Dal mondo
Irlanda, ai blocchi di partenza
il transfer pricing
Dal 1° gennaio 2011 operativa nell'ordinamento la disciplina normativa che non aveva ancora trovato applicazione
uno scorcio dell'irlanda

La Section 38 del Finance Bill 2010 ha introdotto nell'ordinamento irlandese la disciplina del transfer pricing con decorrenza dal 1° gennaio 2011. Tre sono le caratteristiche salienti della nuova disciplina: riconoscimento dell'arm's length principle come stabilito dall'articolo 9 del Modello di Convenzione Ocse e nelle linee guida sul transfer pricing come stabilito nelle Convenzioni contro la doppia imposizioni e dai tax information exchange agreement siglati dall'Irlanda; applicazione delle norme alle società di grandi dimensioni; obblighi di documentazione in relazione alle transfer pricing policies adottate.

Le motivazioni alla base della scelta
La ratio dell'introduzione di norme relative ai prezzi di trasferimento è rappresentata dalla seguenti circostanze:

  • necessità di allineare l'ordinamento irlandese alla practice internazionale attraverso l'adozione formale del principio di libera concorrenza;
  • consentire al Paese di intervenire a favore di società localizzate in Paesi i cui ordinamenti adottano posizioni divergenti rispetto all'arm's length principle;
  • potenziare la capacità dell'Irlanda di influenzare gli sviluppi in ambito internazionale in merito alla disciplina dei prezzi di trasferimento.

Il principio di libera concorrenza
Occorre considerare tuttavia che il principio di libera concorrenza era già riconosciuto nell'ordinamento irlandese ed, in particolare:

  • la sezione 81(2)(a) Taxes Consolidation Act (TCA) 1997 vieta la deduzione di un ammontare superiore al valore at arm's length in presenza di pagamenti tra parti correlate;
  • la giurisprudenza nazionale riconosce la possibilità di effettuare - in determinate circostanze - degli aggiustamenti al transfer pricing del contribuente;
  • la sezione 453 del TCA prevede l'applicazione delle norme alle società soggette ad imposizione nella misura del 10%. Tali disposizioni cesseranno a far data dal 31 dicembre 2010.

Come anticipato le disposizioni riconoscono espressamente l'arm's length principle così come definito dall'articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE: "Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly".

Applicabilità e modalità esecutive
Per l'applicazione della disciplina due soggetti si considerano parti correlate se una parte partecipa alla gestione, al controllo o al capitale dell'altra o se un terzo soggetto partecipa alla gestione, al controllo o al capitale di entrambe le parti; un soggetto (denominato "first person") partecipa alla gestione, al controllo e al capitale di un altro soggetto solo se quest'ultimo è una società ed è controllato dalla first person.
La disciplina è applicabile a tutte le transazioni infragruppo (in particolare, il riferimento è a "any arrangement") aventi ad oggetto la cessione di beni (materiali e immateriali), la prestazione di servizi e i finanziamenti. Le norme si applicano a transazioni poste in essere con consociate residenti all'estero che a quelle con società residenti in Irlanda.

I casi di esclusione
Come detto precedentemente la disciplina non trova applicazione con riferimento alle SME, identificate sulla base dei criteri contenuti nella Raccomandazione del 6 maggio 2003 della Commissione UE; tali società presentano le seguenti caratteristiche: numero di dipendenti inferiore a 250 e - alternativamente - un fatturato di 50 milioni di Euro o ammontare del patrimonio netto inferiore a 43 milioni di Euro.

La documentazione da esibire
A supporto delle transazioni effettuate il contribuente è tenuto a predisporre idonea documentazione per supportare il rispetto dell'arm's length principle. Tale documentazione deve essere fornita all'Amministrazione Finanziaria in caso di specifica richiesta. Il Finance Bill ha inoltre espressamente previsto che gli audit relativi al transfer pricing debbano essere condotti da funzionari espressamente autorizzati dal Revenue Commissioners. Le nuove disposizioni avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2011 in relazione a transazioni poste in essere alla data del/o successivamente alla data del 1° luglio 2010.

 

Diletta Fuxa
pubblicato Lunedì 15 Marzo 2010

I più letti

testo alternativo per immagine
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
loghi modelli
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
banconota
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
tribunale vuoto
Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
carta
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
testo alternativo per immagine
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
testo alternativo per immagine
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
testo alternativo per immagine
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
testo alternativo per immagine
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
spesometro
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
pillole
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
giovane
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012