Dal mondo
Lussemburgo, una circolare ad hoc
per finanziamenti infragruppo
Pubblicato un documento di prassi con indicazioni sul transfer pricing e sul rispetto del principio di libera concorrenza
cartina lussemburgo

Il 28 gennaio 2011 l'Amministrazione fiscale ha emesso la circolare L.I.R. 164/2 "Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe" che fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale da riservare ai finanziamenti infragruppo transnazionali, ed è specificatamente rivolta a quelle che esercitano prevalentemente attività di finanziamento nei confronti di imprese associate.

I soggetti e l'oggetto della disciplina
Facendo riferimento all'articolo 9, paragrafi 1 (a) ed 1 (b), del Modello di Convenzione fiscale Ocse,  due imprese  vengono considerate associate (presupposto soggettivo del transfer pricing) se una di essa partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale dell'altra o se le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di entrambe le imprese.
La circolare fa rientrare nell'alveo di finanziamenti  infragruppo qualsiasi attività consistente nella concessioni di prestiti o di anticipazioni a favore di imprese associate, anche rifinanziata per mezzo di emissioni o offerte pubbliche, prestiti privati, prestiti bancari, anticipazioni. 

Riferimenti normativi
Il riferimento normativo della disciplina del transfer pricing è l'articolo 164 del L.I.R, che esprime nel diritto interno, come indicato esplicitamente nella circolare, il principio di libera concorrenza, di cui all'articolo 9 del Modello di Convenzione fiscale dell'Ocse (L'article 164, alinéa 3 L.I.R,…omissis…consacre le principe de pleine concurrence en droit interne).
Per l'interpretazione ed applicazione dell'arm's length principle, la circolare, così come il Commentario all'art. 9 del Modello OCSE, rimanda alle Direttive OCSE sui prezzi di trasferimento (Pour assurer l'application de ce principe, l'OCDE a élaboré des lignes directrices, régulièrement mises à jour, destinées à être observées aussi bien par les entreprises multinationales que par les administrations fiscales dans le cadre de l'établissement des prix de transfert entre entreprises associées effectuant des transactions transfrontalières).
In particolare, trattandosi di servizi infragruppo (finanziari) si potrà farà riferimento al capitolo VII delle direttive.
In estrema sintesi, il primo passaggio consiste nel verificare se in circostanze comparabili una impresa indipendente sarebbe stata disposta a pagare un'altra impresa indipendente per l'effettuazione della attività (nel caso specifico un servizio finanziario) o l'avrebbe svolta al proprio interno. In secondo luogo, soddisfatti i presupposti del primo passaggio, si dovrà appurare se l'ammontare del pagamento rispetta il principio di libera concorrenza.

Il ruolo dell'analisi di comparabilità
In altre parole, facendo ricorso alla analisi di comparabilità sulla base dei cosiddetti cinque fattori della comparabilità (caratteristiche di beni o servizi, analisi funzionale compresi rischi assunti e asset impiegati, condizioni contrattuali, economiche, strategie commerciali), va verificato che il "prezzo" della transazione rappresenti l'ammontare che sarebbe stato accettato tra imprese indipendenti in circostanze comparabili.
Indicazioni per la determinazione del prezzo di libera concorrenza
Le funzioni svolte dalla finanziaria di un gruppo multinazionale, secondo la circolare, sono simili a quelle svolte da istituti finanziari indipendenti soggetti alla vigilanza della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Di conseguenza, la determinazione del prezzo di libera concorrenza dovrebbe basarsi sulla remunerazione conseguita da questi istituti di credito in transazioni comparabili.
Prima di concedere un prestito o una anticipazione di fondi, gli istituti finanziari effettuano una analisi del rischio finanziario, che comprende l'analisi delle garanzie, della durata, del settore in cui il mutuatario opera e del rischio strutturale valutato anche in base al rating elaborato da agenzie indipendenti. In sintesi, il rischio di credito viene determinato sulla base delle condizioni contrattuali dell'operazione e dei risultati dell'analisi del rischio.
Nel caso in cui siano rilasciate garanzie da una società del gruppo, la circolare precisa che, in linea di principio, il garante deve ricevere una remunerazione che non dovrebbe essere inferiore al costo che esso ha sostenuto per la concessione della garanzia.
La circolare indica altresì che, sulla base dei fatti e delle circostanze di ogni singolo caso, andrebbe verificato che la società finanziaria del gruppo disponga di capitale proprio sufficiente per assumere i rischi specifici connessi all'operazione di finanziamento.
In generale, viene affermato che la società finanziaria potrà assumere il rischio di credito se il capitale proprio è pari almeno all'1% del valore nominale del credito concesso o a 2 milioni di euro.

Demande de renseignements
Il contribuente può interpellare l'Administration des contributions directes, esponendo la fattispecie concreta di finanziamento infragruppo, allegando all'istanza le informazioni e i dati richiesti dalla circolare 164/2. La decisione non potrà vincolare l'Amministrazione per un periodo superiore a 5 anni, ma potrà essere eventualmente rinnovata su richiesta del contribuente.
 

Alessandro Denaro
pubblicato Giovedì 10 Marzo 2011

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