Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Dal mondo
A San Marino, l’antiriciclaggio tra normativa interna ed europea
Il recepimento della direttiva comunitaria segue in ordine temporale una serie di norme approvate per prevenire e contrastare il fenomeno
Prima della legge n. 92/2008 di recepimento della direttiva comunitaria antiriciclaggio, la Repubblica di San Marino, con il decreto n. 71 del 29 maggio 1996 e la legge n. 123 del 15 dicembre 1998, aveva emanato una prima serie di norme con cui è stato introdotto il reato di “riciclaggio”. Prima della recente legge n. 92/2008 di recepimento della direttiva comunitaria antiriciclaggio la Repubblica di San Marino, con il decreto n. 71 del 29 maggio 1996 e con la legge n. 123 del 15 dicembre 1998, aveva emanato una prima serie di norme finalizzate alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Con tali atti normativi è stato introdotto nel codice penale il reato di “riciclaggio” e limitato l’uso del contante e dei titoli al portatore. Inoltre sono disciplinati gli obblighi degli intermediari bancari e finanziari di identificare e registrare la clientela, le operazioni e segnalare fatti che possono costituire riciclaggio.
La legge n. 28/2004
Come si è detto con la legge n. 28/2004, la Repubblica di San Marino ha esteso gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione anche ad altri soggetti, tra cui avvocati e notai, commercialisti, ragionieri, società di revisioni ed altri soggetti che svolgono specifiche attività così come previsto dagli standard internazionali. Per contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, con la stessa legge, sono state introdotti l’illecito di “associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale”, la circostanza aggravante della “finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale” e sono state varate misure investigative speciali nei procedimenti relativi al riciclaggio o a reati di terrorismo. Inoltre, con delibera n. 5 del novembre 2001, il Congresso di Stato ha recepito il contenuto delle risoluzioni del Comitato di Sicurezza Onu in materia di contrasto del terrorismo internazionale e attraverso l’autorità di Vigilanza, il Congresso di Stato effettua un continuo monitoraggio sugli intermediari bancari e finanziari a cui invia la lista dei soggetti indicati nelle liste delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dell’Unione europea.
La Ue e le distorsioni nella tassazione dei redditi da risparmio
Nell´ambito della normativa tributaria destinata alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea si è dotata di strumenti giuridici per attenuare le distorsioni presenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Tali redditi, com’è noto, sono imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea ma, a causa della libera circolazione dei capitali (articoli 56-60 del Trattato) e, in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, attualmente i residenti degli Stati membri hanno possibilità di evitare, nel proprio Stato di residenza, la tassazione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questo comportamento produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno e, favorendo l´evasione dei redditi da risparmio, si ripercuote negativamente sui redditi caratterizzati, per fisiologia propria, da scarsa mobilità, quali quelli da lavoro. La situazione, dunque, non desta preoccupazione soltanto per gli aspetti fiscali e di lotta alla criminalità organizzata ma manifesta ripercussioni negative anche sul mercato del lavoro. Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l´applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la Comunità europea ha intensificato i propri interventi normativi diretti a prevenire e contrastare riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Le nuove direttive comunitarie
Un primo intervento efficace è da rinvenire nella direttiva del Consiglio del 3 giugno 2003 n. 2003/48/CE. La direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli Ecofin del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguardava la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri e, nel contempo, la realizzazione di negoziati e un compromesso normativo che permette ai singoli stati membri di poter scegliere fra l’applicazione di una ritenuta o la comunicazione delle informazioni sui beneficiari economici dei redditi allo Stato di residenza. La direttiva n. 2003/48/CE aveva previsto che 22 Paesi membri della Ue e 4 Stati non Ue (Anguilla, Aruba, Isole Cayman e Monserrat) avrebbero dovuto far adottare agli intermediari finanziari procedure interne dirette a rendere alle rispettive Amministrazioni finanziarie le informazioni riguardanti gli interessi percepiti da clienti non residenti che dovranno essere scambiate automaticamente.
Gli interventi attuati dalla Repubblica di San Marino
Le iniziative di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo nella Repubblica di San Marino. In attuazione della direttiva la Repubblica di San Marino ha aderito, insieme a Svizzera, Liechtenstein, Monaco ed Andorra, ai negoziati tesi a garantire uno scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti degli interessi recependo, così facendo, il modello di convenzione Ocse nel quale vengono definite le informazioni minime che le banche sono tenute a comunicare ossia: identità del beneficiario effettivo; residenza del beneficiario effettivo; nome (o denominazione) dell’agente pagatore; numero del conto del beneficiario effettivo (o in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi); informazioni relative al pagamento degli interessi. Procedendo in tale indirizzo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, la Repubblica di San Marino ha, nel corso degli anni successivi, perfezionato la propria legislazione e regolamentazione fondandola su principi e raccomandazioni contenuti nei principali standard internazionali. In particolare la Banca centrale ha costituito il Servizio antiriciclaggio (la Financial Intelligence Unit (FIU) con la funzione di: accogliere le segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti segnalanti, analizzare, valutare le stesse e qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inoltrarle all' autorità giudiziaria; vigilare i soggetti segnalanti sugli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; partecipare alle iniziative del comitato Moneyval (di cui è membro) del consiglio d’Europa.
L’adesione di San Marino alle convenzioni internazionali
La legge 28/2004, in particolare, ha assegnato al Servizio antiriciclaggio il potere di congelare oppure bloccare temporaneamente i capitali o altre risorse finanziarie o beni presso intermediari finanziari (in presenza di gravi e convergenti indizi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) ed ha previsto che gli Intermediari finanziari devono aggiornare la lista dei soggetti e delle entità e verificare dette liste con i propri clienti. La politica legislativa sanmarinese, fondandosi sul riconoscimento che la conformità della legislazione agli standard internazionali di riferimento costituisce un requisito essenziale per il proprio accreditamento internazionale come piazza finanziaria, si è consolidata anche mediante l’adesione ad una pluralità di convenzioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. San Marino ha, infatti, aderito nell’ambito delle Nazioni Unite, alla Convenzione di Vienna del 1988 sul traffico di stupefacenti e alla Convenzione sulla repressione del finanziamento del Terrorismo del 1999 e, in sede di Consiglio d’Europa, ha aderito alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio del 1990 e alla Convenzione di Varsavia del 2005 sulla prevenzione del riciclaggio, del terrorismo e del suo finanziamento. Particolarmente significativa per i riflessi positivi che ne sono derivati è stata, inoltre, la sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi protocolli aggiuntivi, nonché la Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000. Le direttive appena citate rappresentano un riferimento miliare in materia anche perché contengono specifiche disposizioni sui c.d. Paesi Terzi, ossia i Paesi che, come la Repubblica di San Marino, non fanno parte né dell’Unione europea né del GAFI. In particolare la direttiva 60/2005 impone requisiti di “conformità” tra Paesi membri e Paesi terzi, al cui rispetto è condizionata l’attività dei soggetti finanziari comunitari con i soggetti insediati in altri Paesi.
Prima della legge n. 92/2008 di recepimento della direttiva comunitaria antiriciclaggio, la Repubblica di San Marino, con il decreto n. 71 del 29 maggio 1996 e la legge n. 123 del 15 dicembre 1998, aveva emanato una prima serie di norme con cui è stato introdotto il reato di “riciclaggio”. Prima della recente legge n. 92/2008 di recepimento della direttiva comunitaria antiriciclaggio la Repubblica di San Marino, con il decreto n. 71 del 29 maggio 1996 e con la legge n. 123 del 15 dicembre 1998, aveva emanato una prima serie di norme finalizzate alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio. Con tali atti normativi è stato introdotto nel codice penale il reato di “riciclaggio” e limitato l’uso del contante e dei titoli al portatore. Inoltre sono disciplinati gli obblighi degli intermediari bancari e finanziari di identificare e registrare la clientela, le operazioni e segnalare fatti che possono costituire riciclaggio. La legge n. 28/2004
Come si è detto con la legge n. 28/2004, la Repubblica di San Marino ha esteso gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione anche ad altri soggetti, tra cui avvocati e notai, commercialisti, ragionieri, società di revisioni ed altri soggetti che svolgono specifiche attività così come previsto dagli standard internazionali. Per contrastare il terrorismo e il suo finanziamento, con la stessa legge, sono state introdotti l’illecito di “associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale”, la circostanza aggravante della “finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine costituzionale” e sono state varate misure investigative speciali nei procedimenti relativi al riciclaggio o a reati di terrorismo. Inoltre, con delibera n. 5 del novembre 2001, il Congresso di Stato ha recepito il contenuto delle risoluzioni del Comitato di Sicurezza Onu in materia di contrasto del terrorismo internazionale e attraverso l’autorità di Vigilanza, il Congresso di Stato effettua un continuo monitoraggio sugli intermediari bancari e finanziari a cui invia la lista dei soggetti indicati nelle liste delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dell’Unione europea.
La Ue e le distorsioni nella tassazione dei redditi da risparmio
Nell´ambito della normativa tributaria destinata alla lotta contro la concorrenza fiscale dannosa, la Comunità europea si è dotata di strumenti giuridici per attenuare le distorsioni presenti nell’effettiva tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Tali redditi, com’è noto, sono imponibili per i residenti di tutti gli Stati membri dell’Unione europea ma, a causa della libera circolazione dei capitali (articoli 56-60 del Trattato) e, in mancanza di un coordinamento dei regimi tributari nazionali in materia di imposizione sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, attualmente i residenti degli Stati membri hanno possibilità di evitare, nel proprio Stato di residenza, la tassazione sugli interessi percepiti in un altro Stato membro. Questo comportamento produce, nei movimenti di capitali fra Stati membri, distorsioni incompatibili con il mercato interno e, favorendo l´evasione dei redditi da risparmio, si ripercuote negativamente sui redditi caratterizzati, per fisiologia propria, da scarsa mobilità, quali quelli da lavoro. La situazione, dunque, non desta preoccupazione soltanto per gli aspetti fiscali e di lotta alla criminalità organizzata ma manifesta ripercussioni negative anche sul mercato del lavoro. Dopo il fallimento della proposta di direttiva del 1998, che, per ovviare a questi ostacoli, suggeriva di lasciare agli Stati membri la scelta tra lo scambio delle informazioni bancarie o l´applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte, la Comunità europea ha intensificato i propri interventi normativi diretti a prevenire e contrastare riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Le nuove direttive comunitarie
Un primo intervento efficace è da rinvenire nella direttiva del Consiglio del 3 giugno 2003 n. 2003/48/CE. La direttiva si basa sull’accordo raggiunto al Consiglio europeo di Feira del 19 e del 20 giugno 2000 e ai successivi Consigli Ecofin del 26 e del 27 novembre 2000, del 13 dicembre 2001 e del 21 gennaio 2003. Tale accordo riguardava la realizzazione di uno scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri e, nel contempo, la realizzazione di negoziati e un compromesso normativo che permette ai singoli stati membri di poter scegliere fra l’applicazione di una ritenuta o la comunicazione delle informazioni sui beneficiari economici dei redditi allo Stato di residenza. La direttiva n. 2003/48/CE aveva previsto che 22 Paesi membri della Ue e 4 Stati non Ue (Anguilla, Aruba, Isole Cayman e Monserrat) avrebbero dovuto far adottare agli intermediari finanziari procedure interne dirette a rendere alle rispettive Amministrazioni finanziarie le informazioni riguardanti gli interessi percepiti da clienti non residenti che dovranno essere scambiate automaticamente.
Gli interventi attuati dalla Repubblica di San Marino
Le iniziative di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo nella Repubblica di San Marino. In attuazione della direttiva la Repubblica di San Marino ha aderito, insieme a Svizzera, Liechtenstein, Monaco ed Andorra, ai negoziati tesi a garantire uno scambio di informazioni a richiesta sui pagamenti degli interessi recependo, così facendo, il modello di convenzione Ocse nel quale vengono definite le informazioni minime che le banche sono tenute a comunicare ossia: identità del beneficiario effettivo; residenza del beneficiario effettivo; nome (o denominazione) dell’agente pagatore; numero del conto del beneficiario effettivo (o in assenza di tale riferimento, l’identificazione del credito che produce gli interessi); informazioni relative al pagamento degli interessi. Procedendo in tale indirizzo di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, la Repubblica di San Marino ha, nel corso degli anni successivi, perfezionato la propria legislazione e regolamentazione fondandola su principi e raccomandazioni contenuti nei principali standard internazionali. In particolare la Banca centrale ha costituito il Servizio antiriciclaggio (la Financial Intelligence Unit (FIU) con la funzione di: accogliere le segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti segnalanti, analizzare, valutare le stesse e qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, inoltrarle all' autorità giudiziaria; vigilare i soggetti segnalanti sugli obblighi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo; partecipare alle iniziative del comitato Moneyval (di cui è membro) del consiglio d’Europa.
L’adesione di San Marino alle convenzioni internazionali
La legge 28/2004, in particolare, ha assegnato al Servizio antiriciclaggio il potere di congelare oppure bloccare temporaneamente i capitali o altre risorse finanziarie o beni presso intermediari finanziari (in presenza di gravi e convergenti indizi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo) ed ha previsto che gli Intermediari finanziari devono aggiornare la lista dei soggetti e delle entità e verificare dette liste con i propri clienti. La politica legislativa sanmarinese, fondandosi sul riconoscimento che la conformità della legislazione agli standard internazionali di riferimento costituisce un requisito essenziale per il proprio accreditamento internazionale come piazza finanziaria, si è consolidata anche mediante l’adesione ad una pluralità di convenzioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. San Marino ha, infatti, aderito nell’ambito delle Nazioni Unite, alla Convenzione di Vienna del 1988 sul traffico di stupefacenti e alla Convenzione sulla repressione del finanziamento del Terrorismo del 1999 e, in sede di Consiglio d’Europa, ha aderito alla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio del 1990 e alla Convenzione di Varsavia del 2005 sulla prevenzione del riciclaggio, del terrorismo e del suo finanziamento. Particolarmente significativa per i riflessi positivi che ne sono derivati è stata, inoltre, la sottoscrizione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi protocolli aggiuntivi, nonché la Convenzione di Palermo del 15 dicembre 2000. Le direttive appena citate rappresentano un riferimento miliare in materia anche perché contengono specifiche disposizioni sui c.d. Paesi Terzi, ossia i Paesi che, come la Repubblica di San Marino, non fanno parte né dell’Unione europea né del GAFI. In particolare la direttiva 60/2005 impone requisiti di “conformità” tra Paesi membri e Paesi terzi, al cui rispetto è condizionata l’attività dei soggetti finanziari comunitari con i soggetti insediati in altri Paesi.
Antonina Giordano
pubblicato Sabato 2 Agosto 2008
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