Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Dal mondo
Per la Convenzione India-Messico, lo stile Onu prevale sull’Ocse
Firmata il 10 settembre dello scorso anno è stata definitivamente approvata il 24 gennaio di quest’anno
Il trattato si ispira più al modello elaborato dall’Onu che al modello Ocse. Le ritenute massime su dividendi, interessi e canoni sono fissate al 10 per cento e tra i canoni sono compresi anche i compensi per servizi tecnici. Il 24 gennaio l’India ha approvato la prima convenzione con il Messico firmata il 10 settembre 2007. Il trattato è stato redatto in tre lingue: hindi, spagnolo e inglese, ciascuna delle quali costituisce una versione ufficiale con l’accortezza, tuttavia, che in caso di disaccordo l’inglese è la lingua che prevale. Il trattato si ispira più al modello elaborato dall’Onu che al modello Ocse. Le ritenute massime su dividendi, interessi e canoni sono fissate al 10 per cento e tra i canoni sono compresi anche i compensi per servizi tecnici, ossia quelli per servizi manageriali o di consulenza tecnica. La divergenza rispetto al Modello Ocse appare di tutta evidenza nel caso dei canoni in quanto l’articolo 12 dello schema Ocse stabilisce che i canoni sono tassati soltanto nel Paese del percettore e hanno una definizione più ristretta rispetto al modello Onu che, essendo privilegiato dai Paesi in via di sviluppo che acquistano tecnologia, operano una tassazione sui canoni pagati ai Paesi industrializzati. Sempre sullo stesso tema, il protocollo del trattato amplia la definizione di canone per includere anche i pagamenti per la ricezione o l’utilizzo di immagini o audio finalizzate anche alla trasmissione radio televisiva mediante satelliti, cavi, fibre ottiche o altri strumenti similari.
La stabile organizzazione
Il trattato presenta tuttavia anche alcuni scostamenti dal modello Onu. In particolare tra le ipotesi di stabile organizzazione vengono proposte anche le seguenti fattispecie aggiuntive: un outlet per la vendita, un magazzino gestito da chi fornisce servizi di stoccaggio per conto terzi, una fattoria o una piantagione dove viene svolta attività agricola. Segnaliamo poi le deviazioni rispetto al modello Ocse che tuttavia sono conformi al modello Onu. Un cantiere costituisce stabile organizzazione anche con un periodo di soli sei mesi. Si ricorda che, al riguardo, l’Ocse configura la stabile organizzazione soltanto se il cantiere dura almeno dodici mesi. Anche qui è evidente l’approccio tipico dei Paesi in via di sviluppo che vogliono tassare una presenza straniera sul loro territorio anche se di durata modesta. È considerata stabile organizzazione anche la fornitura di servizi, compresi quelli di consulenza e manageriali attraverso dipendenti o altro personale, se hanno una durata di almeno 90 giorni su un periodo di 12 mesi. Si tratta in sostanza dell’ipotesi della "stabile organizzazione leggera" su cui si sta muovendo di recente anche l’Ocse. Misure particolari sono previste anche in relazione alla determinazione dei profitti della stabile organizzazione. Al riguardo è previsto che i profitti della stabile non possono essere erosi da canoni, compensi o pagamenti del genere riconosciuti alla casa madre.
La disciplina antielusiva
Nel trattato è contenuta anche una clausola antiabuso della specie Lob (limitation on benefits). Si tratta di clausole anti-abuso di carattere generale che, nel corso degli anni, hanno assunto caratteristiche importanti nelle Convenzioni stipulate dagli Usa. Sono in sostanza norme dispositive preordinate a "qualificare" i soggetti che possono usufruire dei benefici convenzionali, sottoponendoli a una serie di test. Come si può evincere dall'esame delle varie disposizioni in materia, l'obiettivo della Lob è di riservare l'utilizzo delle norme convenzionali ai soggetti residenti negli Stati firmatari smascherando le strutture conduit. L'aspetto procedurale più importante presente nella Lob è che questa, generalmente strutturata nei cosiddetti test, pone a carico del contribuente l'onere della prova. Nella Convenzione oggetto della nostra analisi è presente una clausola secondo cui soltanto determinati soggetti qualificati possono beneficiare della Convenzione. In particolare è previsto che un soggetto non potrà beneficiare della Convenzione se lo scopo principale della sua pianificazione è ottenere vantaggi pattizi che, altrimenti, non avrebbero potuto essere perseguiti.
Contrasto alla doppia imposizione
Entrambi i Paesi contrastano la doppia imposizione con il metodo del credito di imposta. È prevista anche la concessione di un tax sparing credit. Si tratta di un credito d'imposta figurativo che viene erogato nel caso in cui lo Stato di residenza conceda una detrazione d'imposta anche quando le imposte sui redditi prodotti nell'altro Stato contraente non sono state effettivamente pagate. Si tratta di una misura agevolativa contenuta generalmente nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi in via di sviluppo. È infatti evidente che quando, per agevolare l'ingresso nel proprio mercato di investitori esteri, un Paese concede delle agevolazioni per il pagamento delle imposte sui redditi, la tassazione da parte dello Stato industrializzato di residenza del soggetto che effettua l'investimento annullerebbe di fatto il beneficio concesso nel Paese in via di sviluppo. Sulla base degli accordi conclusi tra i due Stati interessati si può quindi prevedere che: "se, ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate agli effetti dell'applicazione dei metodi per evitare le doppie imposizioni".
Il trattato si ispira più al modello elaborato dall’Onu che al modello Ocse. Le ritenute massime su dividendi, interessi e canoni sono fissate al 10 per cento e tra i canoni sono compresi anche i compensi per servizi tecnici. Il 24 gennaio l’India ha approvato la prima convenzione con il Messico firmata il 10 settembre 2007. Il trattato è stato redatto in tre lingue: hindi, spagnolo e inglese, ciascuna delle quali costituisce una versione ufficiale con l’accortezza, tuttavia, che in caso di disaccordo l’inglese è la lingua che prevale. Il trattato si ispira più al modello elaborato dall’Onu che al modello Ocse. Le ritenute massime su dividendi, interessi e canoni sono fissate al 10 per cento e tra i canoni sono compresi anche i compensi per servizi tecnici, ossia quelli per servizi manageriali o di consulenza tecnica. La divergenza rispetto al Modello Ocse appare di tutta evidenza nel caso dei canoni in quanto l’articolo 12 dello schema Ocse stabilisce che i canoni sono tassati soltanto nel Paese del percettore e hanno una definizione più ristretta rispetto al modello Onu che, essendo privilegiato dai Paesi in via di sviluppo che acquistano tecnologia, operano una tassazione sui canoni pagati ai Paesi industrializzati. Sempre sullo stesso tema, il protocollo del trattato amplia la definizione di canone per includere anche i pagamenti per la ricezione o l’utilizzo di immagini o audio finalizzate anche alla trasmissione radio televisiva mediante satelliti, cavi, fibre ottiche o altri strumenti similari. La stabile organizzazione
Il trattato presenta tuttavia anche alcuni scostamenti dal modello Onu. In particolare tra le ipotesi di stabile organizzazione vengono proposte anche le seguenti fattispecie aggiuntive: un outlet per la vendita, un magazzino gestito da chi fornisce servizi di stoccaggio per conto terzi, una fattoria o una piantagione dove viene svolta attività agricola. Segnaliamo poi le deviazioni rispetto al modello Ocse che tuttavia sono conformi al modello Onu. Un cantiere costituisce stabile organizzazione anche con un periodo di soli sei mesi. Si ricorda che, al riguardo, l’Ocse configura la stabile organizzazione soltanto se il cantiere dura almeno dodici mesi. Anche qui è evidente l’approccio tipico dei Paesi in via di sviluppo che vogliono tassare una presenza straniera sul loro territorio anche se di durata modesta. È considerata stabile organizzazione anche la fornitura di servizi, compresi quelli di consulenza e manageriali attraverso dipendenti o altro personale, se hanno una durata di almeno 90 giorni su un periodo di 12 mesi. Si tratta in sostanza dell’ipotesi della "stabile organizzazione leggera" su cui si sta muovendo di recente anche l’Ocse. Misure particolari sono previste anche in relazione alla determinazione dei profitti della stabile organizzazione. Al riguardo è previsto che i profitti della stabile non possono essere erosi da canoni, compensi o pagamenti del genere riconosciuti alla casa madre.
La disciplina antielusiva
Nel trattato è contenuta anche una clausola antiabuso della specie Lob (limitation on benefits). Si tratta di clausole anti-abuso di carattere generale che, nel corso degli anni, hanno assunto caratteristiche importanti nelle Convenzioni stipulate dagli Usa. Sono in sostanza norme dispositive preordinate a "qualificare" i soggetti che possono usufruire dei benefici convenzionali, sottoponendoli a una serie di test. Come si può evincere dall'esame delle varie disposizioni in materia, l'obiettivo della Lob è di riservare l'utilizzo delle norme convenzionali ai soggetti residenti negli Stati firmatari smascherando le strutture conduit. L'aspetto procedurale più importante presente nella Lob è che questa, generalmente strutturata nei cosiddetti test, pone a carico del contribuente l'onere della prova. Nella Convenzione oggetto della nostra analisi è presente una clausola secondo cui soltanto determinati soggetti qualificati possono beneficiare della Convenzione. In particolare è previsto che un soggetto non potrà beneficiare della Convenzione se lo scopo principale della sua pianificazione è ottenere vantaggi pattizi che, altrimenti, non avrebbero potuto essere perseguiti.
Contrasto alla doppia imposizione
Entrambi i Paesi contrastano la doppia imposizione con il metodo del credito di imposta. È prevista anche la concessione di un tax sparing credit. Si tratta di un credito d'imposta figurativo che viene erogato nel caso in cui lo Stato di residenza conceda una detrazione d'imposta anche quando le imposte sui redditi prodotti nell'altro Stato contraente non sono state effettivamente pagate. Si tratta di una misura agevolativa contenuta generalmente nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi in via di sviluppo. È infatti evidente che quando, per agevolare l'ingresso nel proprio mercato di investitori esteri, un Paese concede delle agevolazioni per il pagamento delle imposte sui redditi, la tassazione da parte dello Stato industrializzato di residenza del soggetto che effettua l'investimento annullerebbe di fatto il beneficio concesso nel Paese in via di sviluppo. Sulla base degli accordi conclusi tra i due Stati interessati si può quindi prevedere che: "se, ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considerano interamente pagate agli effetti dell'applicazione dei metodi per evitare le doppie imposizioni".
Ennio Vial
pubblicato Lunedì 29 Settembre 2008
I più letti
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Schede Paese
Click sul continente di interesse per accedere alle relative schede paese
Dello stesso autore
23/1/2012
L’organizzazione parigina ha pubblicato alcune proposte e una serie di interventi sulla stabile organizzazione
13/1/2012
Introdotto un obbligo di indicazione delle attività estere che superano i 50 milioni di yen, simile a quello italiano
10/5/2011
Al centro di una controversia giudiziaria, il caso di un contribuente che ha stipulato un contratto con una società italiana
21/4/2011
Riflettori sempre accesi dell'esecutivo comunitario sulla normativa fiscale alla luce delle richieste di intervento
Notizie correlate
- Belgio, firmato accordo internazionale con l'isola di Man
- 1/9/2009

- Redatto in lingua inglese rispecchia il modello Ocse elaborato nel 2008 dall'organizzazione con sede a Parigi
- In vigore la Convenzione tra Messico e Cina
- 23/5/2006
- Dal 1° marzo è operativo il trattato firmato lo scorso 12 settembre che presenta alcune caratteristiche peculiariTra
- La stabile organizzazione nell'ambito dell'imposizione diretta (2)
- 24/12/2004

- La definizione domestica ante riforma
- India, la stabile organizzazione se light non richiede base fissa
- 13/10/2010

- È la conclusione a cui è pervenuto il tribunale di appello su una vertenza che coinvolgeva una società britannica
Archivio Dal mondo
Febbraio, 2012
(8)
Gennaio, 2012
(30)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(25)
Ottobre, 2011
(24)
Settembre, 2011
(24)
Agosto, 2011
(25)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(25)
Maggio, 2011
(33)
Aprile, 2011
(27)
Marzo, 2011
(24)
















