Dal mondo
Ocse: gli assett intangibili
vigilati "speciali"
Dal 2 luglio al via il progetto di revisione di due nuovi capitoli delle linee guida sul transfer pricing del 1995

Lo scorso 2 luglio l'Ocse ha annunciato l'avvio di un nuovo progetto finalizzato ad aggiornare i capitoli VI (Osservazioni specifiche relative ai beni immateriali) e VIII (Cost contribution arrangements) delle Transfer Pricing Guidelines del 1995.
Il progetto si inserisce nella più ampia revisione delle linee guida in tema di prezzi di trasferimento del 1995, culminata con l'emanazione, lo scorso 22 luglio, delle nuove linee guida che comprendono le versioni aggiornate dei capitoli I (The arm's length principle - Il principio di libera concorrenza), II (Transfer pricing methods - metodi per la determinazione del transfer pricing), III (Comparability analysis - analisi di comparabilità) e del nuovo capitolo IX (Transfer Pricing aspects of business restructurings - aspetti relativi alle operazioni di riorganizzazione aziendale).

La determinazione dell'arm's length principle
L'Organizzazione con sede a Parigi dedica l'intero capitolo VI delle linee guida alla determinazione dell'arm's length principle per le transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali. "Il termine "bene immateriale" comprende i diritti per l'utilizzo di beni industriali (come brevetti, marchi di fabbrica, denominazioni commerciali, disegni o modelli) nonché i diritti di proprietà letteraria ed artistica, e di proprietà intellettuale come il know-how e i segreti industriali e commerciali".

La distinzione tra beni immateriali
Le linee guida stabiliscono, in particolare, una distinzione tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di marketing. Secondo la definizione proposta dall'Ocse "i beni immateriali commerciali includono i brevetti, il know-how, i disegni e i modelli utilizzati per la produzione di un bene o la prestazione di un servizio, nonché i beni immateriali che costituiscono essi stessi dei beni d'impresa, trasferiti ai clienti o utilizzati nella gestione d'impresa (ad esempio il software)".
Invece "i beni immateriali di marketing includono i marchi di fabbrica e le denominazioni commerciali che favoriscono lo sfruttamento commerciale di un prodotto o di un servizio, la clientela, i canali di distribuzione, nonché le denominazioni, i simboli o i disegni unici con un rilevante valore promozionale per il prodotto in questione… il valore dei beni immateriali di marketing dipende da numerosi elementi, come la notorietà e la credibilità della denominazione commerciale o del marchio di fabbrica favoriti dalla qualità dei beni e dei servizi forniti in passato con quella denominazione o quel marchio, il livello del controllo di qualità e della R&S, la distribuzione e la disponibilità di beni e servizi commercializzati, l'entità e l'esito positivo delle spese di promozione destinate a far conoscere i beni o i servizi a potenziali clienti, (…) il valore del mercato al quale i beni immateriali di marketing consentiranno l'accesso e la natura di qualsiasi diritto conferito a tali beni dalla legge".

Brevetti e marchi di fabbrica
Le differenze che esistono tra beni immateriali commerciali e beni immateriali di marketing possono essere colte attraverso la diversità tra brevetti e marchi di fabbrica: "i brevetti riguardano essenzialmente la produzione di beni (che possono essere venduti o utilizzati in connessione alla prestazione di servizi) mentre i marchi vengono utilizzati per la promozione della vendita di beni e servizi".
A differenza di quanto fatto in altre occasioni (ci si riferisce in particolare alle consultazioni pubbliche relative all'utilizzo dei metodi reddituali, all'analisi di comparabilità e alla revisione dei capitoli I-III delle linee guida) non è stato emanato alcun draft for discussion ma sono state proposte le seguenti issues:

  • identificazione degli aspetti più significativi relativi alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento per gli intangibili riscontrati nella pratica;
  • lacune esistenti nelle raccomandazioni contenute nel capitolo VI delle Guidelines;
  • aree in cui è auspicabile un intervento dell'Ocse;
  • identificazione dell'output finale da parte dell'Ocse.

Tutti i commenti pervenuti sono consultabili al sito e saranno oggetto di discussione da parte del Working Party n. 6 del Committee on Fiscal Affairs dell'Ocse nel corso del meeting di novembre.
 

Diletta Fuxa
pubblicato Giovedì 28 Ottobre 2010

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