Dal mondo
Iva, aggiornato da esecutivo Ue
l'elenco di esenzioni nazionali
Indicate le autorizzazioni concesse agli Stati membri a introdurre misure di deroga alle normali regole
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Il documento, pubblicato sul sito della Taxud, elenca le autorizzazioni concesse agli Stati membri a introdurre misure particolari di deroga alle normali regole Iva (articolo 395 della direttiva 2006/112/CE). Le autorizzazioni consentono agli Stati membri di semplificare le procedure per la riscossione dell'Iva o prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale. Tuttavia gli Stati membri non sono obbligati ad applicare le deroghe per cui hanno ottenuto l'autorizzazione. L'elenco è stato redatto dall'esecutivo comunitario, tenendo conto dei contributi ricevuti dagli Stati membri. Esso copre le autorizzazioni in vigore al 31 dicembre 2009. Le autorizzazioni scadute, come pure quelle che gli Stati membri hanno confermato di non essere più esercitate, sono state invece escluse. Tra le misure più frequenti figurano i casi di Germania (18), nei Paesi Bassi (13), Belgio e Regno Unito (12), Italia (11), Francia e Irlanda (9), Lussemburgo (7), Danimarca (6), Polonia e Svezia (2), Austria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Slovenia e Repubblica ceca.

La normativa Ue
Secondo quanto esplicitamente previsto dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di questa direttiva. L'obiettivo è semplificare la riscossione dell'imposta contrastando il fenomeno delle evasioni e delle frodi. 

Il contrasto all'evasione fiscale
Per contrastare efficacemente l'evasione fiscale, dal 2007 la Commissione ha elaborato una strategia a due vie che tiene conto degli orientamenti formulati dal Consiglio Ue. Oltre all'ipotesi di riforma dell'Iva con introduzione di un sistema di autoliquidazione e tassazione delle transazioni intracomunitarie, l'esecutivo Ue si è mosso in altre direzioni. In particolare prevedendo modifiche alle norme Iva che non richiedano cambiamenti radicali del sistema esistente e puntino a introdurre miglioramenti tecnici sul piano dell'amministrazione dell'imposta.

Gli effetti negativi delle frodi
Violazioni del principio dell'imposizione equa e trasparente, distorsioni della concorrenza con effetti negativi sul funzionamento del mercato interno, conseguenze negative per i bilanci degli Stati membri dell'Unione e per il sistema delle risorse dell'Unione europea, svantaggi competitivi per le imprese che operano onestamente. Sono alcuni degli effetti negativi di rilievo provocati dalle frodi fiscali.

La direttiva 2006/69/CE
Il 24 luglio 2006 il Consiglio ha approvato una direttiva (2006/69/CE) dando a tutti gli Stati membri la facoltà di applicare norme speciali per semplificare l'applicazione dell'Iva e lottare in modo efficace contro l'evasione e la frode fiscale. La direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 introduce norme più efficaci e trasparenti che consentono agli Stati membri di adottare misure antifrode con una maggiore flessibilità rispetto al passato, abrogando nel contempo alcune deroghe concesse ai singoli Stati membri. La direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 riformula la direttiva 77/388/CE per accorpare in maniera razionale in un unico strumento legislativo le diverse modifiche apportate nel corso del tempo. Fino all'adozione della direttiva 2006/69/CE gli Stati membri sono stati in grado di applicare tali misure speciali ma soltanto individualmente chiedendo autorizzazioni al Consiglio che devono essere rinnovate periodicamente.
Gianluca Di Muro
pubblicato Giovedì 28 Gennaio 2010

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