Dal mondo
India, la stabile organizzazione
se light non richiede base fissa
È la conclusione a cui è pervenuto il tribunale di appello su una vertenza che coinvolgeva una società britannica
topografia india

Il tribunale fiscale di appello indiano ha diramato un ruling riguardante una società britannica che prestava servizi ai propri clienti indiani. L'oggetto del contendere riguardava la sussistenza o meno della stabile organizzazione sul territorio nazionale.

La questione controversa 
La società britannica forniva servizi professionali a clienti che si trovavano in India o ad altre società di consulenza che operavano comunque nel mercato indiano. Per svolgere la propria prestazione, la società inglese aveva inviato in India alcuni avvocati per un periodo superiore ai 90 giorni che avevano reso la prestazione di consulenza mentre erano in India e anche dall'estero. A fronte di tali consulenze la società aveva emesso fatture per le prestazioni complessivamente rese, senza distinguere tra quelle effettuate in territorio indiano e quelle dall'estero e dichiarava di non avere una stabile organizzazione e di non essere quindi tassabile in India.

La posizione del fisco
Le autorità fiscali indiane, tuttavia, erano di diverso avviso, evidenziando che l'articolo 5 paragrafo 2 lettera k) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra India e Regno Unito contemplasse il caso della stabile organizzazione leggera, ossia di quella particolare fattispecie di stabile che sussiste in presenza di una mera erogazione continuativa di servizi, pur in assenza di una base fissa.
La citata lettera (k) contempla, quale ipotesi di stabile organizzazione leggera, la fornitura di servizi, anche di tipo manageriale, diversi da quelli contemplati nell'art. 13 (canoni e compensi per servizi di carattere tecnico). La condizione è che questi servizi siano svolti nello Stato estero per un periodo superiore ai 90 giorni in un arco di 12 mesi oppure, se svolti per una impresa consociata, per un periodo superiore ai 30 giorni. Anche in sede di primo appello la tesi dell'Amministrazione è stata confermata.

Il ricorso del contribuente
Il contribuente ha così valutato l'opportunità di chiedere un ruling ad una autorità di seconda istanza. Tra le questioni proposte si chiedeva innanzitutto se il contribuente potesse beneficiare della convenzione contro le doppie imposizioni tra India e Regno Unito. In caso affermativo si chiedeva di valutare la sussistenza della stabile organizzazione leggera. In caso di risposta affermativa anche a quest'ultimo aspetto la questione sarebbe stata quella di valutare se fossero tassabili tutti i ricavi fatturati o, come ritiene il contribuente, se potessero rilevare solo quelli connessi all'erogazione delle prestazioni materialmente effettuata in India.

La decisione delle Autorità
L'applicabilità del trattato è stata subito riconosciuta, alla luce dei precedenti giurisprudenziali e dello stesso Commentario OCSE, in quanto il soggetto è tassato nel Regno Unito sui redditi ovunque prodotti in capo a sè o in capo ai soci per trasparenza. La prima questione è stata quindi risolta senza particolari problemi. La questione più spinosa riguardava la sussistenza o meno della stabile organizzazione.

La posizione del contribuente
Il contribuente sosteneva la tesi secondo cui il paragrafo 2 dell'articolo 5 ha un valore meramente esemplificativo, essendo in ogni caso richiesta la condizione del paragrafo 1 cioè l'esistenza della sede fissa di affari. Secondo la società questo requisito non si configurava nel caso di specie, in quanto la presenza sul territorio nazionale era meramente sporadica e finalizzata all'erogazione di consulenze.

Le conclusioni
Questa linea interpretativa non è stata accolta e sono state richiamate alcune indicazioni contenute nel Commentario al Modello di Convenzione Onu dove è stato precisato che, mentre alcune fattispecie del paragrafo sono mere specificazioni del paragrafo 1 per cui richiedono sempre a monte una base fissa, altre hanno una vita propria, come quella relativa alla erogazione di servizi per un periodo di almeno 90 giorni in un arco di 12 mesi.
La normativa interna indiana prevede che la base imponibile copra anche i servizi erogati da fuori nel caso di sussistenza della stabile organizzazione ordinaria oppure nel caso della stabile organizzazione leggera.
La Convenzione, inoltre, non contiene una disposizione di maggior favore. L'art. 7 paragrafo 1, infatti, prevede che la stabile organizzazione venga tassata nel paese in cui è stabilita non solo in relazione agli utili direttamente attribuibili, ma altresì in relazione a quelli attribuibili indirettamente.
Pertanto, i servizi resi ai client indiani, anche senza il tramite diretto della stabile organizzazione, sono comunque componenti positivi indirettamente attribuibili ad essa.
 

Ennio Vial
pubblicato Mercoledì 13 Ottobre 2010

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