Dal mondo
Lussemburgo, sul marchio di fabbrica data di registrazione out
Una circolare del Fisco chiarisce in dettaglio le modalità per accedere al regime di esenzione parziale
cartina del lussemburgo

Il documento di prassi fornisce chiarimenti sul regime di esenzione parziale introdotto dal 1° gennaio 2008 (articolo 50 bis Lir). Lo scorso 5 marzo l'Amministrazione fiscale del Lussemburgo ha diramato una circolare che fornisce chiarimenti sul regime di esenzione parziale relativo alla proprietà intellettuale introdotto dal 1° gennaio 2008 (articolo 50 bis Lir). Il regime di recente istituzione accorda una esenzione fiscale dell'80% sia sui capital gain che sul reddito netto (definito dalla stessa norma come differenza tra le royalty lorde e le spese ad esse direttamente riferibili) che derivano dalla cessione o sfruttamento di marchi, brevetti, progetti, modelli e del software copyright,  acquisiti o sviluppati dopo il 31 dicembre 2007. Inoltre, dal 1° gennaio 2009 l'accesso al regime è stato esteso anche ai nomi a dominio (essenzialmente l'indirizzo di un sito web). La circolare si sofferma, in particolare, sulla natura degli intangibles qualificabili per l'esenzione, sulle condizioni necessarie per fruire dell'agevolazione e sul procedimento di calcolo con alcune esemplificazioni.

Alcuni chiarimenti della circolare
Nella maggior parte dei casi, la data di creazione del diritto immateriale può esser fatta coincidere con la data di deposito della richiesta di registrazione. Ciò nonostante, la circolare chiarisce che, qualora la registrazione sia successiva alla commercializzazione del prodotto o del servizio protetto da trademark, l'amministrazione fiscale, ai fini dell'applicazione del regime speciale di esenzione parziale, non può accettare come data di creazione del diritto immateriale la data di deposito della richiesta di registrazione.
L'esenzione non viene concessa sui diritti acquisiti tramite cessioni infragruppo. Sono considerate tali, ai fini dell'accesso al regime, le transazioni nelle quali l'impresa cedente detiene una partecipazione al capitale dell'impresa cessionaria uguale o superiore al 10% o, viceversa, in cui l'impresa cessionaria detiene il 10% del capitale dell'impresa cedente. La stessa limitazione è imposta nel caso in cui una terza società possieda una quota del 10% del capitale dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria. Nessuna limitazione all'accesso al regime di esenzione è, invece, prevista se il diritto immateriale viene acquisito da un socio persona fisica, a prescindere dalla quota partecipativa da quest'ultimo detenuta.

Il diritto d'autore sul software e sui nomi a dominio
Per quel che concerne il diritto d'autore sul software, la circolare precisa che il software deve essere originale; in altre parole deve rappresentare una creazione intellettuale dell'autore, circostanza che  comporta una analisi del codice sorgente del programma ("Pour qu'une oeuvre littéraire ou artistique, et par conséquent un programme d'ordinateur, soit protégée par le droit d'auteur, il faut qu'il s'agisse d'une oeuvre originale, c'est-à-dire d'une création intellectuelle propre à son auteur et qu'elle ait pris forme").

I brevetti, i marchi di fabbrica, i disegni ed i modelli
Ai sensi dell'articolo 4 della legge del 20 luglio 1992, una invenzione, per essere brevettabile, deve possedere tre fondamentali caratteristiche: la novità, deve aver implicato un'attività inventiva e deve essere suscettibile di applicazione industriale. La protezione dei brevetti in Lussemburgo può essere ottenuta secondo tre diverse procedure amministrative:
- il brevetto nazionale lussemburghese;
- il brevetto europeo, secondo le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973;
- il brevetto internazionale secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 9 giugno 1970.

La protezione conferita ai brevetti dalla legge lussemburghese è identica nei tre casi; ciò che differisce è, per contro, il procedimento che, nel caso del brevetto lussemburghese, è puramente formale (si parla in questo caso di un semplice "certificat de dépôt").

La disciplina del marchio di fabbrica
La materia del marchio di fabbrica è disciplinata dalla Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale firmata a L'Aia il 25 febbraio 2005 ed approvata con legge il 16  Maggio 2006. Per il procedimento di registrazione è stata assegnata competenza unica all'ufficio del Benelux. La questione più interessante che la circolare pone in evidenza consiste nella esplicita previsione della possibilità di godere del regime di parziale esenzione anche per i marchi riferibili ai servizi e non solo ai prodotti.
 

Alessandro Denaro
pubblicato Giovedì 1 Ottobre 2009

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