Dal mondo
Francia: la super tassa sui bonus
manager è una tantum
Dal 1° aprile e soltanto per quest'anno operativa un'imposta straordinaria sui premi corrisposti dagli enti creditizi
cartina geografica della francia

L'articolo 2 della legge 9 marzo 2010, n. 237 (legge finanziaria rettificativa per il 2010), ha introdotto a decorrere dal 1° aprile e soltanto per il 2010 un'imposta straordinaria sui bonus corrisposti dagli enti creditizi ai propri manager. La ratio sottesa alla misura fiscale è di evitare che l'eccessiva assunzione di rischi nelle scelte gestionali pregiudichi la stabilità del sistema finanziario e l'accesso al credito, soprattutto alle imprese. Il gettito stimato della super-tassa (360 milioni di euro) è destinato alle Pmi sotto forma di prestiti e garanzie bancarie gestiti da Oseo, la banca pubblica che si occupa del sostegno delle piccole e medie imprese e dell'innovazione. L'aliquota è pari al 50% ed è applicata ai premi di importo lordo superiore a 27.500 euro.


Soggetti interessati

Sono considerati debitori dell'imposta straordinaria sui bonus gli istituti di credito e le imprese di investimento che esercitano in Francia un'attività d'impresa anche attraverso una stabile organizzazione o una succursale. In particolare, sono interessati gli istituti di credito che effettuano operazioni di banca e operazioni a queste connesse (cambio, operazioni su metalli preziosi, consulenza e assistenza in materia di gestione patrimoniale, consulenza e assistenza in materia di creazione e sviluppo di impresa, collocazione, sottoscrizione, acquisto, gestione, custodia e vendita di valori mobiliari e di prodotti finanziari) e le imprese che forniscono prestazioni di servizi in materia di investimento. Sono escluse dalla misura le società di assicurazione e le società di gestione del risparmio (SGR).

Base imponibile e aliquota
La base imponibile dell'imposta straordinaria è costituita dalla componente variabile della retribuzione lorda (comprensiva quindi dei contributi dovuti in base a una legge o in base a un contratto) corrisposta nel 2010 a titolo di risultato individuale o collettivo per l'anno 2009 alle seguenti categorie di personale: dipendenti la cui retribuzione costituisce costo deducibile a titolo di spesa generale e traders; dirigenti che svolgono funzioni di controllo sui soggetti menzionati.
Non concorrono invece alla formazione della base imponibile i bonus attribuiti al personale che non determina in concreto l'assunzione di rischi, quale quello adibito all'attività di back-office, controllo interno, mediazione, analisi finanziaria, negoziazione multilaterale e consulenza finanziaria. Sono escluse inoltre dalla base imponibile le somme corrisposte a titolo di indennità di risultato per la performance ottenuta dell'istituto di credito o dell'impresa di investimento.
In considerazione del fatto che i bonus possono essere attribuiti sotto forme differenti,  la base imponibile è costituita dall'importo lordo se si tratta di premi e indennità, dal valore normale se si tratta di vantaggi in natura (comprese le attribuzioni di diritti o di titoli). Nel caso in cui il bonus consista nell'attribuzione di stock option, azioni gratuite o qualsiasi altro titolo concesso a condizioni di preferenza, anche se attribuiti da una società "madre" a una società "figlia" in cui opera il personale sopra indicato, la base imponibile è costituita dal valore delle opzioni, azioni e titoli alla data in cui vengono attribuiti.
Se il bonus è corrisposto in relazione a un periodo iniziato prima del 1° gennaio 2009 o finito dopo il 31 dicembre 2009, la base imponibile è determinata effettuando un pro-rata temporis. Ad esempio, un bonus annuale attribuito per il periodo 1° luglio 2008 -30 giugno 2009, viene preso in considerazione per la parte effettivamente corrispondente ai giorni (181) del 2009. Al contrario non è assoggettato alla super-tassa il versamento nel 2009 o nel 2010 di una parte di bonus a titolo di risultato individuale o collettivo per un periodo anteriore all'anno 2009 o per un periodo che non include parte dell'anno 2009.
L'imposta è applicata sulla parte di bonus che eccede 27.500 euro e l'aliquota è pari al 50%.

Esigibilità, liquidazione e riscossione
Per i bonus corrisposti prima dell'11 marzo 2010 (data di entrata in vigore della legge), l'imposta è esigibile il primo giorno del mese successivo a tale data (cioè il 1° aprile 2010), per i bonus corrisposti dopo l'entrata in vigore della disposizione, l'imposta è esigibile il primo giorno del mese successivo alla delibera che ne stabilisce la corresponsione. L'imposta rappresenta un costo deducibile dal reddito imponibile dell'esercizio nel corso del quale la stessa è diventata esigibile.
L'imposta deve essere dichiarata e liquidata nei 25 giorni successivi a quello in cui diventa esigibile mediante l'utilizzo di un apposito modello e può essere versata solo dopo la presentazione della dichiarazione.
Per la riscossione e il controllo si applicano le medesime regole procedurali, sanzioni, garanzie e privilegi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto. 
Nel caso di erronea determinazione della base imponibile e quindi di minore imposta dovuta, non si fa luogo ad alcun rimborso dell'importo versato in eccedenza.

 

Katia Caruso
pubblicato Mercoledì 29 Settembre 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
silenzio
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
testo alternativo per immagine
Sul sito dell’Agenzia un percorso guidato per installare gratuitamente il programma che aiuterà i contribuenti nella stesura della dichiarazione dei redditi
medico disegno
Sono rettificabili soltanto le “sviste” formali e di calcolo, niente da fare per le scelte di natura opzionale che, invece, una volta fatte, non sono revocabili
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione