sullo scambio informazioni
La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, abrogando la precedente in materia (direttiva 77/799/CEE), prevede norme più chiare e precise che disciplinano la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri. L'obiettivo è stabilire, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di informazioni, un ambito di applicazione più ampio della cooperazione amministrativa tra gli Stati. In particolare, la nuova direttiva Ue mira a rendere possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'Unione, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici, inclusi non soltanto gli istituti tradizionali come trust, fondazioni e fondi di investimento ma anche eventuali nuovi strumenti che possano essere creati dai contribuenti negli Stati membri.
L'ambito di riferimento, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, dei dazi doganali e delle accise contemplate da altre normative dell'Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri, concerne le imposte di qualsiasi tipo riscosse, da o per conto di uno Stato membro, o dalle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.
I punti salienti della direttiva
Le principali indicazioni in tema di scambio di informazioni tra gli Stati sono contenute negli articoli dal n. 5 fino al n. 24 della direttiva. Nel dettaglio, gli articoli dal 5 al 7 disciplinano la procedura relativa allo scambio di informazioni su richiesta, prevedendo che l'autorità interpellata trasmetta all'autorità richiedente le informazioni previste di cui sia in possesso o che ottenga a seguito di un'indagine amministrativa. L'autorità interpellata dovrà comunicare le informazioni richieste al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta.
Di rilievo è poi la disciplina che la direttiva fornisce in merito allo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati. L'articolo 8, dispone, se così possiamo definirli, alcuni ambiti, in base ai quali, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta dal primo gennaio 2014, riguardanti i residenti in altro Stato membro, dovranno necessariamente essere oggetto di comunicazione.
In particolare: la lettera a) dell'articolo individua tra le categorie specifiche di reddito e di capitale, oggetto di informazioni necessarie, i redditi da lavoro, i compensi per dirigenti sono invece previsti alla lettera b), seguono i prodotti di assicurazione sulla vita, non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni e misure analoghe, le pensioni, le proprietà e i redditi immobiliari. La comunicazione di informazioni relative a tali categorie di reddito avrà luogo almeno una volta all'anno ed entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro, durante il quale le informazioni siano state rese disponibili.
Lo scambio spontaneo di informazioni
Laddove uno Stato membro non sia tenuto allo scambio di informazioni obbligatorio, vi è tuttavia la possibilità dello scambio spontaneo di informazioni. Nell'articolo 9, infatti, si legge che quest'ultima possa avvenire nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato abbia fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro, ovvero nell'ipotesi in cui un contribuente ottenga in uno Stato membro una riduzione o un esonero d'imposta, che dovrebbe comportare un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta in altro Stato membro, oppure, nell'ulteriore ipotesi in cui le relazioni d'affari fra un contribuente di uno Stato membro ed un contribuente di altro Stato membro siano svolte attraverso uno o più paesi, in modo tale da comportare una diminuzione di imposta nell'uno o nell'altro Stato o in entrambi. Stessa possibilità è prevista, inoltre, qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione d'imposta, che risulta da trasferimenti fittizi di utili all'interno di gruppi d'imprese, ovvero nel caso che in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente di altro Stato membro, siano raccolte informazioni che possano essere utili per l'accertamento dell'imposta in altro Stato membro.
Le richieste di informazioni e di indagini amministrative, come pure le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto saranno trasmesse, per quanto possibile, mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione.
Lo scambio di informazioni con i Paesi terzi
Si prevede infine, la possibilità di scambio di informazioni con i Paesi terzi. L'articolo 24 dispone al riguardo, che l'autorità competente di uno Stato membro che riceve da un Paese terzo informazioni, prevedibilmente pertinenti per l'amministrazione e relative alle imposte oggetto della direttiva, possa, a condizione che ciò sia consentito ai sensi di un accordo con tale Paese terzo, trasmettere tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, per le quali tali informazioni possano essere utili e ad ogni autorità richiedente. A loro volta, le autorità competenti potranno trasmettere a un Paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a Paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della direttiva, purché sia soddisfatta una duplice condizione: l'autorità competente dello Stato membro da cui proviene l'informazione abbia consentito tale comunicazione e il Paese terzo interessato si sia impegnato a fornire la cooperazione necessaria per raccogliere gli elementi che comprovano l'irregolarità o l'illegalità di operazioni che sembrino essere contrarie.
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