Dal mondo
Fondi pensione, nel mirino Ue
la Spagna e il Portogallo
Sotto esame dell'esecutivo europeo la disparità di trattamento fra quelli domestici ed esteri e le disposizioni vigenti sulla exit tax
sede della commissione europea

Continua l'intensa attività della Commissione europea a garanzia dei principi cardine dell'ordinamento comunitario. Questa volta è toccato a Spagna e Portogallo messi sotto accusa in relazione alle disposizioni normative previste per la tassazione dei fondi pensione e sulla exit tax. Dopo l'avviso motivato dello scorso 8 marzo 2007 con cui Bruxelles aveva invitato i due Paesi iberici a porre fine, con riferimento alla tassazione dei dividendi, alla disparità di trattamento fra fondi pensione domestici e stranieri e constatata l'inerzia delle stesse autorità destinatarie dei provvedimenti, la Commissione europea ha ufficializzato, con comunicato n. IP/08/1817 dello scorso 13 novembre, il ricorso all'intervento della Corte di Giustizia europea. Con avviso n. IP/08/1813, invece, Bruxelles ha formalmente chiesto a Spagna e Portogallo di rivedere le disposizioni normative interne che prevedono l'assoggettabilità alla exit tax per tutti i soggetti che si trasferiscono in un altro Paese dell'Unione europea o vi trasferiscono i loro asset.

I fondi pensione
In Spagna la tassazione dei dividendi percepiti dai fondi pensione nazionale è diversa rispetto ai fondi stranieri. I dividendi corrisposti ai fondi pensione stabiliti in altri Paesi nell'Unione europea, infatti, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte del 18 per cento mentre i fondi domiciliati in Spagna sono praticamente esentati da tassazione in quanto è prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle ritenute alla fonte subite. La disciplina citata è simile anche per il Portogallo dove i dividendi corrisposti ai fondi domestici sono esentati da tassazione, mentre quelli percepiti dai fondi stranieri sono assoggettati, in assenza di disposizioni difformi previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, a una ritenuta del 25 per cento. In entrambi i casi, Bruxelles ritiene che la disparità di trattamento fra i fondi pensione nazionali ed esteri rappresenta una restrizione al principio della libera circolazione di capitali sancito dall'articolo 56 del Trattato Ce nonché, in caso di partecipazioni maggioritarie detenute dai fondi stranieri, una limitazione al principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 della citata normativa comunitaria.

L'exit tax e il caso della Spagna
L'exit tax (letteralmente "tassa di uscita") è una norma tesa a evitare le perdite di gettito conseguenti al trasferimento della residenza dei soggetti passivi al di fuori di un determinato Stato comunitario attraverso la tassazione delle plusvalenze latenti sugli assets posseduti. La normativa spagnola, in particolare, prevede che quando un'impresa trasferisce la propria residenza in un altro Paese del'Unione europea, le plusvalenze non ancora realizzate confluiscano nella base imponibile dell'esercizio mentre tali disposizioni non sono applicabili per le transazioni che si concludono all'interno del territorio iberico. A parere della Commissione europea tale meccanismo osta con il principio della libertà di stabilimento sancito dall'articolo 43 del Trattato Ce in quanto le società che decidono di trasferirsi in un altro Paese dell'Unione europea sono penalizzate rispetto a quelle che continuano a risiedere in Spagna o trasferiscono le proprie attività all'interno dello stesso territorio spagnolo.

L'exit tax in Portogallo
Come per la Spagna, anche per il Portogallo la Commissione ha manifestato remore sulla possibilità di conciliare l'attuale disciplina sull'exit tax con il principio della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato Ce. Anche in Portogallo, infatti, nel caso in cui un'impresa si trasferisca in un altro Stato membro o una stabile organizzazione cessi la propria attività o trasferisca i propri asset in un altro Paese europeo, le plusvalenze non ancora realizzate sono soggette a tassazione. Le medesime disposizioni sono applicabili agli azionisti che decidono di trasferirsi in un altro Paese dell'Unione europea che dovranno tassare la differenza fra il valore di mercato della partecipazione al momento del trasferimento della residenza e il prezzo di acquisizione della stessa partecipazione.
 

Gianluca De Zarlo
pubblicato Giovedì 4 Dicembre 2008

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