contro cartiere e frodi carosello
A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 agosto 2010, Serie Generale n. 191 del decreto 5 agosto 2010 del ministro dell'Economia e delle Finanze) viene reso più incisivo il monitoraggio sulle attività e gli interessi economici che motivano l'accesso ai sistemi tributari a tassazione privilegiata.
Le disposizioni in materia di Stati black list
Il provvedimento contiene disposizioni che riguardano, oltre alla la tempistica degli obblighi di comunicazione delle operazioni intercorse nei confronti di operatori economici che hanno sede, residenza o domicilio in uno degli Stati cd. "black list", anche specifiche disposizioni dirette a definire l'ambito oggettivo delle attività rilevanti nel contrasto alle frodi Iva.
Il richiamo comunitario
Il Regolamento (CE) n.1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003 (pubblicato in GU L 264 del 15 ottobre 2003 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004) relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che aveva, nel contempo, abrogato il regolamento (CEE) n. 218/1992 insiste su trasparenza, monitoraggio e scambio informazioni. Il regolamento, in particolare, definisce le norme e le procedure che consentono alle autorità competenti dei paesi dell'Unione europea di collaborare attraverso lo scambio di informazioni utili a consentire l'accertamento corretto dell'Iva. Di recente anche l'Ocse è intervenuto sulla questione della trasparenza e dello scambio informazioni a fini fiscali con una pubblicazione edita i primi di settembre.
L'intervento del legislatore nazionale
In adeguamento ai principi dettati in sede comunitaria, il legislatore nazionale, con il decreto del 5 agosto, ha ritenuto infatti necessario ampliare la platea dei soggetti Iva da monitorare relativamente alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato e che sono rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi con sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list. Contestualmente è previsto un differimento dei termini per la comunicazione delle operazioni effettuate nei mesi di luglio ed agosto 2010 sì da fornire agli operatori un periodo di tempo idoneo ad assicurare il necessario adeguamento, anche tecnologico, connesso ai nuovi obblighi tributari.
La normativa precedente
I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto devono comunicare (articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito nella legge n. 73 del 22 maggio 2010) per via telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi facenti parte della cosiddetta black list1
Le novità del decreto
Con l'articolo 4, comma 3, del provvedimento del 5 agosto sono differiti al 2 novembre 2010 i termini per la comunicazione delle operazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2010 con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001. Sulla base delle nuove norme i soggetti mensili debbono effettuare la comunicazione relativa ai periodi mensili di luglio, agosto e settembre 2010.
Il provvedimento non produce novità per i soggetti trimestrali, ossia per i coloro che in ciascuno dei 4 trimestri solari precedenti non hanno superato la soglia di 50.000 euro per ciascuna delle operazioni oggetto di comunicazione:
- cessioni di beni;
- prestazioni di servizi rese;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi ricevute.
Tali ultimi soggetti devono presentare la prima comunicazione relativa alle operazioni effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre entro il termine del 2 novembre 2010.
Esclusione retroattiva di Cipro, Malta e Corea del Sud
Poichè il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 luglio 2010 ha escluso dai Paesi black list Cipro, Malta e Corea del Sud le operazioni effettuate periodo compreso dal 1° luglio al 4 agosto 2010, con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei predetti tre Paesi sono escluse dall'obbligo di comunicazione prima delle modifiche intervenute con il decreto in rassegna.
Esclusione delle operazioni esenti per i soggetti dispensati dagli adempimenti ex art. 36-bis
L'articolo 2 del decreto del 5 agosto esclude dall'obbligo di comunicazione le attività con cui si realizzano operazioni esenti Iva alla condizione che il contribuente si avvalga della dispensa dagli adempimenti di cui all'articolo 36-bis del Dpr n. 633/72. In base a tale disposizione, i soggetti passivi che effettuano operazioni esenti, anche congiuntamente a operazioni imponibili e non imponibili, possono optare per l'esonero dagli obblighi di fatturazione e di registrazione per le sole operazioni esenti. Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le eventuali operazioni imponibili effettuate nell'ambito di tali attività. L'esclusione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2010.
Le prestazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010, con cui sono stati definiti modalità e termini per l'effettuazione della comunicazione, ha previsto che devono essere comunicate soltanto le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. La disposizione escludeva dall'obbligo di comunicazione le prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter del DPR 633/72) verso soggetti passivi extra-UE stabiliti in Stati a fiscalità privilegiata in quanto, essendo fuori campo Iva per mancanza di presupposto territoriale, non devono essere fatturate e registrate dal prestatore.
Il contrasto alle frodi fiscali
Per motivi di prevenzione e contrasto alle frodi fiscali, l'articolo 3 del decreto del 5 agosto dispone, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2010, che l'obbligo di comunicazione è esteso anche alle prestazioni di servizi che non si considerano effettuate nel territorio dello Stato ai fini Iva e che sono rese a soggetti residenti in Paesi black list. L'adempimento riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi, per cui le cessioni di beni fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale non devono essere inserite nei modelli di comunicazione.
La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 maggio 2010 nel rispetto del successivo provvedimento del 5 luglio recante le specifiche tecniche per la trasmissione.
1 di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, al decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273 come modificati dal recente decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180
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