La Commissione europea ha ufficializzato recentemente l'apertura di un procedimento formale d'esame nei confronti dei Paesi Bassi in riferimento ad agevolazioni fiscali concesse ai produttori di ceramica per l'acquisto di gas naturale. Il dubbio avanzato da Bruxelles è che dietro tale provvedimento di favore varato dai vertici governativi di Amsterdam si celi un vantaggio discriminante per i produttori nazionali rappresentando, conseguentemente, un aiuto di Stato. La loro concessione, pertanto, non può essere autorizzata se non in casi eccezionali come per esempio nell'ipotesi di tutela dell'ambiente. Il procedimento formale deciso dalla Commissione si è reso necessario in quanto le autorità olandesi a oggi non hanno esibito alcun documento che comprovi la necessità e proporzionalità dell'agevolazione. Lo svolgimento di un'inchiesta approfondita, invece, permetterà al governo olandese e alle altre parti interessate di illustrare le proprie opinioni e motivazioni e alla Commissione europea di adottare le decisioni più opportune.
La questione principale
Con provvedimento del 24 aprile 2008, i Paesi Bassi hanno introdotto l'esonero dalla tassa sull'energia relativamente al gas naturale impiegato per la fabbricazione della ceramica. A parere delle autorità governative tale agevolazione trova il suo fondamento, oltre che nella natura e nella logica del sistema fiscale olandese, anche nelle caratteristiche intrinseche del settore delle ceramiche. La produzione di tali manufatti, infatti, in quanto basata sull'argilla necessita di elevati quantitativi di energia e, conseguentemente, gli operatori nazionali del settore risultano in una posizione svantaggiata rispetto ai produttori esteri. Per la Commissione europea, invece, l'agevolazione, in quanto non applicabile alle altre produzioni mineralogiche che necessitano dei medesimi quantitativi di risorge energetiche, rappresenta un aiuto di stato e, in quanto tale, non può essere autorizzato se non in situazioni d'urgenza, come la protezione dell'ambiente.
La normativa di riferimento
Il punto 70 - paragrafo 14 delle linee direttrici disciplinanti gli aiuti di Stato definisce la tassa ambientale come "una tassa di cui la base imponibile specifica ha prodotto un effetto negativo sull'ambiente o che mira a tassare determinati beni, servizi o attività in modo che i prezzi di questi ultimi includano il costo dei danni ambientali connessi". Il capitolo 4 delle stesse linee direttrici prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre delle esenzioni dall'imposta ambientale per tutelare la competitività dei beneficiari. La ratio di tale disposizioni trova il suo fondamento nella necessità di ridurre i costi dei diversi operatori in quanto, in assenza di tale agevolazione, gli stessi oneri risulterebbero irrecuperabili nei confronti dei clienti finali.
Le richieste della Commissione
La procedura formale d'esame aperta dalla Commissione europea nei confronti dei Paesi Bassi verte fondamentalmente sulla necessità di appurare la compatibilità dell'agevolazione fiscale sul gas accordata dal governo olandese ai produttori di ceramica rispetto alle regole del mercato comune. Per Bruxelles, infatti, tale agevolazione fiscale rientra nel campo di applicazione delle linee direttrici aventi ad oggetto gli aiuti di Stato per la tutela ambientale e, pertanto, sono ammissibili dalla normativa europea soltanto se i maggiori costi sostenuti dai produttori risultano irrecuperabili sul cliente finale. Per valutare tali condizioni la Commissione ha invitato le Autorità olandesi a esibire la documentazione che comprova la necessità e la proporzionalità dell'aiuto, nonché la prova degli effetti sul settore di riferimento.
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