Dal mondo
Francia, sul transfer pricing
dal 1° gennaio nuove regole
Obblighi documentali per i gruppi multinazionali. Cosa cambia tra efficacia di vecchie e nuove disposizioni
cartina geografica della francia

L'articolo 22 della Loi n. 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ha formalmente introdotto nell'ordinamento francese gli obblighi di documentazione per i gruppi multinazionali. Le nuove disposizioni hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010. Non esistevano prima delle indicazioni specifiche sulla documentazione da predisporre a supporto dei prezzi di trasferimento, se non nell'ambito degli obblighi generali imposti al contribuente in relazione alle procedure contemplate dall'articolo 13 B del livre des procedures fiscales.

La situazione precedente
Il citato articolo stabiliva, che in relazione all'accertamento di cui all'articolo 57 del Code Général des Impôts (Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France (…). En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre (…)), l'Amministrazione finanziaria (Dgi) potesse richiedere al contribuente le seguenti informazioni:

  • la natura delle relazioni intercorrenti con società o gruppi residenti al di fuori del territorio francese;
  • il metodo utilizzato per la determinazione dei prezzi di trasferimento relativi a transazioni di natura commerciale o finanziaria;
  • le attività svolte dalle società o dal gruppo con il quale sono state poste in essere le transazioni;
  • il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere con società o con gruppi non residenti in Francia.

Nel caso in cui il contribuente avesse fornito informazioni insufficienti alla verifica del transfer pricing adottato da parte del DGI, ulteriore documentazione esplicativa poteva essere fornita nel termine di trenta giorni.

La situazione attuale
L'articolo 22 della Loi n. 2009-1674 ha introdotto nel livre des procedures fiscales la nuova disposizione contenuta nell'articolo 13 AA, che stabilisce specifici obblighi di documentazione (une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature (…)) per le società che presentano uno dei seguenti requisiti:
fatturato o attivo patrimoniale superiore o uguale a 40o milioni di euro;

  • possesso diretto o indiretto - alla chiusura dell'esercizio - della metà del capitale o dei diritti di voto di una società residente o non residente in Francia che integri uno dei requisiti di cui al punto sub a);
  • controllo diretto o indiretto - alla chiusura dell'esercizio - della metà del capitale o dei diritti di voto da parte di una società che integri uno dei requisiti di cui al punto sub a);
  • inclusione in un perimetro di consolidamento ai sensi dell'articolo 209 quinquies del Code Général des Impôts;
  • appartenenza ad un gruppo rilevante ai fini della disciplina contenuta nell'articolo 223 A del Code Général des Impôts in cui almeno uno dei membri soddisfi uno dei requisiti previsti ai punti sub a, b, c e d.

In concreto, l'articolo 13 AA stabilisce che il contribuente predisponga la seguente documentazione:

  • informazioni relative al gruppo. In particilare

- descrizione dell'attività svolta, con indicazione di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'esercizio;
- descrizione della struttura giuridica ed operativa del gruppo, con identificazione delle società coinvolte nelle transazioni;
- descrizione delle funzioni svolte e dei rischi assunti dalle società del gruppo, oltre che della società verificata;
- lista dei beni immateriali;
- descrizione della politica di transfer pricing adottata;

  • informazioni specifiche relative alla società verificata;

- descrizione dell'attività svolta, con indicazione di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'esercizio;
- descrizione delle transazioni poste in essere con altre società del gruppo, con evidenza della natura e dell'ammontare (in tale descrizione deve essere incluso anche un eventuale riferimento ai flussi di royalties);
- lista dei cost sharing agreement (CSA) stipulati e di eventuali advance pricing agreement (Apa) con l'Amministrazione finanziaria;
- presentazione del metodo/dei metodi applicati per la determinazione dei prezzi di trasferimento corredata da un'analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli assets utilizzati e da un'analisi a supporto della selezione e applicazione del metodo/dei metodi;
- nel caso in cui il metodo lo richieda, un'analisi di comparabilità.

Transazioni con società residenti in paradisi fiscali
Nel caso in cui le transazioni siano state poste in essere con società residenti in uno Stato o territorio definito come "non coopératif" (articolo 238-0 A del Code Général des Impôts) la documentazione menzionata nell'articolo 13 AA deve includere tutti i documenti obbligatori per una società soggetta a tassazione, inclusi i bilanci predisposti secondo quanto previsto dall'articolo 209 B (IV) del Code Général des Impôts. La violazione degli obblighi di documentazione comporta l'applicazione, per ogni periodo di imposta accertato, di una sanzione di 10mila euro; in relazione alla gravità della violazione è prevista inoltre una sanzione pari al 5% degli utili "trasferiti" secondo quanto previsto dall'articolo 57 del Code Général des Impôts.

Diletta Fuxa
pubblicato Martedì 23 Febbraio 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
loghi modelli
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
tribunale vuoto
Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012