Mercoledì 23 Maggio 2012 - Aggiornato alle 18:50
Dal mondo
Lineamenti del sistema fiscale polacco
Tre le aliquote Irpef in vigore nel 2003: 19, 30 e 40 per cento
PREMESSA
A partire dai primi anni '90 il sistema economico e fiscale polacco è stato oggetto di rilevanti modifiche, che hanno portato alla completa revisione dei principali tributi:
A partire dai primi anni '90 il sistema economico e fiscale polacco è stato oggetto di rilevanti modifiche, che hanno portato alla completa revisione dei principali tributi:
- imposta sulle persone fisiche disciplinata dalla legge del 26.07.91, modificata dalla legge del 12.09.2002
- imposta sul reddito delle società disciplinata dalla legge del 15.02.1992
- imposta sul valore aggiunto disciplinata dalla legge dell'8.1.1993 entrata in vigore il 5.6.1993.
La riforma del sistema fiscale polacco si innesta in un processo più ampio di riforme che mira a realizzare un'economia di mercato nella quale si concretizzino i principi della libera concorrenza e dell'iniziativa privata.
L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata oggetto di numerose modifiche, di cui l'ultima a operata della legge del 12.09.2002.
A tale imposta sono assoggettate tutte le persone fisiche e in particolare:
L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)
L'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata oggetto di numerose modifiche, di cui l'ultima a operata della legge del 12.09.2002.
A tale imposta sono assoggettate tutte le persone fisiche e in particolare:
- tutti i redditi delle persone fisiche residenti in Polonia ovunque prodotti in applicazione del principio del "World Wide Taxation" (tassazione mondiale)
- solo i redditi prodotti sul territorio polacco se trattasi di persone fisiche non residenti in Polonia in applicazione del principio del "Source based taxation" (tassazione territoriale).
Ai fini fiscali sono considerati residenti i soggetti che dimorano abitualmente in Polonia. A tale proposito va evidenziato che, recentemente, è stato abolito il riferimento normativo che indicava un tempo minimo di permanenza per acquisire la residenza.
Similmente al nostro sistema fiscale, la base imponibile è costituita dal reddito complessivo della persona fisica al netto degli oneri deducibili; sul reddito così determinato si applica l'aliquota d'imposta progressiva in base agli scaglioni di reddito.
Il reddito complessivo si determina sommando le varie categorie reddituali previste dalla normativa polacca di seguito elencate:
Similmente al nostro sistema fiscale, la base imponibile è costituita dal reddito complessivo della persona fisica al netto degli oneri deducibili; sul reddito così determinato si applica l'aliquota d'imposta progressiva in base agli scaglioni di reddito.
Il reddito complessivo si determina sommando le varie categorie reddituali previste dalla normativa polacca di seguito elencate:
- reddito di lavoro dipendente, comprese le pensioni
- reddito di lavoro autonomo
- reddito d'impresa
- redditi derivanti da terreni e fabbricati
- redditi di capitale, compresi i redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà (diritti d'autore, brevetti, eccetera)
- redditi derivanti dalla vendita di beni mobili, immobili o diritti (capital gain)
- altri redditi.
Nella tabella che segue sono evidenziate le aliquote e gli scaglioni di reddito in vigore nell'anno 2003:
N.B.:PLZ o Zloty è la moneta polacca. Al 28.04.2004 il cambio Zloty Euro era pari a 4,77 Euro.
In ordine al reddito d'impresa, che concorre alla determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, giova osservare che le imprese che si trovano nel primo esercizio di attività o che nel precedente periodo d'imposta abbiano realizzato un volume d'affari inferiore a 499.460 PLZ possono optare per un'imposta forfetaria che varia dal 3 all'8 per cento in base al ramo di attività.
È possibile inoltre, per determinate categorie d'impresa, optare per una deduzione forfetaria e non analitica delle spese sostenute che, a seconda dei casi, può variare dal 20 al 50 per cento.
Deduzioni forfetarie sono previste anche per altre categorie reddituali:
| SCAGLIONI DI REDDITO | ALIQUOTE PER SCAGLIONE |
| Da 0 PLZ a 37.024 PLZ | 19% |
| Da 37.024 PLZ a 74.048 PLZ | 30% |
| Da 74.048 PLZ in poi | 40% |
N.B.:PLZ o Zloty è la moneta polacca. Al 28.04.2004 il cambio Zloty Euro era pari a 4,77 Euro.
In ordine al reddito d'impresa, che concorre alla determinazione del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef, giova osservare che le imprese che si trovano nel primo esercizio di attività o che nel precedente periodo d'imposta abbiano realizzato un volume d'affari inferiore a 499.460 PLZ possono optare per un'imposta forfetaria che varia dal 3 all'8 per cento in base al ramo di attività.
È possibile inoltre, per determinate categorie d'impresa, optare per una deduzione forfetaria e non analitica delle spese sostenute che, a seconda dei casi, può variare dal 20 al 50 per cento.
Deduzioni forfetarie sono previste anche per altre categorie reddituali:
- deduzione del 50 per cento dal reddito derivante dal trasferimento dei diritti di proprietà su invenzioni, design e marchi commerciali
- deduzione del 50 per cento dal reddito derivante dallo sfruttamento dei diritti d'autore e dalla cessione di tali diritti.
L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'
L'imposta sul reddito delle società, istituita con la legge n. 106 del 15.02.1992, più volte modificata, si applica ai seguenti soggetti:
L'imposta sul reddito delle società, istituita con la legge n. 106 del 15.02.1992, più volte modificata, si applica ai seguenti soggetti:
- società cooperative
- società a partecipazione statale
- società di capitali aventi la personalità giuridica (comprese fondazioni associazioni e gruppi d'imprese).
Le società di persone, similmente a quanto previsto dal nostro sistema fiscale, sono considerate soggetti passivi d'imposta, ma il reddito prodotto viene imputato per trasparenza ai soci e concorre pertanto alla determinazione del reddito complessivo di ciascuno di essi.
Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare salvo espressa differente scelta effettuata dal contribuente.
L'imposta si determina applicando un'aliquota proporzionale, la cui misura è stata progressivamente ridotta, scendendo dal 27 per cento applicabile nel 2003 all'attuale 19 per cento, anche nell'ottica di incrementare gli investimenti stranieri.
La determinazione della base imponibile avviene apportando all'utile di bilancio le opportune variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.
In particolare, i costi e i ricavi sono generalmente imputati in base al principio di competenza, eccezion fatta per alcuni componenti di reddito come gli interessi passivi per i quali vige il principio di cassa.
Norme particolari riguardano le seguenti problematiche:
Il periodo d'imposta coincide con l'anno solare salvo espressa differente scelta effettuata dal contribuente.
L'imposta si determina applicando un'aliquota proporzionale, la cui misura è stata progressivamente ridotta, scendendo dal 27 per cento applicabile nel 2003 all'attuale 19 per cento, anche nell'ottica di incrementare gli investimenti stranieri.
La determinazione della base imponibile avviene apportando all'utile di bilancio le opportune variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.
In particolare, i costi e i ricavi sono generalmente imputati in base al principio di competenza, eccezion fatta per alcuni componenti di reddito come gli interessi passivi per i quali vige il principio di cassa.
Norme particolari riguardano le seguenti problematiche:
- copertura delle perdite
- thin capitalization
- gruppi di società
- dividendi
- transfer pricing.
Copertura delle perdite
Dall'1.1.1999 sono entrate in vigore nuove norme che, tra l'altro, hanno introdotto la possibilità di riportare le perdite nei cinque esercizi successivi, limitando al 50 per cento della perdita medesima l'importo deducibile in ciascun anno.
Per le perdite realizzate sino al 31.12.98 si continua invece ad applicare il vecchio regime che prevedeva la possibilità di riportare le perdite in massimo tre esercizi, con un ammontare massimo utilizzabile pari al 50 per cento della perdita originaria.
Thin Capitalization
A partire dall'1.1.1999 novità sono state introdotte anche in tema di capitalizzazione delle imprese; in sostanza, il legislatore polacco ha introdotto dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi per contrastare il fenomeno della thin capitalization.
In particolare, risultano indeducibili gli interessi passivi corrisposti su finanziamenti il cui ammontare superi tre volte il capitale sociale, qualora detti finanziamenti siano erogati dai seguenti soggetti:
Dall'1.1.1999 sono entrate in vigore nuove norme che, tra l'altro, hanno introdotto la possibilità di riportare le perdite nei cinque esercizi successivi, limitando al 50 per cento della perdita medesima l'importo deducibile in ciascun anno.
Per le perdite realizzate sino al 31.12.98 si continua invece ad applicare il vecchio regime che prevedeva la possibilità di riportare le perdite in massimo tre esercizi, con un ammontare massimo utilizzabile pari al 50 per cento della perdita originaria.
Thin Capitalization
A partire dall'1.1.1999 novità sono state introdotte anche in tema di capitalizzazione delle imprese; in sostanza, il legislatore polacco ha introdotto dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi per contrastare il fenomeno della thin capitalization.
In particolare, risultano indeducibili gli interessi passivi corrisposti su finanziamenti il cui ammontare superi tre volte il capitale sociale, qualora detti finanziamenti siano erogati dai seguenti soggetti:
- azionista o gruppi di azionisti che detengono il 25 per cento delle azioni con diritto di voto
- società se un azionista del gruppo detiene contemporaneamente il 25 per cento del capitale dell'erogante e del beneficiario.
Gruppi di società
Il gruppo di società trova nella normativa polacca una precisa connotazione, che gli attribuisce una soggettività tributaria passiva distinta da quella delle società che lo compongono.
Dall'1.1.1996 in Polonia sono entrate in vigore nuove norme che regolano i gruppi e che hanno individuato i requisiti necessari, affinché si possa parlare di gruppo:
Il gruppo di società trova nella normativa polacca una precisa connotazione, che gli attribuisce una soggettività tributaria passiva distinta da quella delle società che lo compongono.
Dall'1.1.1996 in Polonia sono entrate in vigore nuove norme che regolano i gruppi e che hanno individuato i requisiti necessari, affinché si possa parlare di gruppo:
- deve trattarsi di Società per azioni o a responsabilità limitata aventi sede legale nel territorio polacco
- il capitale sociale medio delle società facenti parte del gruppo deve essere almeno pari a un milione di zloty
- la società holding deve possedere direttamente almeno il 95 per cento del capitale sociale delle controllate
- le società partecipanti non devono godere di esenzioni fiscali relative all'applicazione dell'imposta sulle società o dell'Iva
- il reddito imponibile netto del gruppo non può essere inferiore al 6 per cento del reddito lordo complessivo delle società partecipanti.
La tassazione di gruppo è valida per un periodo non inferiore ai tre anni, nel corso dei quali la struttura del gruppo non è modificabile.
Dividendi
La distribuzione di dividendi erogati da società soggette alla relativa imposta, è assoggettata alla ritenuta del 15 per cento sia che il beneficiario sia un residente, sia che si tratti di un non residente, salvo in quest'ultimo caso l'applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione.
Tra la Polonia e l'Italia esiste una convenzione contro la doppia imposizione che prevede l'applicazione di un'aliquota del 15 per cento.
Condizioni "privilegiate" sono riconosciute ad altri Paesi; ad esempio, la ritenuta a titolo di imposta sui dividendi è pari a zero se beneficiario è una società olandese e sale al 5 per cento se trattasi di società lussemburghese che controlli più del 25 per cento del capitale della società polacca.
Transfer pricing
Nell'ambito della riforma attuata nel 2001, molta attenzione è stata posta dal legislatore polacco alla problematica dei prezzi di trasferimento fra imprese collegate e, in particolare, quando la controparte è una società non residente avente sede legale nei paesi a fiscalità privilegiata, oppure quando la controparte è una società residente che gode di particolari detrazioni o esenzioni dall'imposta sul reddito societario.
La normativa sul transfer pricing prevede la verifica della congruità dei prezzi utilizzati per le transazioni commerciali tra soggetti collegati.
Se i prezzi (interessi e royalties) non risultano conformi a quelli applicati tra soggetti indipendenti l'amministrazione finanziaria polacca può rideterminare gli utili applicando i metodi adottati dall'Ocse, e applicare al maggior reddito imponibile accertato un'aliquota dell'imposta del 50 per cento.
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (VAT)
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Polonia con la legge dell'8.1.1993 e ha sostituito l'imposta sul volume d'affari.
La Vat si applica sulle cessioni di beni e servizi, sulle importazioni ed esportazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa.
L'imposta viene determinata con un sistema analogo a quello utilizzato in Italia (nonché negli altri paesi dell'Unione europea) e incide naturalmente sul consumatore finale.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
Dividendi
La distribuzione di dividendi erogati da società soggette alla relativa imposta, è assoggettata alla ritenuta del 15 per cento sia che il beneficiario sia un residente, sia che si tratti di un non residente, salvo in quest'ultimo caso l'applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione.
Tra la Polonia e l'Italia esiste una convenzione contro la doppia imposizione che prevede l'applicazione di un'aliquota del 15 per cento.
Condizioni "privilegiate" sono riconosciute ad altri Paesi; ad esempio, la ritenuta a titolo di imposta sui dividendi è pari a zero se beneficiario è una società olandese e sale al 5 per cento se trattasi di società lussemburghese che controlli più del 25 per cento del capitale della società polacca.
Transfer pricing
Nell'ambito della riforma attuata nel 2001, molta attenzione è stata posta dal legislatore polacco alla problematica dei prezzi di trasferimento fra imprese collegate e, in particolare, quando la controparte è una società non residente avente sede legale nei paesi a fiscalità privilegiata, oppure quando la controparte è una società residente che gode di particolari detrazioni o esenzioni dall'imposta sul reddito societario.
La normativa sul transfer pricing prevede la verifica della congruità dei prezzi utilizzati per le transazioni commerciali tra soggetti collegati.
Se i prezzi (interessi e royalties) non risultano conformi a quelli applicati tra soggetti indipendenti l'amministrazione finanziaria polacca può rideterminare gli utili applicando i metodi adottati dall'Ocse, e applicare al maggior reddito imponibile accertato un'aliquota dell'imposta del 50 per cento.
L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (VAT)
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Polonia con la legge dell'8.1.1993 e ha sostituito l'imposta sul volume d'affari.
La Vat si applica sulle cessioni di beni e servizi, sulle importazioni ed esportazioni effettuate nell'esercizio dell'impresa.
L'imposta viene determinata con un sistema analogo a quello utilizzato in Italia (nonché negli altri paesi dell'Unione europea) e incide naturalmente sul consumatore finale.
Le aliquote applicate sono le seguenti:
- 22 per cento è l'aliquota ordinaria
- 7 per cento è l'aliquota applicata a particolari prodotti, quali materiali edili, materie prime per l'agricoltura, carburanti, prodotti farmaceutici, servizi di trasporto passeggeri, eccetera
- 3 per cento è l'aliquota applicata ai generi alimentari di prima necessità (latte, pesce, carne, eccetera)
- sono non imponibili ai fini Vat determinati prodotti, quali libri, stampa e le esportazioni.
La normativa Vat polacca prevede che determinate attività siano esenti dall'imposta (ad esempio, i servizi finanziari, assicurativi postali nonché la cessione di prodotti agricoli).
Esiste, poi, una forma di esenzione soggettiva; infatti, sia i residenti che i non residenti hanno l'obbligo di registrarsi come soggetti passivi d'imposta solo se il volume d'affari supera i 10mila euro. Al di sotto di tale limite non sussistono obblighi fiscali relativi alla Vat, tra i quali la determinazione dell'imposta dovuta e il relativo versamento presso l'ufficio fiscale competente.
Il versamento dell'imposta è mensile; deve essere effettuato entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto l'obbligo.
L'IMPOSTA SULLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Chiunque possiede beni immobili, sia persone fisiche che società, ha l'obbligo di versare l'imposta locale sulle proprietà immobiliari.
Tale imposta è locale nel senso che le aliquote sono fissate a livello locale, ma le stesse non possono superare i limiti stabiliti a livello nazionale dal ministero delle Finanze polacco.
L'imposta si applica con diverse aliquote che variano in considerazione della natura dell'immobile (fabbricato, terreno agricolo, eccetera), della superficie dello stesso e del suo valore fiscale al primo giorno del periodo di riferimento.
La tabella che segue indica le aliquote massime applicabili all'1.1.2003 per metro quadro a ciascuna categoria di immobile.
L'IMPOSTA DI REGISTRO
Si applica in caso di esercizio di una delle attività commerciali indicate nella legge sull'imposta di registro.
Per il versamento dell'imposta sono solidalmente responsabili entrambi i contraenti.
Nei contratti più diffusi sono applicate le seguenti aliquote:
Esiste, poi, una forma di esenzione soggettiva; infatti, sia i residenti che i non residenti hanno l'obbligo di registrarsi come soggetti passivi d'imposta solo se il volume d'affari supera i 10mila euro. Al di sotto di tale limite non sussistono obblighi fiscali relativi alla Vat, tra i quali la determinazione dell'imposta dovuta e il relativo versamento presso l'ufficio fiscale competente.
Il versamento dell'imposta è mensile; deve essere effettuato entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello in cui è sorto l'obbligo.
L'IMPOSTA SULLA PROPRIETA' IMMOBILIARE
Chiunque possiede beni immobili, sia persone fisiche che società, ha l'obbligo di versare l'imposta locale sulle proprietà immobiliari.
Tale imposta è locale nel senso che le aliquote sono fissate a livello locale, ma le stesse non possono superare i limiti stabiliti a livello nazionale dal ministero delle Finanze polacco.
L'imposta si applica con diverse aliquote che variano in considerazione della natura dell'immobile (fabbricato, terreno agricolo, eccetera), della superficie dello stesso e del suo valore fiscale al primo giorno del periodo di riferimento.
La tabella che segue indica le aliquote massime applicabili all'1.1.2003 per metro quadro a ciascuna categoria di immobile.
| CATEGORIA DI IMMOBILE | ALIQUOTE MASSIME APPLICABILI |
| Case di abitazione | 0,51 PLZ per metro quadro |
| Edifici commerciali | 17,31 PLZ per metro quadro |
| Altri edifici | 5,78 PLZ per metro quadro |
| Installazioni fisse | 2% del valore dell'installazione |
| Terreni utilizzati per attività economiche | 0,62 PLZ per metro quadro |
| Altri terreni | 0,30 PLZ per metro quadro |
L'IMPOSTA DI REGISTRO
Si applica in caso di esercizio di una delle attività commerciali indicate nella legge sull'imposta di registro.
Per il versamento dell'imposta sono solidalmente responsabili entrambi i contraenti.
Nei contratti più diffusi sono applicate le seguenti aliquote:
- 5 per cento nella vendita dei terreni (l'imposta è dovuta anche da un soggetto passivo Vat, atteso che la vendita di terreni in Polonia è sempre esente Vat)
- 2 per cento sul trasferimento di beni mobili e diritti di proprietà.
ACCISE
La tassa sul consumo è stata introdotta, come la Vat, nel 1993 e colpisce l'importazione di beni quali carburanti, tabacchi, alcolici, armi, gas, attrezzature elettroniche di qualità, videocamere, eccetera.
La misura di quest'imposta è in continua evoluzione anche in considerazione della necessità di adeguarsi agli standard comunitari.
A tal fine, sono state aumentate le aliquote delle accise su diversi prodotti, quali alcolici, birra, vino, carburanti e prodotti del tabacco.
Generalizzando, si può affermare che le aliquote variano tra il 25 per cento del valore di vendita del bene e il 46 per cento del valore doganale.
La tassa sul consumo è stata introdotta, come la Vat, nel 1993 e colpisce l'importazione di beni quali carburanti, tabacchi, alcolici, armi, gas, attrezzature elettroniche di qualità, videocamere, eccetera.
La misura di quest'imposta è in continua evoluzione anche in considerazione della necessità di adeguarsi agli standard comunitari.
A tal fine, sono state aumentate le aliquote delle accise su diversi prodotti, quali alcolici, birra, vino, carburanti e prodotti del tabacco.
Generalizzando, si può affermare che le aliquote variano tra il 25 per cento del valore di vendita del bene e il 46 per cento del valore doganale.
Anna Elisabetta Magarelli
Lanfranco Spinelli
pubblicato Venerdì 11 Giugno 2004
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