Dal mondo
India, se l'impresa non è residente
la tassazione è esclusa
Al centro di una controversia giudiziaria, il caso di un contribuente che ha stipulato un contratto con una società italiana
scorcio dell'india
Lo scorso 30 novembre 2010 il tribunale di appello indiano per le imposte sui redditi ha diramato un ruling avente riguardante un contribuente indiano che aveva stipulato un contratto con una società italiana. In particolare, l'accordo prevedeva che una Spa italiana fornisse dei tecnici per assemblare e attivare dei macchinari per il contribuente indiano.

Il caso oggetto di controversia
La società italiana non aveva aperto una stabile organizzazione in India e i suoi tecnici non avevano dimorato nello stato estero per più di 183 giorni nel corso dell'anno.
Alla luce di questa situazione, la società italiana chiedeva alle autorità indiane di ritrasferire all'estero il compenso percepito ed i rimborsi per le spese di trasferta senza che alcuna ritenuta alla fonte fosse effettuata.

La posizione del Fisco indiano
L'Amministrazione finanziaria locale, tuttavia, riteneva che i redditi realizzati si potessero configurare come compensi per i servizi tecnici secondo quanto indicato nella sezione 9 della legge indiana sull'imposizione fiscale del 1961.
Successivamente il fisco ha riconosciuto la non applicabilità della ritenuta ma soltanto in relazione ai rimborsi spese e non anche ai rimborsi delle spese di trasferta.

Il pronunciamento del tribunale
Il tribunale di appello ha statuito che, sebbene il contribuente italiano non abbia fornito le attrezzature, i compensi non possono considerarsi esclusi dalla disciplina dei compensi per servizi tecnici solamente per il fatto che si tratta di una mera attività di assemblaggio e attivazione. Ad avviso delle autorità locali, infatti, l'esclusione dalla fattispecie opererebbe solamente se queste prestazioni fossero totalmente accessorie ad una fornitura di beni, ma non era il caso di specie.
Tuttavia, la tassazione in India è stata comunque esclusa in quanto è stato evidenziato come la società italiana non avesse una stabile organizzazione in India e, pertanto, secondo l'articolo 7 della convenzione contro le doppie imposizioni, l'India non poteva tassare l'impresa non residente.

La disciplina convenzionale
L'articolo 7, paragrafo 1 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e India stabilisce che gli utili di una impresa di uno Stato contraente (nel nostro caso una impresa italiana) sono imponibili soltanto in questo Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente, ossia in India, per mezzo di una stabile organizzazione situata.
Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ossia in India ma soltanto nella misura in cui questi utili sono attribuibili:
  • alla stabile organizzazione;
  • alle vendite effettuate nell'altro Stato di merci della stessa o analoga natura di quelle vendute per il tramite di detta stabile organizzazione; o
  • alle altre attività d'impresa svolte in detto altro Stato di una stessa o analoga natura di quelle svolte per il tramite di detta stabile organizzazione.

Come si può notare, il disposto convenzionale si scosta dalle indicazioni del modello Ocse in quanto prevede tre ipotesi di tassazione mentre l'Ocse si limita a stabilire la tassabilità nel Paese della fonte soltanto in presenza e in relazione a una stabile organizzazione.
Poiché, nel caso di specie, non sussisteva la stabile, le autorità indiane hanno escluso la tassabilità nel loro Paese.

Le altre indicazioni contenute nella Convenzione
Ad onor del vero questo approccio desta un pò di perplessità. In effetti, il paragrafo 6 dell'articolo 7 della Convenzione, in linea con i dettami dell'Ocse, prevede che quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo. Ciò significa che una diversa previsione contenuta in un articolo della convenzione potrebbe superare questa esenzione e ammettere una tassazione in India.

Il ruolo della norma derogatoria
A ben vedere, la norma derogatoria in questo caso esiste ed è rappresentata dall'articolo 13, dove viene previsto che i canoni e i corrispettivi per servizi tecnici provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente di un altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, ossia, nel nostro caso, in Italia.
Il successivo paragrafo 2, tuttavia, stabilisce che detti canoni e corrispettivi per servizi tecnici possono essere anche tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, ossia in India, ma se il percettore e' il beneficiario effettivo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici, l'imposta applicata non dovrà essere superiore al 20% dell'ammontare lordo dei canoni o dei corrispettivi per servizi tecnici.
L'espressione "corrispettivi per servizi tecnici" designa i pagamenti di qualsiasi importo effettuati a chiunque, a eccezione dei pagamenti effettuati a dipendenti della persona che li corrisponde, in corrispettivo di servizi di natura organizzativa, tecnica o di consulenza, inclusa la prestazione di servizi di natura tecnica o di altro personale-

Le conseguenze in Italia
In Italia è evidente che questi compensi sono assoggettati ordinariamente a tassazione. Se l'India avesse imposto una tassazione del 20% l'Italia avrebbe dovuto concedere un credito a fronte di tali imposte pagate all'estero.
Diversamente, la mancata effettuazione di un prelievo alla fonte, sposterà il prelievo esclusivamente in Italia.

Ennio Vial
pubblicato Martedì 10 Maggio 2011

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