Dal mondo
Capitale di rischio, l’Ue dice sì
agli aiuti di specie in Germania
Secondo la Commissione, le agevolazioni non costituiscono un ostacolo al regime comunitario di libera concorrenza
unione europea
Continua l’intensa attività della Commissione europea a garanzia dei principi cardine dell’ordinamento comunitario. Bruxelles ha ammesso il regime di agevolazioni fiscali previsto in Germania per gli investimenti di capitale in determinate società target effettuati da alcune tipologie di fondi denominati società a capitale di rischio. Viva soddisfazione è stata espressa da Neelie Kroes, Commissario dell’Unione europea alla concorrenza, secondo cui è da apprezzare l’approccio con cui le autorità tedesche hanno favorito, con appositi interventi legislativi, l’apporto di nuove risorse finanziarie nelle imprese a condizione, tuttavia, che il perseguimento delle citate politiche fiscali “non sia pregiudizievole rispetto all’attività delle imprese residenti in altri Paesi membri dell’Unione europea”.
 
La normativa di riferimento
Nel 2003 il governo tedesco ha pubblicato una circolare in cui veniva specificato in quali casi i fondi di capitale di rischio dovevano essere assoggettati all’imposta professionale. Per la stessa imposta professionale e con particolare riferimento ad alcune tipologie di società, denominate “società a capitale di rischio”, la normativa di specie prevedeva delle specifiche agevolazioni fiscali commisurate agli apporti di capitale effettuati in determinate società target. Per scongiurare il rischio di pratiche fiscali dannose, inoltre, nel 2008 le Autorità tedesche hanno introdotto delle regole anti-abuso rivolte ad inibire il riporto di perdite nell’ipotesi di modifiche sostanziali alla composizione dell’azionariato delle compagini aziendali. Successivamente è stata concessa una deroga al citato regime applicabile, tuttavia, solo nei confronti delle imprese detenute dalle società a capitale di rischio. I requisiti per usufruire delle predette agevolazioni sono stati specificati dalla legge MoRaKG varata dalle stesse Autorità tedesche.
 
L’inchiesta della Commissione
Considerata l’agevolazione accordata dalla legge MoRaKG alle società a capitale di rischio e alle società target, la Commissione ha voluto testare se la portata di tali deroghe risultasse, in quanto aiuto di stato, di ostacolo al regime di libera concorrenza e, conseguentemente, di particolare favore per le aziende direttamente beneficiarie, rispetto agli altri competitors di riferimento. A parere della Commissione la normativa di specie impone alle società a capitale di rischio che intendono usufruire delle agevolazioni previste dalla legge MoRaKG di avere una sede statutaria e sociale in Germania contravvenendo, di conseguenza, al principio della libertà di stabilimento sancito dall’articolo 43 del Trattato comunitario.
 
Le conclusioni
Dall’inchiesta della Commissione europea sui benefici fiscali riconosciuti dalla legge MoRaKG alle società a capitale di rischio per gli investimenti effettuati da queste ultime in altre società target che conseguano delle plusvalenze sulla vendite delle loro partecipazioni, è emerso che la misura in esame avrà come principale effetto stimolare gli investimenti privati in capitale di rischio senza con ciò falsare la concorrenza. Bruxelles, in particolare, ha sottolineato il carattere complementare della norma e la portata limitata dei benefici fiscali di specie visto che l’agevolazione complessivamente riconosciuta a ciascun investitore ammonta a circa 22.500 euro. 
Gianluca De Zarlo
pubblicato Lunedì 5 Ottobre 2009

I più letti

testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
testo alternativo per immagine
Da quest’anno obbligatorio anche per le Poste e Ferrovie, va utilizzato dai sostituti per comunicare l’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili delle dichiarazioni
loghi modelli
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
testo alternativo per immagine
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012