Il pagamento del solo biglietto per la visita di alcuni luoghi (siti archeologici, storici, musei, gallerie e via dicendo), che, generalmente, ha l’obiettivo di tutelare lo spazio esaminato, garantire la continuità dei servizi offerti, finanziare le ricerche e scoperte di interesse storico, può essere da solo insufficiente se la visita viene effettuata con supporti da cineoperatore (fotocamere, videocamere, registratori, treppiede incluso). Spesso si verifica che le immagini di questi luoghi, siano "abusivamente" rivendute dai turisti che, magari, in un momento successivo alla visita, complici le moderne tecnologie informatiche, "impacchettano" la propria galleria video-fotografica cosi da creare un vero e proprio prodotto commerciale vendibile al pubblico. Da qui, l’introduzione di una tassa (preventiva) supplementare che scatta all’ingresso di alcuni siti di particolare interesse storico e archeologico.
Il caso del Messico
È quanto accade in alcuni siti del Messico. Visitare Chichén Itzá, probabilmente il più importante complesso archeologico maya situato nella penisola dello Yucatan, nota per la famosissima piramide-tempio di Kukulkan (El Castillo) che nel 1998 è stata dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, costa 30 pesos (circa 2 euro) in più, da aggiungersi all’ordinario biglietto di ingresso. E questo nel caso in cui il turista si porti con sè una videocamera e un cavalletto anche se questi supporti dovessero essere utilizzati per fini esclusivamente amatoriali.
E quello dell’Etiopia
Identica imposizione supplementare è richiesta e prevista nel caso di accesso ad alcuni siti etiopi. Anche in questo Stato, infatti, di sovente, l’utilizzo della macchina fotografica e/o della videocamera e del treppiede all’interno dei luoghi (di culto) è consentito previa la corresponsione di una tassa addizionale (pari a 100 birr, circa 8 euro) pagabile di volta in volta all’ingresso e dovuta dal proprietario.
Le ragioni delle sovratassa
In particolare, l’utilizzo del treppiede (mobile), nel campo video-fotografico garantisce una maggiore definizione della ripresa e una migliore precisione dell’immagine e, quindi, una sua elevata qualità (che una volta confezionata potrebbe potenzialmente essere immessa sul mercato). Il possesso di tutto ciò che serve per sorreggere e direzionare l’immagine, quindi, comporta il pagamento di una tassa la cui ratio vorrebbe garantire, in astratto, l’uso del diritto all’immagine del luogo che se ne fa (o che se ne potrebbe fare) senza alcuna legittima autorizzazione. Le ragioni sottese a questa tassa devono rinvenirsi, pertanto, in una sorta di pagamento (anticipato) del diritto d’autore per aver sfruttato, indebitamente e cioè senza alcuna concessione, il diritto all’immagine del luogo. Questa tassazione (sui diritti di trasmissione), vale sia per chi realmente utilizza le immagini acquisite che per chi, invece, non intende farne un uso squisitamente commerciale.
E in Italia che cosa succede?
A ben guardare, anche in Italia, l’uso (improprio) del treppiede fotografico ha suscitato singolari dibattiti. In tal contesto, tuttavia, l’utilizzo non appropriato del cavalletto ha, tuttavia, comportato una diversa violazione rispetto a quella relativa allo sfruttamento del copyright. Nello specifico, quando gli organi municipali (e provinciali) hanno allontanato (o nei casi estremi multato) chi si accingeva a "immortalare" un dato panorama se la ripresa fosse stata effettuata mediante l’ausilio del cavalletto la norma violata è stata ricondotta non tanto al diritto di autore quanto alla illecita occupazione del suolo pubblico. Da qui, i sistemi adottati per eludere la sanzione e "raggirare" quanto la legge sulla Tassa o Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dei comuni e delle province prevede, e cioè il posizionamento del treppiede sulla scarpa del cineoperatore (evitando così che lo stesso tocchi/occupi il suolo pubblico) ovvero quello di collocare il cavalletto sul tetto della propria autovettura o sul sedile del proprio motoveicolo, e scattando a distanza mediante l’ausilio di un telecomando.
Dubbi sulla sanzionabilità
Alcuni, dubbi sull’irrogazione della sanzione, invero, si potrebbero manifestare per la non facile individuazione del presupposto oggettivo che obbliga il pagamento della Tosap e cioè sullo sfruttamento economico dell’attività che dà luogo all’occupazione stessa. La soluzione, pertanto, dovrebbe ruotare nel fattore temporale e nell’occasionalità dello stanziamento. In altri termini, i pochi istanti utili per scattare la foto non dovrebbero integrare la fattispecie di occupazione di suolo pubblico (anche se effettuato col cavalletto) mentre occorrerebbe, in ogni caso, tener presente che, in linea generale, il codice della strada sanziona, tra l’altro, gli intralci delle aree pedonali (marciapiedi compresi). Ma anche in questo caso l’impiego momentaneo del supporto audiovisivo dovrebbe scongiurare la configurazione della predetta violazione di legge.
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