in perfetto stile Ocse
Garantire un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui il reddito viene prodotto e quello di residenza del beneficiario, evitare la doppia imposizione e la doppia non tassazione, prevenire l'evasione fiscale. Questi i principali obiettivi dell'accordo fiscal-finanziario sottoscritto di recente a La Valletta tra la Repubblica di Malta e lo Stato del Bahrain. L'intesa, suggellata dai ministri delle Finanze dei due Paesi, è finalizzata a facilitare l'interscambio commerciale e gli investimenti e segue il modello di convenzione elaborato dall'Ocse.
Le caratteristiche dell'intesa
L'accordo sulle doppie imposizioni prevede soluzioni vantaggiose per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali. Nell'accordo è stata concordata una collaborazione per lo scambio di informazioni fiscali secondo gli standard definiti a livello internazionale dall'Ocse. Questi standard, attraverso formulazioni di largo consenso, comprendono tutte le disposizioni contenute nel Model Tax Convention che facilitano le negoziazioni. Mentre il Bahrain ha completato un totale di 29 Cdi sino ad oggi, di cui circa 20 sono già efficaci, per Malta il nuovo accordo è il diciottesimo dei trattati firmati secondo lo standard Ocse. Proprio di recente il Parlamento italiano ha dato il via libera alla ratifica ed esecuzione dell'accordo fiscale con il governo maltese. Si tratta di un protocollo all'accordo del 1981, ratificato con la legge n. 304 del 1983, sulle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
Fiscalità e non soltanto
I temi principali del colloquio tra i ministri che hanno suggellato l'intesa hanno anche riguardato i negoziati in corso tra il consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo arabo e l'Unione europea per rafforzare le relazioni commerciali e un accordo di libero scambio. Il valore degli scambi commerciali tra Malta e i principali Paesi dell'area del Golfo ha superato tra il 2004 e il 2009 i 45,7 milioni di euro. L'interscambio commerciale ha riguardato principalmente prodotti alimentari, materie plastiche e apparecchi meccanici.
Il contenuto delle Cdi
Le convenzioni sulla doppia imposizione recentemente sottoscritte prevedono che gli scambi di informazioni avvengano su domanda specifica. Sono quindi esclusi gli scambi automatici o spontanei di informazioni e, in base a quanto indicato nell'articolo 26 del Model Tax Convention, i dati possono essere scambiati per mettere in pratica i termini del trattato bilaterale o la legislazione nazionale tributaria del Paese firmatario.
Il manuale Ocse sulle richieste di informazioni
Informazioni e ragioni della richiesta, origine dell'indagine, motivazioni alla base della domanda, prove per valutare che le informazioni siano state cercate nel territorio del richiedente, notizie esaustive per identificare persone e società, nome, cognome, indirizzo e codice fiscale dell'intermediario nel caso in cui la richiesta di informazioni riguardi transazioni effettuate per il suo tramite. Sono soltanto alcune delle indicazioni contenute nel manuale dell'Ocse che spiega nel dettaglio cosa debba essere compreso in una richiesta.
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