Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 16:07
Dal mondo
Cina, con la crisi finanziaria
transfer pricing vigilato speciale
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Una nuova circolare del Fisco si sofferma sugli effetti della congiuntura attuale e sulle politiche dei prezzi di trasferimento
Risale allo scorso gennaio la circolare (Guo Shui Fa 2009 N.2) che, nella traduzione inglese, è intitolata “Implementation Measures of Special Tax Adjustment” e con cui, nell’ambito della recente riforma sui redditi societari, si è affrontata la materia dei prezzi di trasferimento. Il documento di prassi fissa l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, dispone l’assolvimento di obblighi documentali e fornisce chiarimenti procedimentali sugli advance pricing arrangements (APA), recentemente introdotti nell’ordinamento tributario cinese. Per quel che concerne gli obblighi documentali sono stati disposti dei vincoli piuttosto estesi che spaziano dalla descrizione della struttura organizzativa del gruppo societario alla descrizione delle operazioni e dalla analisi di comparabilità alla selezione ed applicazione del metodo di calcolo del prezzo di libera concorrenza.
Gli ultimi interventi del Fisco
Sebbene l’ultimo intervento della amministrazione finanziaria in materia di transfer pricing può essere considerato relativamente recente, lo scorso 6 luglio il Fisco della Repubblica popolare cinese si è nuovamente interessato al tema, preoccupandosi, in special modo, dell’eventuale impatto della crisi economico-finanziaria sulle politiche dei prezzi di trasferimento messe in pratica dai contribuenti cinesi. È stata, infatti, diramata una nuova circolare (Guoshuihan [2009] N. 363), diretta agli uffici finanziari che operano sul territorio, la quale suggerisce ai verificatori fiscali in fase di controllo di porre specifica attenzione alle società residenti in Cina che, pur esplicando funzioni limitate ed assumendo bassi rischi, realizzino perdite operative relativamente alle transazioni con parti correlate all’estero.
Le imprese a ridotto livello di rischio
Nella categoria di imprese a ridotto livello di rischio appartengono il toll manufacturer ed il contract manufacturer e, per quel che concerne l’attività di distribuzione, i cosiddetti limited risk distributor e i commissionaire. Anche il contract researcher configura solitamente un’impresa a basso livello di rischio, poiché svolge attività di R&S per conto di un committente, il quale si garantisce contrattualmente la titolarità sugli eventuali risultati dell’attività di ricerca, remunerando l’impresa commissionaria con il rimborso dei costi sostenuti maggiorato di un margine aggiuntivo.
I dettagli della circolare
La circolare precisa che gli operatori economici che non assumono rischi di mercato rilevanti e svolgono ridotte funzioni (tra cui le categorie precedentemente menzionate), dovrebbero mantenere un appropriato livello di profitto (sebbene non elevato) nelle transazioni infragruppo, coerentemente con il profilo funzionale e di rischio assunto (“They should maintain an appropriate level of profits according to the transfer pricing principle that the functional and risk profile should match the profitability”).
Pertanto, l’impresa che svolge limitate funzioni ed assume rischi limitati, ma incorre in perdite operative, avrà l’obbligo di predisporre un set di documentazione (contemporaneous documentation) relativa all’anno in cui si sono realizzate le perdite al fine di dimostrare la conformità al principio di libera concorrenza della propria politica dei prezzi di trasferimento. La documentazione dovrà essere presentata all’amministrazione finanziaria entro il 20 giugno dell’anno successivo a quello in cui le perdite si sono verificate.
Prezzi di trasferimento e finalità elusive
Inoltre, la circolare si sofferma sul potenziale impiego elusivo che può esser realizzato tramite manovre sui prezzi di trasferimento, con particolare riferimento alle fattispecie che implicano transazioni con società consociate in “paradisi fiscali”. Infine, viene sottolineata la rilevanza della analisi funzionale e di rischio nell’ambito di una corretta analisi di comparabilità che funge da perno per la corretta applicazione dell’arm’s length principle (“Tax bureaus in all provinces should reinforce the control of cross-border related party transactions, and focus its investigations on multinationals that shift overseas operating losses (including potential losses) to domestic enterprises and shift domestic profits to tax havens through various means. Tax bureaus should strengthen the functional and risk analysis as well as the comparability analysis, select the appropriate transfer pricing method, and determine the profitability of the enterprises”).
Alessandro Denaro
pubblicato Giovedì 24 Settembre 2009
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