Dal mondo
Exit tax, Spagna e Portogallo
nel mirino dell'Unione europea
Per l'eurocommissione la normativa nazionale è in contrasto con il principio della libertà di stabilimento
la sede della commissione europea

La Commissione europea si conferma ancora una volta organo di garanzia e vigilanza dei principi cardine dell'ordinamento comunitario. Di fronte ai ritardi dei governi spagnolo e portoghese a modificare alcune disposizioni sulla exit tax giudicate eccessivamente penalizzanti per i non residenti e, conseguentemente, non rispettose del principio della libertà di stabilimento sancito dall'articolo 43 del Trattato CE, Bruxelles ha richiesto l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia europea. In precedenza e a mezzo dell'avviso motivato n. 1813 del novembre 2008, la Commissione aveva già invitato i Governi di detti stati a modificare la loro normativa interna apportando i relativi correttivi.

La normativa spagnola
La normativa spagnola sulla exit tax prevede che, allorquando una società iberica trasferisce la sua residenza in un altro Paese comunitario, le plusvalenze non ancora realizzate concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi limitatamente all'esercizio in cui si produce lo stesso trasferimento. La medesima disciplina si applica alle stabili organizzazioni che cessano l'attività in Spagna o che trasferiscono i propri assets in un altro Stato dell'Unione europea. Al contrario, i plusvalori non realizzati derivanti da transazioni interne non sono assoggettati a tassazione.

La normativa portoghese
Le disposizioni portoghesi sulla exit tax sono simili a quelle spagnole. In Portogallo, infatti, allorquando una società trasferisce la sua sede ed il luogo della direzione effettiva della propria attività in un'altra nazione dell'Unione europea le relative plusvalenze non ancora realizzate sono assoggettate a tassazione nell'anno d'imposta dello stesso trasferimento, mentre la predetta disciplina non si applica alle transazioni interne. Dette disposizioni, oltre ad essere applicabili alle stabili organizzazioni che cessano la propria attività in Portogallo o trasferiscono la sede in un Stato comunitario, prevedono dei dettami specifici anche per i relativi azionisti, ove viene espressamente sancito che, nel periodo d'imposta oggetto di trasferimento, detti shareholders sono assoggetti a prelievo tributario limitatamente al maggior valore delle proprie quote quantificate al prezzo di mercato, rispetto al relativo costo storico.

La posizione della Commissione
Secondo la Commissione europea le disposizioni sulla exit tax previste in Spagna e Portogallo penalizzano eccessivamente le società che intendono trasferirsi all'estero rispetto a quelle che decidono di continuare la propria attività nella penisola iberica. Per Bruxelles, pertanto, detta disparità di trattamento osta contro uno dei principi cardine dell'ordinamento comunitario, ovvero il principio della libertà di stabilimento sancito dall'art. 43 del Trattato CE. La tesi della Commissione prende spunto dalla sentenza della Corte di Giustizia europea relativa al caso "Lasteyrie du Saillant" (procedimento n. C-9/02) a cui ha fatto seguito una comunicazione dello stesso Supremo organo esecutivo europeo. A mezzo di quest'ultimo documento, denominato "Exit taxaction and the for co-ordination of Member States tax policies", è stato ribadito a più riprese che la scelta da parte delle Autorità impositive di tassare i soggetti residenti in base al valore di realizzo e, di contro, commisurare il carico tributario dei soggetti esteri sui valori stimati, rappresenta un ostacolo alla libertà di movimento all'interno dell'Unione europea. Occorre inoltre considerare che il trasferimento della sede entro due Stati membri potrebbe comportare il rischio di una duplicazione del prelievo tributario in capo agli stessi soggetti. Per scongiurare tale evenienza, Bruxelles ha individuato due possibili alternative: ricorrere al meccanismo del credito d'imposta, oppure ripartire l'intero gettito tributario realizzato nell'anno in relazione al periodo di effettiva residenza del contribuente.
 

Gianluca De Zarlo
pubblicato Mercoledì 11 Novembre 2009

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