Dal mondo
Fiscal compact tra sostenibilità
delle finanze e governance Ue
Nel recente accordo tra gli Stati Ue che adottano l'euro oltre al contenuto politico in evidenza quello finanziario
trattato ue

Il fiscal compact è al centro dei lavori degli Stati membri dell'Unione europea diretti a rafforzare, in conformità ai trattati su cui si fonda l'istituzione, in particolare l'articolo 4, del Trattato sull'Unione europea e il diritto comunitario, l'area dell'euro favorendo le condizioni per una maggiore crescita e un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche.
 

La sostenibilità delle finanze
Il coordinamento delle politiche economiche delle parti contraenti, in quanto Stati membri dell'eurozona, può tradursi in concreta ottimizzazione degli obiettivi enunciati soltanto se incentrato sulla sostenibilità delle finanze pubbliche attraverso l'introduzione di regole specifiche (collettive e non).
 

I parametri di riferimento
La disciplina del bilancio condivisa pattiziamente dovrà rispondere ai seguenti paramenti da introdurre in un meccanismo nazionale strutturato in disposizioni vincolanti, di natura costituzionale o equivalente:
a) i ricavi e le spese dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono essere in pareggio o in avanzo. Le parti contraenti possono temporaneamente sostenere deficit soltanto per tener conto dell'impatto sul bilancio del ciclo economico e, al di là di tale impatto, in caso di circostanze economiche eccezionali, o in periodi di grave recessione economica, a condizione che ciò non metta a repentaglio la sostenibilità di bilancio a medio termine.
b) la regola di cui al punto a) si considera rispettata se il deficit strutturale annuo della Pubblica Amministrazione non super il valore di riferimento specifico per ogni Paese, che assicura un adeguato margine di sicurezza rispetto al valore di riferimento del 3% di cui all'articolo 1 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato sull'Unione europea e al Tfue, così come rapidi progressi verso la sostenibilità, tenendo conto anche dell'impatto sul bilancio dell'invecchiamento. In generale, il valore specifico di riferimento per ogni Paese non deve superare lo 0,5% del Pil nominale.
c) se il livello del debito è nettamente inferiore al valore di riferimento del 60%, il valore di riferimento di ogni Paese per il disavanzo strutturale annuo netto può assumere un valore superiore a quello di cui al punto b).
 

Gli impegni richiesti agli Stati
Il fiscal compact, in altre parole, chiede che gli Stati contraenti, il cui debito pubblico supera il 60% del valore di riferimento, un severo impegno a ridurlo a un tasso medio di un ventesimo l'anno (come punto di riferimento) e che la stabilità "passi" anche attraverso il miglioramento della governance. Una prospettiva, questa ultima, corroborabile anche con lo svolgimento di almeno due euro summit all'anno.
I Paesi in disavanzo eccessivo, secondo i trattati dell'Unione, dovranno attivarsi in programmi di partnership di bilancio ed economici (da presentare alla Commissione e al Consiglio europei) con valore vincolante, che contiene una descrizione dettagliata delle riforme strutturali necessarie per garantire una correzione efficace e durevole dei disavanzi eccessivi.
 

Il ruolo della Commissione europea
Tutti gli euro Stati dovranno, inoltre, impegnarsi a sostenere le proposte o raccomandazioni espresse dalla Commissione europea, qualora sia individuato dall'esecutivo Ue uno Stato membro in contrasto con il predetto tetto del 3% nel quadro di una procedura per disavanzo eccessivo, a meno che una maggioranza qualificata delle parti contraenti non esprima opinione contraria.  A garanzia degli impegni assunti, ogni Stato che ritenga che un altro  non rispetti i parametri enunciati  può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Sarà la Corte a vigilare sulla corretta trasposizione della norma che, se non attuata, potrà essere seguita da una sanzione a carico di chi la infrange. La multa prevista può arrivare fino allo 0,1% del Pil e l'ammontare utilizzato in due modi. Indirizzato al meccanismo di stabilità europeo, se la valuta dello Stato che ha commesso l'infrazione è l'euro; al bilancio generale dell'Unione europea, in caso contrario. La sentenza della Corte di giustizia è vincolante per le parti, che adotteranno le misure necessarie per conformarsi entro un termine deciso dal Tribunale.


Antonina Giordano
pubblicato Giovedì 2 Febbraio 2012

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