Dal mondo
Importazioni in esenzione,
dal 1° dicembre nuove norme
Sono quelle applicate sulle franchigie a tutti quei viaggiatori che fanno ingresso nell'area comunitaria dell'Unione europea
le stelle dell'unione europea

Aumento della soglia monetaria (da 175 a 430 euro) per i viaggiatori aerei e marittimi e a 300 euro per coloro che si trasferiscono via terra o utilizzano le vie di navigazione interna (in tal caso la soglia più bassa considera la situazione di quegli Stati che hanno frontiere terrestri limitrofe a quei Paesi in cui i prezzi sono inferiori rispetto all'Unione europea); abolizione dei limiti quantitativi su profumi, eau de toilette, caffè e tè (tali articoli saranno contabilizzati nella soglia monetaria); introduzione di un limite quantitativo di 16 litri per le importazioni di birra; possibilità riconosciuta agli Stati membri di variare i quantitativi di tabacco a cui commisurare i dazi alle importazioni a sostegno delle politiche di sanità pubblica. Sono le novità contenute nelle norme sulle importazioni in esenzione da imposte e dazi doganali in vigore dal 1° dicembre scorso. Analoghe disposizioni trovano applicazione per chi proviene da aree del mondo in cui non si adottano le disposizioni comunitarie relative all'Iva e alle accise, come i dipartimenti francesi d'oltremare, le isole Aland e Gibilterra, le isole Canarie e anglo-normanne.

La normativa di riferimento
Le franchigie dei viaggiatori sono costituite dalle soglie monetarie o dai limiti quantitativi che vigono per le importazioni in esenzione dai dazi di tutte quelle merci contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori di Paesi terzi che entrano nell'area dell'Unione europea. L'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 sui dazi doganali e la direttiva 2007/74/CE su Iva e accise contengono le norme europee sulle franchigie dei viaggiatori.

             Tabella riepilogativa delle nuove norme

Fonte: Commissione europea

La proposta della Commissione europea
Le nuove norme, in vigore dal 1° dicembre, fanno riferimento a una proposta della Commissione del 27 febbraio 2006 volta a rinnovare le disposizioni relative alle franchigie dei viaggiatori. In particolare l'esecutivo europeo aveva evidenziato all'epoca che i costi amministrativi e le risorse necessarie per il controllo e la raccolta dei dazi sulle merci con un valore di 175 euro o inferiore è sproporzionato al reale valore fiscale dei prodotti coinvolti. A questo aggiungasi il disagio che i viaggiatori sono costretti a sostenere per la dichiarazione di merci con un valore relativamente modesto. Inoltre si deve anche tenere conto della situazione che caratterizza i rapporti tra Stati membri e le frontiere terrestri con i Paesi terzi. In questi casi, infatti, un significativo aumento della soglia potrebbe portare a un incremento degli acquisti transfrontalieri. Soglie diverse a seconda della modalità di trasporto sono, pertanto, a tutto vantaggio sia dei cittadini comunitari che degli Stati membri.

I vantaggi sul piano pratico
L'introduzione delle nuove norme, sostitutive in alcuni casi di quelle introdotte nel 1969, mira a garantire una maggiore rispondenza alle attuali esigenze. In particolare il beneficio riconosciuto ai cittadini che importano nell'Unione europea merci contenute nel loro bagaglio personale consiste, come ha sottolineato László Kovács, commissario responsabile della fiscalità e dell'unione doganale, nel riconoscimento di una soglia monetaria quasi raddoppiata e di limiti che sono calcolati in maniera più vantaggiosa per alcune bevande alcoliche. L'aumento delle soglie monetarie permette poi agli Stati membri di evitare quei costi amministrativi direttamente connessi alla riscossione di imposte e dazi di valore moderato.

Gianluca Di Muro
pubblicato Martedì 9 Dicembre 2008

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