il debitore Iva diventa il fornitore
La Romania ha presentato formale richiesta all'Unione europea per ottenere una esplicita autorizzazione a derogare al regime comunitario dell'Iva. Deroga che designa, come debitore d'imposta, il fornitore di prodotti agricoli non trasformati.
La decisione comunitaria
Il Consiglio dell'Unione europea, con la decisione 2011/363/UE, ha concesso alla Romania l'autorizzazione a derogare alla normativa in materia di Iva. Nello specifico, la deroga riguarda le disposizioni atte a stabilire il debitore dell'imposta. In virtù dell'autorizzazione, soggetto passivo diventa, nel commercio dei prodotti agricoli non trasformati, il fornitore dei prodotti. È il contenuto sostanziale della deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE il cui ambito temporale di applicazione è compreso tra il 20 giungo 2011 e il 31 maggio 2013. Secondo l'articolo 193, il soggetto passivo cui addebitare l'Iva è, nella normalità dei casi, il soggetto passivo destinatario della cessione. Cessione che, nel caso di specie, riguarda i prodotti agricoli non trasformati.
Il contrasto alle frode fiscali
Il motivo della richiesta, come indicato dallo Stato membro, scaturisce dall'osservazione di un forte fenomeno di evasione fiscale che sfocia nel mancato versamento, alle casse dell'erario, dell'Iva dovuta a seguito della cessione di prodotti agricoli non trasformati. Come si legge nelle richieste, lo Stato romeno non ha intenzione di attuare la misura di deroga per un periodo che superi i 24 mesi. Questo, significa che, nel periodo indicato, la Romania ritiene di poter mettere a punto una serie di misure, in armonia con le disposizioni comunitarie, in grado di contrastare il fenomeno e approntare un sistema di norme che garantisca il corretto versamento dell'imposta. Nonostante la deroga, gli acquirenti hanno la possibilità, muniti di regolare fattura, di detrarre l'Iva versata nell'operazione di acquisto.
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