Attualità
Italia e Libia, esecutivo il trattato
di cooperazione e partenariato
La legge n. 9 del 6 febbraio 2009 ha dato esecuzione all'accordo tra i due Paesi firmato il 30 agosto 2008
partnership

Lo scorso 19 febbraio 2009 è entrata in vigore la legge n. 7 del 6 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009 che ratifica e dà esecuzione al Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008.

Le relazioni tra i due Paesi
Il Trattato di amicizia enuncia alcuni principi di carattere generale che devono ispirare le relazioni tra i due Paesi, come il riconoscimento della centralità delle Nazioni Unite nel sistema di relazioni internazionali, il rispetto reciproco della loro uguaglianza sovrana, nonché tutti i diritti ad essa inerenti compreso, in particolare, il diritto alla libertà ed all'indipendenza politica. Viene inoltre sancito il rispetto reciproco del diritto di scegliere e sviluppare liberamente il proprio sistema politico, sociale, economico e culturale. Inoltre è previsto l'impegno a non ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica dei due Stati e all'astensione da qualunque forma di ingerenza diretta o indiretta negli affari interni.
Di particolare interesse risulta l'articolo 8, secondo cui l'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande Giamahiria, si impegna a reperire i fondi finanziari necessari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi nei limiti della somma di 5 miliardi di dollari americani, per un importo annuale di 250 milioni di dollari americani per 20 anni.
Pertanto, le imprese italiane interessate nei progetti infrastrutturali in Libia potrebbero beneficiare della erogazione di fondi.
La Grande Giamahiria si impegna a rendere disponibili tutti i terreni necessari per l'esecuzione delle opere senza oneri per l'Italia e le aziende esecutrici e ad agevolare le aziende esecutrici nel reperimento dei materiali accessibili in loco e nell'espletamento di procedure doganali e di importazione esentandole dal pagamento di eventuali tasse. Sono inoltre esentati da tassazione i consumi di energia elettrica, gas, acqua e linee telefoniche. I progetti dovranno essere deliberati congiuntamente dai due Paesi. Al riguardo è infatti prevista l'istituzione di una Commissione mista paritetica destinata a individuare le caratteristiche tecniche dei progetti.

La mancanza di una convenzione con la Libia
Purtroppo non esiste ancora una convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Libia per cui potrebbero astrattamente verificarsi fenomeni di doppia imposizione per gli investitori italiani. In realtà, la disciplina fiscale italiana appare comunque in grado di risolvere unilateralmente questo tipo di problemi in quanto dotata, come noto, di una disposizione che concede un credito a fronte delle imposte pagate all'estero (articolo 165 del Tuir). La Libia, inoltre, non è stata inserita nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, ossia nella black list relativa alla disciplina sulle controlled foreign companies (articolo 167), né nel decreto ministeriale del 23 gennaio 2002, ossia nella black list relativa al regime di indeducibilità dei costi con paradisi fiscali (articoli 110 comma 10 e segg.).
Da ciò consegue che i costi che dovessero essere sostenuti da imprese italiane a fronte di rapporti con imprese libiche sono deducibili secondo i criteri ordinariamente previsti per i rapporti con realtà ubicate in Paesi a fiscalità ordinaria.

Stabile organizzazione e credito d'imposta
Inoltre, qualora la presenza in Libia di un cantiere dovesse determinare la sussistenza di una stabile organizzazione in loco, i proventi di tale stabile determineranno un reddito imponibile anche in Italia in quanto la stabile organizzazione non configura una entità giuridicamente distinta rispetto alla propria casa madre. Tuttavia, in questi casi, si potrà beneficiare in Italia di un credito a fronte delle imposte pagate all'estero (articolo 165). Inoltre, l'eventuale detenzione di una partecipazione in una società libica non determinerebbe alcuna tassazione per trasparenza in Italia e i dividendi pagati dalla partecipata risulterebbero tassati in Italia solamente sul 5% del loro ammontare ai sensi dell'articolo 89 del Tuir. Le stesse considerazioni valgono in relazione al regime della esenzione sulle plusvalenze previsto dall'articolo 87 del Tuir.

Ennio Vial
pubblicato Venerdì 27 Febbraio 2009

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