determinazione del transfer pricing, della ripartizione dei costi o della suddivisione degli utili/delle perdite
  • assunzioni, strategie, policy che possono aver influenzato la determinazione del transfer pricing, della ripartizione dei costi o della suddivisione degli utili/delle perdite.
 
In caso di mancata predisposizione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento, la subsection 247 (4) dell’ITA prevede l’applicazione di sanzioni pari al 10% dell’ammontare oggetto di aggiustamento da parte del CRA, se l’aggiustamento è superiore a 5 milioni di dollari o al 10% del fatturato del contribuente.
Diletta Fuxa
pubblicato Lunedì 23 Agosto 2010

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