a tutela dell'imprenditore
Il 27 gennaio il Consiglio dei ministri ha presentato un progetto di legge che prevede l'introduzione nel panorama giuridico francese di nuova figura: l'imprenditore individuale a responsabilità limitata (Eirl). In sostanza, l'opzione per lo statuto "Eirl" permetterà a artigiani, commercianti e lavoratori autonomi di mantenere distinto il patrimonio personale da quello destinato all'attività commerciale o professionale. L'obiettivo principale è proteggere il patrimonio personale dell'imprenditore in caso di fallimento. Il disegno di legge, esaminato dall'Assemblea nazionale il 17 febbraio mentre il Senato lo farà nel mese di maggio, comporterà un'importante modifica del diritto societario francese, fondato sulla teoria dell'unicità del patrimonio dell'imprenditore individuale, con notevoli ripercussioni anche in materia fiscale e contributiva. La proposta normativa ha già riscosso l'unanime approvazione da parte delle associazioni di categoria.
Situazione attuale
Esistono due dispositivi che consentono di limitare la responsabilità dell'imprenditore individuale:
- la costituzione di una società unipersonale a responsabilità limitata (Eurl);
- la dichiarazione di "insequestrabilità" di alcuni beni appartenenti al patrimonio personale dell'imprenditore.
Introdotta nel 1985, l'Eurl è stata poco utilizzata (4% delle imprese individuali esistenti nel primo semestre 2009) in quanto l'imprenditore è tenuto agli stessi gravosi adempimenti previsti per le società, vale a dire redigere lo statuto, depositare il bilancio, dotarsi di un capitale sociale, nominare un amministratore.
Dal 2003 invece la dichiarazione di insequestrabilità consente di attenuare le eccessive conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa in forma individuale mediante la previsione di "inattaccabilità" dei diritti relativi all'immobile in cui l'imprenditore individuale ha stabilito la residenza principale e, in maniera più generale, dei diritti relativi a beni immobili edificati e non edificati non destinati all'esercizio dell'attività commerciale o professionale. Anche questa misura ha riscosso poco successo (10.000 dichiarazioni del corso del 2009) considerato il carattere "parziale" della protezione, limitato solo ai beni immobili che non sempre sono posseduti dall'imprenditore, soprattutto nella fase iniziale della propria attività.
Situazione futura
Tirando le somme dalla situazione attuale, il disegno di legge propone una riforma fondata su due principi: la libertà di scelta dell'imprenditore che non deve essere costretto a creare una società per proteggere il proprio patrimonio e la propria famiglia e il sostegno allo spirito imprenditoriale, evitando che il fallimento dell'impresa sia sinonimo di rovina personale e familiare. L'Eirl permette, infatti, la separazione del patrimonio dell'imprenditore, che resta comunque proprietario di entrambi, distinguendo quello personale da quello destinato all'esercizio dell'attività. Questa separazione non comporta la nascita una nuova persona giuridica.
Requisiti soggettivi
Possono accedere allo statuto Eirl sia coloro che iniziano una nuova attività sia coloro che hanno già iniziato l'attività, indipendentemente dalla dimensione economica dell'impresa (quindi anche gli auto-entrepreneurs che saranno tenuti ad obblighi contabili ancora più semplificati). È sufficiente che l'imprenditore rediga una dichiarazione in cui elenca tutti i beni, i diritti e le garanzie di cui è titolare e tra questi quelli necessari all'esercizio dell'attività ovvero i beni, i diritti e le garanzie che decide di destinare all'attività. In tal modo il patrimonio "non destinato" costituisce la garanzia dei creditori personali dell'imprenditore, mentre il patrimonio "destinato" è la garanzia dei creditori dell'attività.
Il deposito della dichiarazione
Gli imprenditori tenuti all'iscrizione presso la camera di commercio (artigiani, commercianti) devono depositare la dichiarazione presso i registri della pubblicità legale, coloro che non hanno tale obbligo (lavoratori autonomi) devono depositarla presso la cancelleria civile del tribunale del luogo in cui ha sede l'attività. Il deposito ha valore di pubblicità costitutiva, pertanto, la dichiarazione è opponibile ai terzi che vantano crediti nati posteriormente alla pubblicazione. Nel caso in cui la dichiarazione di destinazione riguardi beni immobili è necessario un atto notarile, che viene trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari e il cui costo avrà un limite massimo stabilito con decreto. Una volta adempiuto alla formalità del deposito della dichiarazione, l'imprenditore deve successivamente depositare ogni anno la contabilità relativa all'attività esercitata.
In caso di morte o di rinuncia del dichiarante si procede alla liquidazione non giudiziaria del patrimonio, mediante una semplice dichiarazione. Alla liquidazione viene data pubblicità mediante l'iscrizione nel registro della pubblicità legale se l'imprenditore iscritto alla camera di commercio oppure presso la cancelleria del tribunale. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà abrogato il regime introdotto nel 2003 relativo alla dichiarazione di insequestrabilità dei beni immobili non destinati all'attività d'impresa. Tuttavia le dichiarazioni fatte anteriormente all'entrata in vigore dell'EIRL continueranno a produrre i loro effetti.
Aspetti fiscali
La dichiarazione di destinazione non comporta la creazione di un patrimonio autonomo. Con l'Eirl l'imprenditore individuale beneficerà dello stesso regime fiscale riservato al socio unico di una Eurl il cui reddito è assoggettato all'imposta sui redditi (Ir) secondo le regole applicabili alla categoria di reddito corrispondente alla natura dell'attività esercitata. Su opzione, l'imprenditore individuale potrà beneficiare invece del regime fiscale riservato all'Eurl e quindi essere assoggettato all'imposta sulle società (IS - 15% fino a 38.120 euro, 33% oltre).
Il disegno di legge introduce anche di una sorta di clausola di salvaguardia. Se nell'esercizio dell'attività d'impresa l'Eirl ha impedito, anche mediante manovre fraudolente o a seguito della grave e ripetuta inosservanza degli obblighi fiscali, la riscossione delle imposte e delle sanzioni dovute sul proprio reddito d'impresa, la riscossione di dette somme può avvenire "aggredendo" il patrimonio personale dell'imprenditore se il tribunale competente ha constatato la reale commissione delle predette infrazioni.
Ugualmente, qualora sia la persona fisica ad aver ostacolato, sempre con manovre fraudolente o a seguito della grave e ripetuta inosservanza degli obblighi fiscali, la riscossione delle imposte e delle sanzioni dovute dalla stessa o dal suo foyer fiscal sui redditi non derivanti dall'attività d'impresa, la riscossione può avvenire "aggredendo" il patrimonio destinato all'attività d'impresa successivamente alla constatazione del tribunale competente.
Aspetti contributivi
Il trattamento contributivo varia in base alla regola di tassazione scelta. Se l'imprenditore sceglie di rimanere assoggettato all'Ir, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali è costituita dagli stessi redditi presi a base per il calcolo dell'imposta sui redditi (totale dei redditi d'impresa o professionali). In presenza di opzione per la tassazione all'Is, la base imponibile è costituita dal solo compenso percepito dall'imprenditore, mentre i redditi prodotti dall'impresa sono assoggettati al regime dei dividendi secondo un regime analogo a quello delle società tra professionisti che esercitano l'attività sotto forma di società di capitali (sociétés d'exercice libéral).
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