manager è una tantum
L'articolo 2 della legge 9 marzo 2010, n. 237 (legge finanziaria rettificativa per il 2010), ha introdotto a decorrere dal 1° aprile e soltanto per il 2010 un'imposta straordinaria sui bonus corrisposti dagli enti creditizi ai propri manager. La ratio sottesa alla misura fiscale è di evitare che l'eccessiva assunzione di rischi nelle scelte gestionali pregiudichi la stabilità del sistema finanziario e l'accesso al credito, soprattutto alle imprese. Il gettito stimato della super-tassa (360 milioni di euro) è destinato alle Pmi sotto forma di prestiti e garanzie bancarie gestiti da Oseo, la banca pubblica che si occupa del sostegno delle piccole e medie imprese e dell'innovazione. L'aliquota è pari al 50% ed è applicata ai premi di importo lordo superiore a 27.500 euro.
Soggetti interessati
Sono considerati debitori dell'imposta straordinaria sui bonus gli istituti di credito e le imprese di investimento che esercitano in Francia un'attività d'impresa anche attraverso una stabile organizzazione o una succursale. In particolare, sono interessati gli istituti di credito che effettuano operazioni di banca e operazioni a queste connesse (cambio, operazioni su metalli preziosi, consulenza e assistenza in materia di gestione patrimoniale, consulenza e assistenza in materia di creazione e sviluppo di impresa, collocazione, sottoscrizione, acquisto, gestione, custodia e vendita di valori mobiliari e di prodotti finanziari) e le imprese che forniscono prestazioni di servizi in materia di investimento. Sono escluse dalla misura le società di assicurazione e le società di gestione del risparmio (SGR).
Base imponibile e aliquota
La base imponibile dell'imposta straordinaria è costituita dalla componente variabile della retribuzione lorda (comprensiva quindi dei contributi dovuti in base a una legge o in base a un contratto) corrisposta nel 2010 a titolo di risultato individuale o collettivo per l'anno 2009 alle seguenti categorie di personale: dipendenti la cui retribuzione costituisce costo deducibile a titolo di spesa generale e traders; dirigenti che svolgono funzioni di controllo sui soggetti menzionati.
Non concorrono invece alla formazione della base imponibile i bonus attribuiti al personale che non determina in concreto l'assunzione di rischi, quale quello adibito all'attività di back-office, controllo interno, mediazione, analisi finanziaria, negoziazione multilaterale e consulenza finanziaria. Sono escluse inoltre dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di indennità di risultato per la performance ottenuta dell'istituto di credito o dell'impresa di investimento.
In considerazione del fatto che i bonus possono essere attribuiti sotto forme differenti, la base imponibile è costituita dall'importo lordo se si tratta di premi e indennità, dal valore normale se si tratta di vantaggi in natura (comprese le attribuzioni di diritti o di titoli). Nel caso in cui il bonus consista nell'attribuzione di stock option, azioni gratuite o qualsiasi altro titolo concesso a condizioni di preferenza, anche se attribuiti da una società "madre" a una società "figlia" in cui opera il personale sopra indicato, la base imponibile è costituita dal valore delle opzioni, azioni e titoli alla data in cui vengono attribuiti.
Se il bonus è corrisposto in relazione a un periodo iniziato prima del 1° gennaio 2009 o finito dopo il 31 dicembre 2009, la base imponibile è determinata effettuando un pro-rata temporis. Ad esempio, un bonus annuale attribuito per il periodo 1° luglio 2008 -30 giugno 2009, viene preso in considerazione per la parte effettivamente corrispondente ai giorni (181) del 2009. Al contrario non è assoggettato alla super-tassa il versamento nel 2009 o nel 2010 di una parte di bonus a titolo di risultato individuale o collettivo per un periodo anteriore all'anno 2009 o per un periodo che non include parte dell'anno 2009.
L'imposta è applicata sulla parte di bonus che eccede 27.500 euro e l'aliquota è pari al 50%.
Esigibilità, liquidazione e riscossione
Per i bonus corrisposti prima dell'11 marzo 2010 (data di entrata in vigore della legge), l'imposta è esigibile il primo giorno del mese successivo a tale data (cioè il 1° aprile 2010), per i bonus corrisposti dopo l'entrata in vigore della disposizione, l'imposta è esigibile il primo giorno del mese successivo alla delibera che ne stabilisce la corresponsione. L'imposta rappresenta un costo deducibile dal reddito imponibile dell'esercizio nel corso del quale la stessa è diventata esigibile.
L'imposta deve essere dichiarata e liquidata nei 25 giorni successivi a quello in cui diventa esigibile mediante l'utilizzo di un apposito modello e può essere versata solo dopo la presentazione della dichiarazione.
Per la riscossione e il controllo si applicano le medesime regole procedurali, sanzioni, garanzie e privilegi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto.
Nel caso di erronea determinazione della base imponibile e quindi di minore imposta dovuta, non si fa luogo ad alcun rimborso dell'importo versato in eccedenza.
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