Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Dal mondo
Cina, per le imprese estere è l’high tech che fa la differenza
Resta in vigore. nonostante la riforma fiscale varata il 1° gennaio, lo sconto del 40 per cento dell’imposta sui profitti
L’azienda, per poterne usufruire, deve essere attiva nei settori della ricerca, innovazione e sviluppo delle nuove tecnologie. A quel punto, se i conti tornano scatta lo sconto del fisco, che prevede il 40 per cento in meno da versare sul totale dell’imposta ordinaria. Avviso ai naviganti, in particolare aziende e imprese internazionali, che guardano all’economia cinese come ad un mercato da sogno, ricco di profitti e avaro di perdite. A partire dal 1° gennaio del 2008, infatti, l’entrata in vigore della nuova legislazione relativa al trattamento fiscale dei profitti delle società ha determinato la netta equiparazione tra imprese estere e aziende nazionali, riconducendo di fatto le due tipologie all’interno d’un unicum contabile, almeno riguardo a imposte, tasse e tributi, ed eliminando la discriminazione preesistente che prevedeva l’applicazione d’una aliquota più favorevole, pari al 15 per cento, sui bilanci delle società estere, rispetto al 24 per cento riservato alle imprese domestiche. Oggi invece l’aliquota dell’imposta sui profitti che si applica è la medesima, ed è fissata al 24 per cento.
Ma per le aziende estere non tutto è perduto
Secondo i parametri e i tempi dettati dalla recente riforma del fisco, il vantaggio fiscale in favore delle società estere che investivano in Cina, in pratica il 40 per cento in meno dell’imposta sui profitti da versare annualmente all’erario di Pechino rispetto alle imprese di casa, risulterebbe ad oggi cancellato. Questo implicherebbe un impennarsi degli esborsi che gli operatori internazionali indirizzano sulle casse dell’erario del Dragone. Non a caso, infatti, nel semestre passato il gettito dell’imposta sui profitti è letteralmente schizzato, probabilmente proprio grazie all’introduzione della nuova legge che ha uniformato il trattamento fiscale riservato alle aziende, indipendentemente dalla loro origine estera piuttosto che nazionale. Ma al riguardo, non tutto è perduto. Nelle maglie delle norme varate ad inizio anno dal governo è infatti possibile un varco che consente di mantenere inalterato il regime di tassazione ante-riforma anche per le imprese estere. Non tutte naturalmente dato che il vantaggio fiscale scatta soltanto per quelle società impegnate nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. Si tratta di aziende direttamente connesse ai processi concreti che fanno da timone e da traino alla modernizzazione e allo sviluppo del Paese che ancora, in diversi campi, sconta un ritardo storico.
Le condizioni cui si lega il super-sconto del fisco cinese
Tre sono le condizioni principali che consentono di beneficiare del regime di tassazione preferenziale che, come il precedente, prevede l’applicazione d’una aliquota sui redditi delle imprese pari al 15 per cento. Innanzitutto, la società estera deve essere titolare di brevetti e patenti, risultando quindi ben inserita nelle dinamiche della proprietà intellettuale. Le due linee guida successive implicano invece un numero rilevante di occupati che lavorano all’interno della ricerca e un ammontare significativo d’investimenti e di spese in ricerca e sviluppo. A quel punto, se i conti tornano scatta lo sconto del fisco, che prevede il 40 per cento in meno da versare del totale dell’imposta ordinaria sui profitti. Gli operatori esteri sono avvisati.
L’azienda, per poterne usufruire, deve essere attiva nei settori della ricerca, innovazione e sviluppo delle nuove tecnologie. A quel punto, se i conti tornano scatta lo sconto del fisco, che prevede il 40 per cento in meno da versare sul totale dell’imposta ordinaria. Avviso ai naviganti, in particolare aziende e imprese internazionali, che guardano all’economia cinese come ad un mercato da sogno, ricco di profitti e avaro di perdite. A partire dal 1° gennaio del 2008, infatti, l’entrata in vigore della nuova legislazione relativa al trattamento fiscale dei profitti delle società ha determinato la netta equiparazione tra imprese estere e aziende nazionali, riconducendo di fatto le due tipologie all’interno d’un unicum contabile, almeno riguardo a imposte, tasse e tributi, ed eliminando la discriminazione preesistente che prevedeva l’applicazione d’una aliquota più favorevole, pari al 15 per cento, sui bilanci delle società estere, rispetto al 24 per cento riservato alle imprese domestiche. Oggi invece l’aliquota dell’imposta sui profitti che si applica è la medesima, ed è fissata al 24 per cento.Ma per le aziende estere non tutto è perduto
Secondo i parametri e i tempi dettati dalla recente riforma del fisco, il vantaggio fiscale in favore delle società estere che investivano in Cina, in pratica il 40 per cento in meno dell’imposta sui profitti da versare annualmente all’erario di Pechino rispetto alle imprese di casa, risulterebbe ad oggi cancellato. Questo implicherebbe un impennarsi degli esborsi che gli operatori internazionali indirizzano sulle casse dell’erario del Dragone. Non a caso, infatti, nel semestre passato il gettito dell’imposta sui profitti è letteralmente schizzato, probabilmente proprio grazie all’introduzione della nuova legge che ha uniformato il trattamento fiscale riservato alle aziende, indipendentemente dalla loro origine estera piuttosto che nazionale. Ma al riguardo, non tutto è perduto. Nelle maglie delle norme varate ad inizio anno dal governo è infatti possibile un varco che consente di mantenere inalterato il regime di tassazione ante-riforma anche per le imprese estere. Non tutte naturalmente dato che il vantaggio fiscale scatta soltanto per quelle società impegnate nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica. Si tratta di aziende direttamente connesse ai processi concreti che fanno da timone e da traino alla modernizzazione e allo sviluppo del Paese che ancora, in diversi campi, sconta un ritardo storico.
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Tre sono le condizioni principali che consentono di beneficiare del regime di tassazione preferenziale che, come il precedente, prevede l’applicazione d’una aliquota sui redditi delle imprese pari al 15 per cento. Innanzitutto, la società estera deve essere titolare di brevetti e patenti, risultando quindi ben inserita nelle dinamiche della proprietà intellettuale. Le due linee guida successive implicano invece un numero rilevante di occupati che lavorano all’interno della ricerca e un ammontare significativo d’investimenti e di spese in ricerca e sviluppo. A quel punto, se i conti tornano scatta lo sconto del fisco, che prevede il 40 per cento in meno da versare del totale dell’imposta ordinaria sui profitti. Gli operatori esteri sono avvisati.
Stefano Latini
pubblicato Martedì 19 Agosto 2008
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