Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 16:07
Dal mondo
Defiscalizzazione buoni pasto, Italia ed Europa a confronto
Avanzata da più parti la richiesta di aumentare il tasso con il raddoppio dell'attuale quota di esenzione da 5,29 a 10 euro
In questi ultimi, infatti, il voucher è stato periodicamente adeguato e livellato al tasso di inflazione che, insieme a una più elevata esenzione fiscale del "titolo cartaceo", consente, peraltro, un aumento quantitativo e qualitativo del cibo. Il confronto della disciplina domestica con quella di altri Paesi stranieri, invero, offre lo spunto, ancor più in un periodo di crisi economica internazionale, per adeguare il valore dei buoni pasto al reale costo della vita.
Italia, Europa e altri Stati a confronto
In particolare, ciò che distingue la situazione domestica da quella straniera sono due fattori.
Quello numerico, innanzitutto, vede, ad esempio, il valore defiscalizzato del buono pasto della vicina Spagna a 9 euro (circa il 70,1 per cento in più dell'Italia, la cui quota si ferma a 5,29 euro), in Francia a 7 euro (circa il 32,5 per cento in più rispetto all'Italia), in Portogallo a 6,70 euro (circa il 26,6 per cento in più dell'Italia), in Turchia 6 euro (circa +13,1 per cento se paragonata con l'Italia); il valore facciale del servizio sostitutivo della mensa è, invece, più basso in Belgio dove il tasso di esenzione si ferma a 4,29 euro.
Quello temporale, vede il tasso del ticket domestico bloccato da 15 anni. Già applicando il coefficiente di rivalutazione Istat il suo valore crescerebbe automaticamente intorno a 7 euro. In molti Paesi stranieri, invero, la quota di defiscalizzazione viene costantemente aggiornata. In Francia, ad esempio, la somma soggetta ad esenzione fiscale viene adeguata periodicamente a scadenze prestabilite e cioè ogni primo gennaio dell'anno; in Romania, invece, viene regolamentata ogni trimestre.
L'origine storica e la defiscalizzazione
Secondo alcuni, l'invenzione del servizio sostitutivo mensa deve farsi risalire al 1948, quando un dottore inglese, John Winchendon, ebbe la felice idea di stipulare una convenzione con i locali attigui alla sua clinica medica. Secondo altri, la nascita del "voucher" deve, piuttosto, assegnarsi ad un uomo d'affari inglese, John Hack, che, nel vedere dei clienti di un ristorante pagare il conto con dei biglietti di carta, creò un unico fornitore di "biglietti" per tutto il Regno Unito. Sta di fatto che il vero e proprio sviluppo dei ticket restaurant deve attribuirsi in occasione di alcuni interventi di carattere fiscale. Sempre secondo certuni, il sistema ebbe il suo decollo nel 1954 in Inghilterra, poco dopo la fine del razionamento alimentare imposto dal conflitto mondiale, quando l'esecutivo britannico concesse incentivi fiscali per realizzare pasti esenti da tasse sul reddito e contributi assicurativi. Per altri, il successo del titolo cartaceo in discorso deve addursi, invece, ad una legge del 1967, quando in Francia venne istituita la defiscalizzazione dei buoni sostitutivi del servizio di mensa; legge che da quel momento spalancò la porta al successivo sviluppo di questo servizio. Oggi tale sistema, nato nei Paesi anglosassoni e diffusosi in Francia, Belgio e Spagna, sbarcando anche oltreoceano, sopratutto in Brasile, Argentina e Venezuela, viene adottato da oltre 30 Paesi in tutto il mondo.
In Italia il servizio sostitutivo di mensa è arrivato nel 1976.
Vantaggi per tutti
Il buono pasto assolve il compito di garantire al lavoratore dipendente (pubblico o privato) un servizio sostitutivo in luogo della mensa.
Gli attori del sistema dei buoni pasto sono quattro a) il lavoratore, b) il datore di lavoro, c) i pubblici esercizi convenzionati, d) le società che emettono i buoni.
I vantaggi (fiscali e non) sono evidenti per tutti.
Il lavoratore gode di un'ampia possibilità nella scelta dei locali pubblici convenzionati dove poter effettuare il pranzo durante l'intervallo di lavoro (il buono, del resto, è percepito come mezzo per salvaguardare il proprio potere d’acquisto).
Il datore di lavoro (le imprese e le amministrazioni pubbliche) non deve caricarsi degli onerosi costi d'immobilizzazioni di spazi e di capitali per mantenere una mensa aziendale. Per tali ragioni, negli ultimi anni, nel mondo, si è sempre più diffuso, da parte delle aziende soprattutto di medio-grande dimensione l'uso di distribuire ai dipendenti i titoli cartacei che danno diritto ad un pasto giornaliero. Al riguardo, giova osservare che pur in assenza di una pausa pranzo, il dipendente ha comunque diritto a ricevere la prestazione a titolo di rimborso spese pranzo, in quanto la stessa è legata alla giornata lavorativa e cioè, è strettamente connessa alla produttività del lavoratore. I buoni pasto, altresì, non devono essere conteggiati sotto il profilo contributivo e fiscale fino a concorrenza di una determinata soglia di esenzione (5,29 euro).
I pubblici esercizi convenzionati hanno assicurata una clientela sicura e fidelizzata.
Le società emettitrici erogano il servizio sostitutivo di mensa vendendo i buoni pasto al datore con aliquota Iva al 4% - detraibile - mentre ricevono dai pubblici esercizi convenzionati un “servizio” con aliquota Iva al 10% - detraibile - (garantendo, quindi, un credito Iva sullo spread).
Cenni sulla legislazione fiscale interna
Per le persone fisiche, la disciplina fiscale che regola il meccanismo dei ticket si rinviene nell'articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir secondo cui i buoni pasto non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente (anche a tempo parziale) e sono esclusi dalla base imponibile fino a un valore complessivo giornaliero di 5,29 euro. I buoni pasto, inoltre, sono esenti da contributi previdenziali e assistenziali fino al predetto importo.
La parte che eccede la soglia giornaliera di 5,29 euro, invece, rientra nella base imponibile (per cui, nel caso di un buono pasto pari a 7,00 euro la differenza di 1,71 euro deve essere tassata sul piano fiscale e previdenziale).
Quest’ultimo valore potrà essere rivalutato con DPCM nel caos in cui la variazione ISTAT relativa ai 12 mesi terminanti il 31 agosto superi il 2% rispetto al valore medio riferito allo stesso periodo del 1998.
Per le persone giuridiche il costo del buono pasto è deducibile dal reddito al 100% in quanto incluso tra spesa per prestazione di lavoro. Sul punto occorre rilevare che le somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili per il 75% (ex articoli 54 e 109 del Tuir).
L'Iva sui ticket restaurant è detraibile al 100%. L'imposta sconta una differente aliquota se l’acquirente è un’azienda (Iva al 4%) ovvero un libero professionista – impresa individuale o titolari d'azienda e soci (Iva al 10%).
Il buono pasto, pertanto, è un titolo dal valore predeterminato che legittima al consumo di un pasto o di un servizio sostitutivo presso esercizi convenzionati e che subisce alcuni limiti all'utilizzo derivanti dalla normativa tributaria e previdenziale inerente al rapporto contrattuale di lavoro.
I buoni pasto, infatti, possono essere utilizzati soltanto per fruire di un servizio ristorativo e non danno diritto al resto in denaro quando il valore della prestazione sia inferiore al valore nominale del buono.
Ne consegue che nel caso in cui la prestazione effettuata dovesse avere un valore superiore a quello del ticket, si dovrà compensare la differenza in denaro.
Inoltre i buoni pasto non possono essere convertiti in moneta, non danno diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle previste dal contratto di ristorazione, non possono essere utilizzati da persone diverse dai titolari stessi e non possono essere ceduti o commercializzati.
Boris Bivona
pubblicato Giovedì 8 Gennaio 2009
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