si stringono le maglie documentali
La recente risoluzione detta una serie di nuovi adempimenti a carico dei contribuenti soggetti al regime dei prezzi di trasferimento, che, utilizzando i servizi telematici dell'Amministrazione fiscale, dovranno compilare ed inviare alla Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informazioni aggiuntive rispetto a quelle da inserire nella declaración informativa. I dati da trasmettere, in forma elettronica e nel formato specificato nel documento, permettono l'identificazione, tramite codici, della tipologia del soggetto comparabile (interno o esterno), del rigetto o dell'accettazione del comparabile nella matrice di selezione, del tipo di operazioni, distinguendo tra componenti di reddito positivi e negativi (ad esempio tra i codici per le operaciones de ingresos sono previsti: 01 Netos por venta de inventarios producidos 02 Netos por venta de inventarios no producidos 03 Servicios intermedios de la producción 04 Servicios administrativos ecc…).
I termini per l'invio dei dati, per l'anno d'imposta 2010, coincidono con quelli fissati per la presentazione della declaración informativa individual precios de transferencia (formulario 120).
La disciplina del transfer pricing
In Colombia la disciplina dei prezzi di trasferimento è stata introdotta nel 2002 con la legge n. 788, modificata nel 2003 dalla legge 863 e nel 2004 dal decreto reglamentario 4349. Sebbene la Colombia non sia membro Ocse, l'Amministrazione finanziaria fa riferimento alle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento.
La metodologia utilizzabile
I metodi che possono essere adottati per determinare i prezzi di trasferimento sono linea con le direttive Ocse: il comparable uncontrolled price method (CUP), il resale price method (RPM); il cost plus method (CPM), il profit split method (PSM); il residual profit split method (RPSM) e il transactional net margin method (TNMM).
Per quanto riguarda la definizione di "parti correlate", requisito soggettivo per l'applicazione della disciplina del transfer pricing, la legge rimanda al codice commerciale (sezioni 260 e 261) ed alla legge 222 del 1995. Si presume, inoltre, che le operazioni poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti in un paradiso fiscale siano realizzate con una parte correlata e, quindi, soggette al regime dei prezzi di trasferimento, salvo che il contribuente riesca a fornire prova contraria. Occorre, tuttavia, precisare che il legislatore non ha ancora definito i criteri per individuare un Paese o territorio a fiscalità privilegiata.
Le operazioni con parti correlate
I contribuenti che effettuano operazioni con parti correlate all'estero hanno l'obbligo di inviare annualmente all'amministrazione finanziaria una Declaración Informativa Individual se, per l'anno d'imposta 2010, viene superata una delle seguenti soglie:
- 2,455.5 milioni di pesos di gross equity
- 1,497.9 milioni di pesos di gross income
I dati identificativi e le informazioni specifiche
La declaración informativa individual consiste in un documento in formato elettronico che deve contenere, oltre ai dati che consentono di identificare le controparti delle transazioni, anche le seguenti informazioni specifiche: metodo utilizzato per determinare i prezzi di trasferimento e, nel caso sia applicabile alla fattispecie, l'intervallo interquartile dell'indice di profittabilità e l'eventuale ammontare dell'aggiustamento esposto in dichiarazione.
Il set documentale per operazioni superiori a un certo ammontare
I contribuenti tenuti all'invio della declaración informativa devono presentare, per le operazioni che eccedono i 245,5 milioni di pesos, un set documentale a sostegno della politica di transfer pricing adottata. La documentazione deve comprendere una sezione dedicata a informazioni di carattere generale e una sezione contenente informazioni di carattere specifico. Tra le informazioni generali rientrano: la descrizione della struttura organizzativa e funzionale e del business del contribuente, la descrizione generale dell'industria e del settore in cui il contribuente opera, le informazioni sulle strategie commerciali, la descrizione dell'attività e delle funzioni esercitate dalle controparti correlate all'estero e la natura delle relazioni con il contribuente.
La specificità delle informazioni
Le informazioni specifiche includono: una dettagliata descrizione delle transazioni infragruppo, i contratti intercompany, l'indicazione delle transazioni eventualmente realizzate con soggetti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, fornendo prova che tali operazioni sono state realmente poste in essere, l'analisi funzionale del contribuente (funzioni esercitate, rischi sostenuti, asset utilizzati), il metodo selezionato in base alla best method rule, profit level indicator utilizzato, fonti informative adoperate (database) e criteri di selezione (inclusione ed esclusione).
I più letti
Schede Paese
Dello stesso autore
Notizie correlate
- Uruguay, per il transfer price ok a obblighi documentali
- 5/2/2010

- A stabilirlo un documento di prassi pubblicato dall'Amministrazione fiscale che precisa alcuni aspetti del decreto 2009
- Russia, sui prezzi di trasferimento la riforma supera il primo vaglio
- 2/4/2010

- Approvata dalla Duma di Stato la legge per la modifica dell'attuale disciplina normativa sul transfer pricing
- Russia: sui prezzi di trasferimento si volta pagina dal 2012
- 22/11/2011

- Gli effetti della riforma cominceranno a vedersi dal prossimo anno ma per alcune disposizioni dal 2013 e 2014
- Italia, il transfer pricing tra codice civile e Tuir
- 5/5/2010

- Le operazioni con parti correlate, ai fini di documentazione, seguono disposizioni civilistiche
















