Giappone, fisco e riforme
dal 1° aprile cambiamenti in arrivo
La fiscalità societaria fa il pieno nella legge finanziaria 2010 del Giappone. Dal regime di tassazione per i gruppi societari al transfer pricing passando per il consolidato fiscale e le controllate estere. Alla fine dello scorso anno, il 22 dicembre per la precisione, il consiglio dei ministri ha ufficializzato la bozza di Finanziaria per il 2010 che, proprio in questi giorni, sarà sottoposta al vaglio del Parlamento. Le riforme fiscali entreranno in vigore presumibilmente dal 1° aprile. In estrema sintesi il contenuto di alcune delle principali novità in materia.
Il regime di tassazione per i gruppi societari
La proposta prevede l'introduzione di un sistema di tassazione ad applicazione automatica per i gruppi di imprese di matrice giapponese. Il regime si applicherà a prescindere dalla adesione al consolidato fiscale. Nello specifico, il perimetro del gruppo, ai fini dell'applicazione del regime, includerà esclusivamente le società che risiedono in Giappone con le controllate al 100% residenti. Nella proposta di legge:
- il trasferimento di determinati asset nell'ambito del gruppo, così come la distribuzione di dividendi in natura all'interno del gruppo, non darà luogo alla realizzazione di plusvalenze o minusvalenze;
- non sarà applicabile alcuna ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti.
In Giappone, per eliminare la doppia imposizione sui dividendi (in capo alla società all'atto della formazione e successivamente in capo ai soci all'atto della distribuzione), viene utilizzato il metodo della deduzione (cosiddetto dividends received deduction). La regola generale prevede che la deduzione venga ridotta di un ammontare pari agli interessi passivi attribuibili a tali dividendi (in altre parole, gli interessi corrisposti sui finanziamenti contratti per acquisire le azioni sulle quali sono stati percepiti i dividendi). Con il nuovo regime la riduzione non verrà più applicata.
Il consolidato fiscale
Come parte della riforma della tassazione dei gruppi societari, vengono apportate delle modifiche al preesistente consolidato fiscale. Nel consolidato fiscale nipponico le perdite operative (net operating losses) pregresse di una società controllata che fa ingresso nel consolidato fiscale si estinguono e non possono essere utilizzate gli anni d'imposta successivi. Con l'approvazione della riforma, le perdite pregresse della società nuova entrante potranno essere riportate in avanti e compensate con il reddito successivamente prodotto dalla stessa società. Inoltre la dichiarazione fiscale per l'adesione al consolidato dovrà essere presentata al minimo tre mesi prima dell'inizio dell'anno fiscale. Precedentemente tale termine veniva fissato in sei mesi antecedenti l'inizio dell'anno fiscale
Il regime Cfc
L'imputazione per trasparenza del reddito delle controllate estere, in Giappone, si realizza, fatto salvo il ricorso ad esimenti, quando l'effective tax rate della giurisdizione estera è inferiore al 25%. La finanziaria per il 2010 propone l'abbassamento della soglia al 20%. Il requisito soggettivo per l'applicazione della disciplina consiste nel possesso, diretto o indiretto, da parte dell'impresa giapponese di più del 50% del capitale sociale della impresa all'estero. Soddisfatto il suddetto requisito del controllo, se esistono diversi contribuenti che partecipano la controllata all'estero, ognuno di essi in possesso di una quota partecipativa superiore al 5%, deve dichiarare per trasparenza il reddito della Cfc in proporzione alla quota di capitale detenuta. Con la riforma, la soglia salirà al 10%.
Inoltre, il regime Cfc può essere disapplicato quando vengono soddisfatte contestualmente quattro condizioni: business purpose test, substance test, administration and control test, ed infine unrelated party test o country of location test in base all'attività principale svolta dalla controllata estera. Tra le novità proposte, il "business purpose test" (che, in sintesi, stabilisce che il reddito della CFC non debba essere costituito in via principale da passive income), verrà ad essere integrato con la previsione di una esimente per le "regional headquarter companies", che a determinate condizioni, potranno non considerare nel calcolo del reddito attribuibile all'attività principale, i dividendi percepiti dalle proprie controllate.
Il transfer pricing
La proposta consiste nell'introduzione una specifica documentazione che il contribuente dovrà produrre quando sottoposto ad una verifica di transfer pricing da parte dell'amministrazione finanziaria nipponica. Tale documentazione dovrà includere la descrizione delle transazioni realizzate con le controparti "correlate" all'estero ed una appropriata analisi di transfer pricing idonea a dimostrare il rispetto del principio di libera concorrenza.
Probabilmente, indicazioni specifiche sugli obblighi documentali saranno successivamente rilasciate tramite la successiva pubblicazione di un provvedimento o di una circolare.
È interessante rilevare che il legislatore ritiene la misura in questione in grado di assicurare maggiore certezza e maggiori garanzie al contribuente. Difatti, quest'ultimo, a seguito di verifica fiscale, in base alla normativa fiscale vigente in Giappone in materia di transfer pricing, potrebbe subire un aggiustamento in aumento del reddito imponibile tramite l'utilizzo di dati di cosiddetti "secret comparables". I secret comparables consistono in dati su transazioni o soggetti comparabili terzi indipendenti, che non sono pubblicamente accessibili, di cui l'amministrazione fiscale ha notizia in virtù dello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Se i verificatori ritengono che non sia stato prodotto un set documentale idoneo a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati sono autorizzati ad utilizzare secret comparables (il più delle volte ciò avviene esclusivamente quando il contribuente non fornisce alcun supporto documentale a sostegno della propria politica dei prezzi di trasferimento).
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