"cucito" su misura di Ocse
La circolare rappresenta un riferimento pratico e concreto ai fini dell'applicazione della disciplina dei prezzi di trasferimento contenuta nell' Income Tax Law n. 91 del 2005 (articolo 30) e nelle Executive Regulations (articoli 38, 39 e 40). L'arm's length principle nell'ordinamento tributario egiziano si applica sia alle operazioni transfrontaliere tra imprese associate che alle operazioni infragruppo in ambito domestico. Sebbene l'Egitto non sia membro dell'Ocse, le linee guida nazionali sul transfer pricing traggono ispirazione dalle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento. Difatti, l'Egyptian Tax Authority riconosce che le Direttive Ocse rappresentano lo standard internazionale per l'applicazione del principio di libera concorrenza seguito in concreto sia dai Paesi membri che da molti Paesi non membri dell'organizzazione.
La struttura delle linee guida
Le linee guida sono strutturate in cinque capitoli più una appendice dedicata alla illustrazione di casi pratici. Il primo capitolo si incentra sulla definizione e sulla ratio dell'arm's length principle o principio di libera concorrenza, alla cui applicazione pratica è invece dedicato il secondo capitolo. Il terzo e quarto capitolo sono rispettivamente dedicati alla analisi di comparabilità e ai metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento. I metodi ammessi, in linea con le direttive Ocse sono: il comparable uncontrolled price method, il resale price method, il cost plus method, il transactional net margin method ed il profit split. Infine, il quinto capitolo esamina la documentazione dei prezzi di trasferimento.
La documentazione da predisporre
Le linee guida in discussione suggeriscono, nel quinto capitolo, un approccio alla predisposizione della documentazione che si articola in quattro step successivi e indicano, per ciascun passaggio, una lista esemplificativa di documenti che dovrebbero essere preparati ed esibiti a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. La lista, però, non deve essere considerata esaustiva e sufficiente a garantire l'idoneità della documentazione, che dipenderà dai fatti e dalle circostanze del caso concreto. L'omessa presentazione di documentazione sui prezzi di trasferimento comporta l'inversione dell'onere della prova dalla Amministrazione fiscale al contribuente.
Step 1: Identifying the intra-group transactions and understanding the nature of such transactions
Con questo passaggio dovrebbero essere predisposte informazioni:
- sulla struttura del gruppo,
- sulle relazioni commerciali tra i componenti del gruppo (acquisto/cessione di beni materiali, fornitura di servizi, concessioni in uso di diritti su beni immateriali ecc…)
- sull'attività svolta dal contribuente, sull'industria e sul mercato in cui esso opera (localizzazione, dimensioni, grado di competizione);
- sul business model del contribuente, sulla transfer pricing policy adottata e sulle strategie commerciali;
- sulle operazioni infragruppo, ivi compresi i contratti infragruppo che le regolano.
Fondamentale infine l'effettuazione dell'analisi funzionale del contribuente (funzioni svolte, rischi assunti, asset impiegati).
Step 2: Selecting the most appropriate transfer pricing method(s)
Il secondo passaggio dovrebbe sostanzialmente incentrarsi sulle informazioni necessarie a far comprendere il processo intrapreso per selezionare il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento, illustrando le ragioni alla base della selezione del metodo.
Step 3: Applying the selected pricing method
La circolare specifica di allegare una accurata analisi di comparabilità che dovrebbe evidenziare l'esistenza o meno di differenze tra transazione/i controllate e transazione/i non controllate con l'indicazione degli eventuali aggiustamenti realizzati al fine di sterilizzare tali differenze. Inoltre, le linee guida elencano una serie di documenti utili che si differenziano in base al metodo applicato.
Step 4: Determining the arm's length amount and introducing a review process to reflect any future changes
Il quarto ed ultimo passaggio dovrebbe infine soffermarsi su:
- l'arm's length amount;
- le azioni intraprese al fine di monitorare i mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto concernenti sia il contribuente che i soggetti comparabili;
- la valutazione dell'impatto degli eventuali mutamenti che possono incidere sulla validità dell' arm's length amount e gli aggiustamenti effettuati per tenerne conto.
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