Dal mondo
Giappone: sul transfer pricing
la certificazione conquista spazio
Approvata dal Parlamento la normativa che introduce precisi obblighi documentali a carico degli interessati
scorcio di tokyo

Il Parlamento ha formalmente introdotto il 31 marzo nell'ordinamento tributario alcuni precisi obblighi documentali a carico dei contribuenti soggetti al regime del transfer pricing. All'intervento ha fatto seguito, in giugno, la modifica delle linee guida nazionali disponibili anche nella versione in inglese: "Commissioner's Directive on the Operation of Transfer Pricing".

Gli obblighi documentali dei prezzi di trasferimento
Con effetto dal 1° aprile è stato emendato l'Enforcement Ordinance 22-10, atto con forza di legge, in cui è stato inserito un elenco dettagliato della documentazione che il contribuente, sottoposto a verifica fiscale, dovrebbe essere in grado di produrre ai verificatori. E questo ai fini del controllo di conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento delle transazioni infragruppo. Anteriormente all'intervento normativo in questione, le indicazioni sulla documentazione dei prezzi di trasferimento erano contenute esclusivamente nelle Commissioner's Directive on the Operation of Transfer Pricing che tuttora costituiscono in Giappone il principale documento di prassi in materia.

Gli obiettivi dell'intervento
La novità legislativa, finalizzata ad assicurare un maggior grado di certezza e maggiori garanzie al contribuente, deve essere letta congiuntamente alla disposizione contenuta nell'articolo 66 del "Special Taxation Measures Law", che riserva ai verificatori la possibilità di effettuare un aggiustamento di transfer pricing a carattere presuntivo ("deemed assessment"), riconoscendo la facoltà di ricorrere ai cosiddetti secret comparables. Difatti, in caso di omessa o tardiva presentazione della documentazione, il contribuente inadempiente non è soggetto a sanzioni ad hoc, ma corre tuttavia il rischio di subire una rettifica di transfer pricing sulla base di dati relativi a transazioni o a soggetti comparabili terzi indipendenti, che non sono pubblicamente disponibili (cosiddetti secret comparables), in quanto sono stati acquisiti dal fisco durante lo svolgimento delle attività di controllo (ad esempio analisi di benchmark relative a funzioni routinarie elaborate su dati contabili e finanziari di contribuenti verificati).

Il provvedimento e la documentazione
L'Enforcement Ordinance 22-10 elenca la seguente documentazione obbligatoria dei prezzi di trasferimento:
- i servizi intercompany forniti ed informazioni dettagliate sugli asset detenuti,
- funzioni espletate e rischi sostenuti da ognuna delle parti correlate,
- informazioni approfondite sugli eventuali intangibles utilizzati nelle transazioni intercompany,
- i contratti stipulati tra le parti correlate,
- pricing policies/pricing negotiations,
- profitti e perdite realizzati nelle transazioni infragruppo di ognuna delle parti correlate,
- market analysis,
- business strategies,
- il metodo di determinazione del prezzo di libera concorrenza adottato e le ragioni che ne hanno determinato la scelta,
- il processo di selezione della transazione/i comparabili e l'analisi dei soggetti comparabili selezionati,
- il calcolo del profitto attribuibile ad ognuna delle parti correlate quando viene utilizzato il profit-split method o il transactiona net margin method,
- le informazioni dettagliate in merito ad ogni transazione quando i dati vengono aggregati per il calcolo del range at arm's length
- il dettaglio di ogni eventuale aggiustamento realizzato.

Le modifiche alle guidelines sui prezzi di traferimento
Il 22 giugno 2010 sono state aggiornate le linee guida sui prezzi di trasferimento con tre sostanziali modifiche, due delle quali fanno seguito all'introduzione normativa degli obblighi documentali sui prezzi di trasferimento dell'aprile del 2010.
Tali ultimi due aggiornamenti concernono in particolare l'articolo 2-5 "Points to Note in Applying the Estimation Clause or the Rules of Inquiry and Inspection of Third Parties in the Same Trade" delle Commissioner's Directive on the Operation of Transfer Pricing. Una prima modifica dispone che i verificatori concedano al contribuente verificato un termine congruo (letteralmente "ragionevolmente necessario") per la presentazione della documentazione, da valutare caso per caso, in relazione alle circostanze contingenti e alla complessità della fattispecie. La questione non è di scarsa rilevanza poiché, come accennato precedentemente, la tardiva presentazione della documentazione potrebbe condurre a un accertamento presuntivo, eventualmente fondato anche su dati relativi ai "secret comparables".

I poteri attribuiti ai verificatori
Per il contribuente verificato, in alcuni casi, disporre in tempo utile delle informazioni riguardanti la parte o le parti correlate all'estero può risultare una questione di difficile risoluzione. Tra l'altro, i verificatori, in base all'Enforcement Ordinance 22-10, hanno la facoltà di richiedere all'impresa verificata anche l'entità dei profitti e/o delle perdite realizzati nelle transazioni infragruppo di ognuna delle parti correlate all'estero e ciò anche quando sia stato utilizzato un TNMM (avendo a riferimento l'impresa giapponese come tested party) e non soltanto quando sia stato adottato il profit split method. In tal caso è verosimile che la richiesta possa essere percepita dalla controparte estera del gruppo come un adempimento eccessivo e scarsamente intellegibile.

Le ragioni alla base dell'aggiustamento presuntivo
Infine all'articolo 2-5 è stato aggiunto un nuovo paragrafo che impone ai verificatori, nell'eventualità in cui decidano di effettuare un aggiustamento "presuntivo", di illustrare esaurientemente le ragioni che ne hanno determinato la necessità . Il nuovo paragrafo riserva inoltre ai verificatori  la facoltà  di riformulare le richieste documentali, se ritengono che la documentazione presentata dal contribuente non sia sufficientemente dettagliata.
 

Alessandro Denaro
pubblicato Giovedì 19 Agosto 2010

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