Dal mondo
Lettonia, il debitore Iva beneficia
della cessione del bene
L'autorizzazione ad applicare la misura in deroga, disposta in ambito Ue, prevede una validità di due anni
stelle dell'ue

Con la decisione (n. 2009/1008) di esecuzione del Consiglio Ue, la Repubblica di Lettonia è stata autorizzata a designare, come debitore Iva, il beneficiario della cessione del bene o della prestazione del servizio. L'ambito di attività è quello del commercio del legname, o meglio, delle transazioni relative a tale commercio. Occorre precisare che, trattandosi di una misura di deroga a un regime ordinario, la suddetta deroga vale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012. La concessione della deroga trae spunto da una lettera (protocollo del 3 marzo 2009) con cui la Repubblica di Lettonia chiedeva alle autorità comunitarie l'autorizzazione a continuare a derogare alle disposizioni contenute nella direttiva 2006/112/Ce.


Il mercato del legno in Lettonia

La necessità della deroga è connessa alle caratteristiche del mercato del legname della Repubblica di Lettonia. Il mercato è formato in prevalenza da piccole imprese locali e da fornitori individuali. Tale conformazione ha favorito il moltiplicarsi di fenomeni di frode fiscale difficilmente arginabili dalle autorità nazionali. Di conseguenza si è reso necessario introdurre, nella legislazione tributaria, una particolare disposizione in materia di Iva volta a stabilire che, per le transazioni di legname, il debitore d'imposta sia il soggetto passivo a favore del quale viene effettuata la cessione di beni o erogato il servizio imponibile.

La misura già autorizzata
Non si tratta di una vera e propria novità, visto che una misura analoga era già stata concessa a seguito dell'atto di adesione del 2003 e con la decisione 2006/42/CE del 24 gennaio 2006 in osservanza di quanto contenuto nella sesta direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazione degli Stati membri. Tuttavia, l'autorizzazione della Repubblica di Lettonia a continuare ad applicare la misura di deroga è stata possibile grazie alla positiva valutazione della Commissione europea che si è resa conto della sussistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti necessari a giustificare l'applicazione della misura in oggetto.
 

Andrea De Angelis
pubblicato Martedì 2 Febbraio 2010

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