dal 2011 si cambia… metodo
Lo scorso 23 agosto il ministro per la Strategia e la Finanza ha annunciato il varo del progetto di riforma fiscale per il 2011. La riforma include modifiche a tutto campo nell'ambito sia dell'imposizione diretta che indiretta: dal Corporate Income Tax Law alla Individual Income Tax Law e ancora dal Tax Incentive Limitation Law alla Value Added Tax Law e Inheritance and Gift Tax Law. Gli interventi in materia di transfer pricing andranno invece a modificare l'International Tax Coordination Law. Il progetto di legge si discuterà alla Assemblea Nazionale il prossimo trenta settembre.
Il transfer pricing in Corea
La disciplina dei prezzi di trasferimento, in vigore da gennaio del 1996, è contenuta nell'International Tax Coordination Law. La Corea del Sud è membro dell'Ocse e la normativa vigente si ispira fortemente alle direttive dell'organizzazione sui prezzi di trasferimento del 1995 ed è pertanto conforme all'arm's length principle.
Il requisito soggettivo
L'International Tax Coordination Law fissa due fattispecie di controllo che sostanziano il possesso del requisito soggettivo per l'applicazione del regime dei prezzi di trasferimento: il controllo di diritto (equity ownership test) e il controllo di fatto (substantial control test). Nell'ambito della prima fattispecie di controllo rientrano: il non residente (persona fisica o giuridica) e la società residente in Corea, di cui, direttamente o indirettamente, il primo possiede il 50% o più dei diritti di voto in assemblea o, viceversa, il residente in Corea e la società non residente di cui, il coreano dispone, direttamente o indirettamente, il 50% o più dei diritti di voto. Si ricade nell'ambito della fattispecie del controllo giuridico anche nel caso in cui due entità (residente e non residente) siano entrambi controllati da un terzo soggetto.
Si è invece di fronte al controllo di fatto quando: due società condividono la maggior parte dei componenti del consiglio di amministrazione, il 50% o più delle transazioni avvengono con la medesima controparte, un elemento mette a disposizione di un altro più del 50% dei fondi di cui quest'ultimo dispone, un altro elemento fornisce gli intangibles indispensabili a condurre più del 50% delle attività dell'altro.
I metodi
I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento ammessi dalla legislazione nazionale, coincidono con quelli previsti dalle direttive Ocse del 1995 (comparable uncontrolled price, resale price method, cost plus method, quali metodi tradizionali e transactional net margin method e profit split quali metodi reddituali), rispettando la gerarchia in quanto i metodi tradizionali devono essere preferiti ai metodi reddituali che andrebbero utilizzati sono in "casi eccezionali".
La documentazione sui prezzi di trasferimento
La documentazione obbligatoria in Corea deve comporsi di una analisi funzionale dell'impresa (che deve includere: una business overview, la struttura organizzativa del gruppo e la descrizione dettagliata delle operazioni tra parti correlate) e la transfer pricing analysis (selezione e giustificazione della metodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento). Per i servizi infragruppo la documentazione dovrà illustrare tra l'altro: la natura ed il tipo di servizio prestato, la natura del business, il metodo selezionato e le ragioni che ne hanno determinato la scelta, il metodo di valutazione della quota di ciascun partecipante in un cost sharing agreement in rapporto agli utili attesi da ciascuno di essi con l'indicazione della chiave di allocazione adoperata. La documentazione dei prezzi di trasferimento deve essere prodotta entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione fiscale e l'inadempimento è sanzionato con una disposizione ad hoc.
Le novità contenute nella riforma
Il progetto di legge contempla una rivisitazione del concetto di gerarchia dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento. Non vi sarà più una priorità "assoluta" dei metodi tradizionali sui metodi basati sull'utile della transazione che verrà sostituita da un criterio più flessibile. Il nuovo approccio rispecchia, l'evoluzione della prassi internazionale e dell'Ocse che, con la pubblicazione dello scorso 22 luglio delle nuove direttive sui prezzi di trasferimento, ha licenziato la rigida gerarchia dei metodi e adottato il criterio del "most appropriate method to the circumstances of the case".
Inoltre, la riforma prevede l'inasprimento della sanzione prevista a carico dell'impresa che non adempie, senza giusta causa, all'obbligo di esibizione della documentazione obbligatoria. La sanzione massima infatti lieviterebbe da 30 milioni di won (circa 20mila euro) a 100 milioni di won (circa 67mila euro).
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