Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 16:07
Dal mondo
Francia: un piano di equilibrio
che fa perno anche sul fisco
che fa perno anche sul fisco
Approvato il piano di equilibrio delle finanze pubbliche per arrivare nel 2016 alla riduzione del deficit pubblico
Per raggiungere l’obiettivo di riduzione del debito pubblico, fissato al 4,5% del PIL nel 2012, al 3% nel 2013 e al 2% nel 2014, fino all'equilibrio nel 2016, il piano francese punta ad un taglio di 64,7 miliardi di debito nei prossimi cinque anni, che si aggiungeranno ai 48,7 miliardi di debito risparmiati con la prima manovra approvata a fine agosto. Nel contesto della manovra correttiva, per il biennio 2012-2013 è previsto un risparmio di 18,5 miliardi di euro di cui 6,9 miliardi già nel 2012. Lo sforzo economico e fiscale “supplementare” complessivamente richiesto dal piano di equilibrio è rappresentato dall’adozione delle seguenti misure.
Tabella esplicativa

Le misure fiscali
Le misure su cui il Governo francese punta maggiormente per il risanamento del bilancio statale sono quelle di carattere fiscale.
In particolare, è prevista una maggiorazione dell’imposta sulle società (IS) che rimarrà in vigore fino al 2013 quando il rapporto deficit PIL non sarà ricondotto sotto il 3% (quindi, per le imposte che saranno versate nel 2012 e nel 2013 relativamente agli esercizi 2011 e 2012). Si tratta di un prelievo supplementare in misura pari al 5% rispetto all’attuale aliquota IS (331/3 % ovvero 15% fino a 38.120 euro di reddito per le PMI) previsto esclusivamente a carico delle imprese che realizzano un volume d’affari superiore a 250.000 euro.
Ugualmente temporanea è la decisione di non indicizzare l’imposta sui redditi (IR). Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell’IR relativa al periodo d’imposta sono aggiornati ogni anno in considerazione dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco (2,1% per il 2011). L’attualizzazione delle aliquote ai fini del calcolo dell’IR ha effetti anche sul quoziente familiare e sulla determinazione della riduzione di imposta spettante al foyer fiscal, nonché sul calcolo delle quote e degli abbattimenti delle altre imposte progressive come l’imposta di solidarietà sul patrimonio (ISF) e l’imposta sui trasferimenti a titolo gratuito (successioni e donazioni). Con la manovra correttiva è previsto che gli scaglioni di reddito e le relative aliquote ai fini del calcolo dell’IR in vigore per il periodo di imposta 2010 rimarranno immutati anche per i due periodi di imposta successivi (2011 e 2012).
Tabella aliquote
| Scaglioni di reddito | Aliquota |
| da 0 a 5.963 euro | 0% |
|
da 5.964 a 11.896euro |
5,50% |
|
da 11.897 a 26.420 euro |
14% |
|
da 26.421 a 70.830 euro |
30% |
| oltre 70.830 euro | 41% |
Il “congelamento” delle aliquote per i due periodi di imposta concernerà anche l’imposta di solidarietà sul patrimonio (ISF) e l’imposta sui trasferimenti a titolo gratuito (successioni e donazioni). Considerata la progressività dell’IR, il “congelamento” delle aliquote avrà effetti soprattutto sui contribuenti i cui redditi sono alti e aumentano da un anno all’altro.
Interventi su dividendi e interessi
La manovra correttiva prevede anche un intervento sui dividendi e sugli interessi percepiti dalle persone fisiche. Il contribuente può optare per la tassazione a titolo definitivo mediante ritenuta alla fonte nella misura del 19%; in assenza di opzione, detti redditi sono assoggettati ad imposizione progressiva. In tale ultima ipotesi, malgrado la previsione di un abbattimento del 40% dell’imponibile, la tassazione ordinaria comporta l’applicazione di un’aliquota marginale del 24,6%. Ciò considerato, attesa anche la revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL per 2012 (1,75%), è stato previsto un aumento della ritenuta alla fonte su dividendi e interessi dal 19% al 24%, cioè in misura pari al livello di imposizione ordinaria marginale con la conseguenza che l’opzione per la tassazione mediante ritenuta alla fonte non costituirà più un vantaggio per i contribuenti i cui redditi sono ricompresi nell’ultimo scaglione di reddito.
Aumento dell'aliquota Iva ridotta
Aumento dell'aliquota Iva ridotta
E’ previsto, inoltre, l’aumento al 7% dell’aliquota IVA ridotta (5,5%) applicata su taluni prodotti e servizi, ad esempio i prodotti alimentari e quelli ad uso agricolo, i libri, gli abbonamenti ai servizi televisivi, la fornitura di gas e di elettricità, i lavori sugli immobili ad uso abitativo ultimati da più di due anni, la fornitura di servizi negli alberghi e nei campings, i servizi di ristorazione, i titoli di trasporto. L’aumento non si applicherà ai prodotti di prima necessità quali i prodotti alimentari, la fornitura di gas e di elettricità, le attrezzature e i servizi destinati alle persone diversamente abili.
Le misure sopra indicate saranno adottate in sede di legge finanziaria rettificativa per il 2011.
Abolizione delle agevolazioni fiscali
Abolizione delle agevolazioni fiscali
Infine, a partire dal 2013 è previsto un ulteriore coup de rabot (letteralmente “colpo di pialla”) sulle “nicchie fiscali”, questa volta mirato alla graduale abolizione delle agevolazioni fiscali che hanno contribuito all’aumento dei prezzi degli immobili ad uso abitativo. In particolare:
- è prevista la soppressione dell’agevolazione c.d. Scellier (introdotta nel 2008 nell’ambito del piano di rilancio dell’economia, al fine di rendere più dinamico il mercato immobiliare di tipo locativo e ad implementare l’attività di costruzione) che prevede una riduzione di imposta in misura pari al 14% del prezzo di acquisto o di costruzione di un fabbricato nuovo, nel limite massimo di 300mila euro, a condizione che l’immobile sia ceduto in locazione a canone condizionato per una durata minima di nove anni e sia un BBC (bâtiments baisse consommation - fabbricato a basso consumo energetico) ovvero un fabbricato ristrutturato provvisto dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato;
- il credito di imposta per il risparmio energetico (istituito a decorrere dal 2005) spettante per le spese relative all’acquisto o alla realizzazione di attrezzature, materiali e apparecchi volti ad ottenere un risparmio energetico ed ecologico nelle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la cui misura è diversa in funzione del tipo di intervento, subirà un’ulteriore riduzione del 20%;
- l’eco-prestito a tasso zero (introdotto a decorrere dal 1° aprile 2009) per finanziare sia i lavori destinati a garantire una performance energetica minima delle unità immobiliari già esistenti adibite ad abitazione principale, sia un insieme di lavori omogenei destinati al miglioramento della prestazione termica dell’immobile, concernerà esclusivamente i fabbricati di nuova costruzione.
Katia Caruso
pubblicato Mercoledì 23 Novembre 2011
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