della cessione del bene
Con la decisione (n. 2009/1008) di esecuzione del Consiglio Ue, la Repubblica di Lettonia è stata autorizzata a designare, come debitore Iva, il beneficiario della cessione del bene o della prestazione del servizio. L'ambito di attività è quello del commercio del legname, o meglio, delle transazioni relative a tale commercio. Occorre precisare che, trattandosi di una misura di deroga a un regime ordinario, la suddetta deroga vale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012. La concessione della deroga trae spunto da una lettera (protocollo del 3 marzo 2009) con cui la Repubblica di Lettonia chiedeva alle autorità comunitarie l'autorizzazione a continuare a derogare alle disposizioni contenute nella direttiva 2006/112/Ce.
Il mercato del legno in Lettonia
La necessità della deroga è connessa alle caratteristiche del mercato del legname della Repubblica di Lettonia. Il mercato è formato in prevalenza da piccole imprese locali e da fornitori individuali. Tale conformazione ha favorito il moltiplicarsi di fenomeni di frode fiscale difficilmente arginabili dalle autorità nazionali. Di conseguenza si è reso necessario introdurre, nella legislazione tributaria, una particolare disposizione in materia di Iva volta a stabilire che, per le transazioni di legname, il debitore d'imposta sia il soggetto passivo a favore del quale viene effettuata la cessione di beni o erogato il servizio imponibile.
La misura già autorizzata
Non si tratta di una vera e propria novità, visto che una misura analoga era già stata concessa a seguito dell'atto di adesione del 2003 e con la decisione 2006/42/CE del 24 gennaio 2006 in osservanza di quanto contenuto nella sesta direttiva 77/388/CE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazione degli Stati membri. Tuttavia, l'autorizzazione della Repubblica di Lettonia a continuare ad applicare la misura di deroga è stata possibile grazie alla positiva valutazione della Commissione europea che si è resa conto della sussistenza, in fatto e in diritto, dei presupposti necessari a giustificare l'applicazione della misura in oggetto.
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