Dal mondo
Irlanda: sul transfer pricing
il dettaglio riduce il rischio
Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate una nota esplicativa sul regime introdotto con il Finance Bill 2010
il castello di kilkenny in irlanda

Il 7 giugno il Tax Briefing, rivista ufficiale on line dell'Agenzia irlandese delle Entrate ha pubblicato una guidance note, contenente indicazioni sulle novità introdotte in materia di transfer pricing con particolare attenzione rivolta alla documentazione obbligatoria.

La documentazione sui prezzi di trasferimento
La nota precisa che la legge, di recente introduzione, impone alle imprese assoggettate alla disciplina di creare e tenere a disposizione un set di documentazione per dimostrare che i prezzi di trasferimento adottati sono conformi al principio di libera concorrenza ma non prescrive che debba rivestire una particolare forma o avere dei requisiti minimi. La Guidance Note fornisce, pertanto, alcune prime ma significative indicazioni sul contenuto che la documentazione dovrebbe presentare.

Riferimenti agli indirizzi Ue e Ocse
Innanzitutto, la nota segnala sia l'EU Transfer Pricing Documentation, oggetto del codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), che il capitolo quinto delle Direttive Ocse sui prezzi di trasferimento come punti cardine di riferimento. Inoltre viene chiarito che il grado di analiticità della documentazione deve essere apprezzato in base ai fatti e alle circostanze del caso concreto, esigendo uno sforzo, anche in termini di costi di conformità sostenuti dal contribuente, proporzionale al "rischio", sia per l'Erario che per il contribuente, insito nel valore e nella complessità delle transazioni subordinate al rispetto del valore di libera concorrenza. Pertanto, le transazioni più complesse e di valore più elevato, in linea di principio, necessiteranno di un livello di dettaglio della documentazione superiore a quello richiesto per transazioni di volume più elevato, ma di inferiore valore.

Le caratteristiche del documento: obiettivi e consigli
La nota pur non intendendo fornire un elenco esaustivo del contenuto della documentazione, ne definisce gli obiettivi minimi, suggerendo che essa deve chiaramente indicare: "…associated persons for the purposes of the legislation;  the nature and terms of transactions within the scope of the legislation…omissis…; the method or methods by which the pricing of transactions were arrived at, including any study of comparables and any functional analysis undertaken;  how that method has resulted in arm's length pricing etc. or, where it has not, what computational adjustment was required and how this has been calculated…omissis…;  any budgets, forecasts or other papers containing information relied on in arriving at arm's length terms etc. or in calculating any adjustment made in order to satisfy the requirements of the new transfer pricing legislation; the terms of relevant transactions with both third parties and associates."
Infine, la guidance note consiglia al contribuente di predisporre la documentazione al tempo in cui i termini e le condizioni della transazione sono stati pattuiti, affinché essa sia disponibile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale quelle transazioni si riferiscono.

Gli aggiornamenti sul transfer pricing
Con la sezione 38 del Finance Bill 2010, l'Irlanda ha recepito nel proprio ordinamento fiscale, a partire dall'anno d'imposta 2011, l'arm's length principle contenuto nell'articolo 9 del Modello Ocse di convenzione fiscale come criterio di valutazione delle transazioni transfrontaliere tra parti correlate e ha introdotto degli obblighi documentali a carico dei contribuenti per comprovare il rispetto del principio di libera concorrenza.

Il confronto con il passato sistema
In precedenza il sistema fiscale era effettivamente scarno di norme che potessero salvaguardare la base imponibile nazionale dalle politiche sui prezzi di trasferimento non allineate al valore di libera concorrenza. Difatti, era presente il "wholly and exclusively" test del Tax Consolidation Act del 1997 che rendeva fiscalmente indeducibili i pagamenti tra parti correlate  che eccedevano il valore at arm's length, mentre le rettifiche in aumento di componenti positive di reddito poggiavano su principi elaborati dalla giurisprudenza.
 

Alessandro Denaro
pubblicato Venerdì 23 Luglio 2010

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