Lo scorso 19 novembre è stato presentato il progetto di legge finanziaria rettificativa per il 2008 che sarà esaminato dal Parlamento a partire da questo mese. Le principali misure fiscali previste nel progetto di legge riguardano tre interventi prioritari: sostegno all'economia e alle imprese, miglioramento della sicurezza giuridica dei contribuenti e lotta alla frodi fiscali.
Esenzione dalla taxe professionnelle
La taxe professionnelle (imposta diretta locale) è determinata annualmente applicando alla base imponibile, costituita dal valore locativo delle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale dei due anni precedenti, l'aliquota stabilita dal comune in cui l'impresa dispone di terreni e fabbricati strumentali. Nell'attesa di una sostanziale riforma della fiscalità locale ed al fine di evitare la penalizzazione degli investimenti a causa delle elevate imposte locali, è prevista un'esenzione permanente dalla taxe professionnelle dovuta sul valore locativo delle attrezzature e dei beni mobili acquisiti dalle imprese. Il corrispondente onere è a carico del bilancio dello Stato. Gli stessi investimenti danno diritto all'esenzione anche dall'imposta addizionale alla taxe professionnelle versata annualmente alle camere di commercio. Tenuto conto dello sfasamento temporale di due anni tra la data di iscrizione in bilancio dell'investimento e l'assoggettamento alla tassa, le nuove disposizioni avranno efficacia concreta a decorrere dal 2011. Tuttavia, l'agevolazione si applica: nel 2009 in relazione agli investimenti effettuati tra il 23 ottobre 2008 (data in cui è stata annunciata la misura agevolativa) e il 31 dicembre 2008 e relativi ad un'impresa creata nel 2008; nel 2010 per i beni acquistati nel corso del 2009 e relativi ad un'impresa creata nel 2009 e per gli investimenti effettuati tra il 23 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2008 per le imprese preesistenti. A favore delle imprese esercenti attività di trasporto sanitario terrestre, le quali beneficiavano già dal 2001 di un'esenzione dal versamento della taxe professionnelle nella misura del 50% dell'imposta dovuta, la percentuale viene elevata al 75% in considerazione dell'aumento delle spese a carico della categoria.
Aiuti fiscali nelle zone interessate dalla riorganizzazione delle Forze armate
Il governo francese ha deciso di sopprimere un cospicuo numero di caserme ed anche i relativi posti di lavoro di livello amministrativo. Alle zone maggiormente interessate da questa ristrutturazione saranno destinati aiuti fiscali e sociali affinché si sviluppino altre attività. In particolare, sotto riserva di stabilire con successivi provvedimenti le condizioni e le modalità di accesso al regime agevolato, le nuove iniziative produttive beneficeranno dell'esenzione: dalle imposte sui redditi: totale per i primi 5 anni, parziale nei due anni successivi (2/3 il sesto anno e 1/3 il settimo anno); dalle imposte locali (taxe professionnelle e tassa fondiaria sulle proprietà edificate): totale per 5 anni su delibera delle collettività locali; contributiva (ad eccezione dei contributi per incidenti sul lavoro e per malattie professionali): totale per le retribuzioni fino ad un importo pari a 1,4 dello Smic (salario minimo garantito, dal 1° luglio 2008 pari a 1.321,02 euro mensili lordi per 35 ore di lavoro settimanali) digressiva per le retribuzioni fino a 2,4 dello Smic; l'agevolazione sarà applicata per una durata di 3 anni in misura piena, per i due anni successivi in misura ridotta da stabilire.
Inoltre, a favore delle micro-imprese, è previsto per tre anni un credito d'imposta pari a 500 euro per ogni lavoratore dipendente assunto da ameno un anno da scomputare dalla taxe professionnelle dovuta.
Modifiche al regime delle deduzioni a favore delle imprese "mecenate"
Le imprese organizzate in forma societaria che acquistano opere originali di autori contemporanei per l'esposizione o strumenti musicali per il prestito ad artisti e interpreti che ne fanno richiesta possono dedurre dal reddito d'impresa il costo d'acquisto del bene a condizione che questo sia iscritto in bilancio come immobilizzazione. La misura della deduzione non può eccedere il 5 per mille del volume d'affari e l'importo corrispondente al suo ammontare deve essere iscritto in un'apposita riserva del passivo in quanto nel caso di operazioni di ristrutturazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti) vige l'obbligo di reintegrare l'ammontare della deduzione operata. La deduzione non spetta alle imprese individuali in quanto, poiché non c'è distinzione tra patrimonio d'impresa e quello personale, non possono creare la riserva speciale. Il progetto di legge prevede l'abrogazione dell'obbligo di creazione di questa riserva dal 1° gennaio 2009 e l'estensione del regime anche alle imprese individuali. Con la stessa decorrenza è previsto, inoltre, l'aumento della misura della deduzione con l'innalzamento del plafond al 10 per mille se il volume d'affari non supera i 5 milioni di euro e l'abrogazione dell'obbligo di reintegra se la società risultante dall'operazione di ristrutturazione si obbliga a rispettare la condizione di esporre l'opera al pubblico o di prestare lo strumento musicale.
Controllo a domanda su successioni e donazioni
L'Amministrazione finanziaria dispone di un termine di tre anni dalla registrazione dell'atto di donazione o della dichiarazione di successione per l'effettuazione dei controlli concernenti l'imposta dovuta. Il controllo quindi può avvenire anche molto tempo dopo la registrazione dell'atto ed è possibile che i beni ereditati o ricevuti in donazione siano stati divisi o venduti e i contribuenti non dispongano più di elementi in loro difesa.
Per rafforzare la sicurezza giuridica dei contribuenti potenzialmente interessati da tali controlli è prevista a favore dei beneficiari di un trasferimento a titolo gratuito, donatari, eredi e legatari, che abbiano adempiuto ai loro obblighi dichiarativi e versato nei termini l'imposta dovuta, la facoltà di domandare all'Amministrazione finanziaria, entro tre mesi dalla registrazione, il controllo dell'atto di donazione o della domanda di successione. L'Amministrazione dispone di un termine di dodici mesi per effettuare il controllo decorsi i quali nessuna rettifica potrà essere opposta al contribuente. La misura viene introdotta in via sperimentale per tre anni e riguarderà le successioni aperte e le donazioni effettuate tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
Interpello sul valore venale
I titolari di imprese individuali e rappresentanti legali di società non quotate in Borsa che intendono donare in tutto o in parte l'impresa o i titoli posseduti possono, con apposita istanza di interpello, chiedere all'Amministrazione finanziaria una valutazione sul valore venale di questi beni che serve come base per il calcolo dell'imposta dovuta e, in caso di parere espresso formalmente, stilare entro tre mesi l'atto di donazione e portarlo alla formalità. La valutazione così fatta non potrà più essere rimessa in discussione se la donazione effettuata è conforme al progetto allegato all'apposita istanza. L'istruttoria della domanda deve avvenire al massimo entro sei mesi dalla sua ricezione e il silenzio serbato dall'Amministrazione non equivale a un assenso all'operazione prospettata dal donante. Questo tipo di interpello non é espressamente codificato in quanto è stato introdotto in via di prassi dall'Amministrazione finanziaria francese (documentazione di base 13 L 2 98 dell'8 gennaio 1998 e 13 L 5 06 dell'11 settembre 2006) nell'intento di offrire un nuovo e più efficace servizio alle imprese e alle associazioni di categoria che le rappresentano. Per ovviare all'assenza di fondamento giuridico è prevista l'espresso inserimento nel libro delle procedure fiscali di una disposizione che codifichi questa tipologia di interpello.
Interpello per la qualificazione di un reddito
Dal 1° gennaio 2009 è prevista l'introduzione, tra i vari tipi di interpello speciale, di una istanza volta a ottenere chiarimenti sulla qualificazione di un reddito come d'impresa o di lavoro autonomo oppure sull'imposta cui deve essere assoggettata un'impresa organizzata in forma di società civile e le conseguenti obbligazioni tributarie e contabili. In mancanza di risposta nel termine di tre mesi, il silenzio dell'Amministrazione ha il valore di parere favorevole alla soluzione proposta (accord tacite).
Riesame dell'interpello
Le disposizioni vigenti non prevedono che il contribuente possa chiedere un nuovo esame del parere sfavorevole reso dall'Amministrazione finanziaria in sede di interpello. Il progetto di legge propone l'introduzione di una istanza di riesame da inoltrare a una apposita commissione, composta da membri appartenenti alla direzione generale delle finanze pubbliche, entro un mese dalla ricezione del parere sfavorevole. Il secondo esame da parte della commissione dovrà concludersi entro tre mesi dalla data di ricezione dell'istanza, in mancanza di risposta nel termine il silenzio serbato ha valore di un parere favorevole.
Modifiche alla procedura sull'abuso di diritto
Nell'ambito delle disposizioni antielusive è prevista una clausola generale che attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di riqualificare delle fattispecie nelle quali gli strumenti giuridici utilizzati, pur essendo formalmente regolari, non corrispondono alla realtà sostanziale dell'operazione. L'orientamento giurisprudenziale ritiene che l'abuso di diritto in campo tributario possa essere invocato solo nel caso in cui le operazioni poste in essere rivestano carattere fittizio o siano motivate da un intento esclusivamente elusivo.
L'articolo 64 LPF recita: "Non possono essere opposti all'amministrazione delle imposte gli atti che dissimulano la reale portata di un contratto o di una convenzione in relazione a clausole: a) che comportano un'imposta di registro o catastale meno elevata; b) che dissimulino un realizzo o un trasferimento di ricavi o di redditi; c) che permettono di evitare, in tutto o in parte, il pagamento di tasse sulla cifra d'affari corrispondente alle operazioni effettuate in esecuzione di un contratto o di una convenzione".
L'Amministrazione finanziaria che in sede di controllo intende contestare al contribuente un "abus de droit", deve tempestivamente notificargli un avviso di accertamento con cui riqualifica le operazioni riprendendole a tassazione ed irroga, esclusivamente a carico di colui che ha "beneficiato" dell'abuso, una sanzione aggiuntiva dell'80 per cento. Considerate le gravi conseguenze di detto processo di riqualificazione, è stato istituito un "Comité consultatif pour la répression des abus de droit" a cui, tanto l'Amministrazione che il contribuente, possono rivolgersi successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento al fine di ottenere un parere sulla riqualificazione dell'operazione o del complesso di operazioni sospettate di "abuso".
Il legislatore ha previsto, inoltre, un meccanismo destinato a proteggere il contribuente (art. L 64 B LPF). In particolare il procedimento sull'abuso di diritto non è applicabile quando il contribuente, prima di porre in essere un atto o concludere un contratto suscettibile di dar luogo alla procedura di "abus de droit", abbia rivolto per iscritto un'istanza all'Amministrazione centrale (Servizio giuridico o Direzione della legislazione fiscale) fornendo tutti gli elementi necessari alla corretta qualificazione dell'operazione, e questa non abbia risposto nel termine di sei mesi. Il silenzio o il parere favorevole vincolano l'Amministrazione finanziaria che decade dal diritto di effettuare successivi recuperi d'imposta motivati sulla base delle operazioni "elusive" realizzate dal contribuente. Il progetto di legge prevede: l'abolizione dell'elenco tassativo dei casi in cui è applicata la procedura dell'abuso di diritto e l'estensione della stessa a tutte le tipologie di imposta; la riduzione della sanzione aggiuntiva al 40%; la solidarietà nel pagamento della sanzione tra le parti dell'atto o del contratto nel caso in cui il contribuente beneficiario dell'abuso non ne sia stato parte; la modifica della denominazione del Comitato in "Comité de l'abus de droit fiscal" (la cui composizione sarà estesa anche ad un notaio, ad un dottore commercialista e ad un avvocato fiscalista); l'abbandono del riferimento al carattere repressivo della procedura mira a riaffermare l'imparzialità e l'indipendenza di quest'organo nei confronti sia dell'Amministrazione finanziaria che dei contribuenti.
Non applicazione degli interessi di ritardo
In assenza di precisazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria concernenti l'interpretazione di disposizioni di nuova introduzione o la rilevanza fiscale di regole contabili, i contribuenti possono presentare apposita istanza. In mancanza di risposta entro il termine per la presentazione della dichiarazione ovvero se sulla medesima questione non sono pubblicati chiarimenti ufficiali, è prevista la non applicazione degli interessi per ritardo nel pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Lotta alla frode fiscale su Internet
Il commercio elettronico viene praticato in maniera abituale anche da privati che realizzano introiti in tutto o in parte non dichiarati grazie alle possibilità di proporre la vendita dei prodotti restando nell'anonimato. Questa situazione oltre a provocare una notevole perdita di gettito crea distorsioni della concorrenza nei riguardi degli operatori economici che adempiono i propri obblighi dichiarativi. Il progetto di legge prevede che, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione della vita privata e della segretezza della corrispondenza, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria possano avere accesso ai dati conservati e trattati da provider, host e altri prestatori di servizi on-line per poter effettuare controlli nel settore dell'e-commerce.
Controllo sui trasferimenti di capitali non dichiarati
A seguito dell'abolizione dal 1° gennaio 1990 del controllo sugli scambi, le persone fisiche residenti in Francia possono liberamente trasferire e detenere capitali all'estero. Per il trasferimento di danaro sono previsti determinati obblighi dichiarativi qualora la movimentazione non avvenga per il tramite dell'intermediazione bancaria (articolo 1649 quater A del codice generale delle imposte). La violazione di tali obblighi comporta una presunzione di reddito non dichiarato che attualmente è limitata ai soli trasferimenti intracomunitari. Dal 1° gennaio 2009, a seguito di modifica delle disposizioni in materia, la presunzione è estesa al trasferimento di capitali in genere e indipendentemente dal paese di provenienza o di destinazione del patrimonio.
Lotta alla frode fiscale e paradisi fiscali
Le persone fisiche, le associazioni e gli enti non commerciali, stabiliti o domiciliati in Francia, hanno l'obbligo di indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli estremi dei conti correnti aperti, utilizzati o chiusi all'estero (articolo 1649 A del CGI). L'omessa dichiarazione comporta una presunzione di reddito per ogni prelevamento o versamento concernente il conto non dichiarato e l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 750 euro per ogni conto non indicato. Inoltre, a determinate condizioni, è prevista la tassazione in Francia dei redditi derivanti dalla partecipazione in società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato da parte di persone fisiche e giuridiche stabilite o domiciliate in Francia che detengano, rispettivamente, il 10% o più del 50% del capitale sociale, con specifici obblighi dichiarativi in tal senso (articoli 123 bis e 209 B del CGI). Per potenziare i mezzi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, dal 1° gennaio 2009 è prevista una proroga di tre anni del termine di prescrizione per l'effettuazione dei controlli (in sostanza il termine per l'accertamento passa da tre a sei anni) nei casi in cui i conti correnti sono accesi o le partecipazioni societarie sono detenute in Stati o territori con cui la Francia non ha concluso una convenzione amministrativa che permette l'accesso alle informazioni bancarie. La sanzione amministrativa per omessa indicazione del conto corrente passa a 1.500 euro, elevata 5mila euro quando il conto corrente è acceso in uno Stato o territorio che non consente l'accesso ai dati bancari o che non si dimostra cooperativo con l'Amministrazione finanziaria francese.
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