Dal mondo
Solvit Italia, su 27 contenziosi analoghi 13 risolti
Sono quelli proposti da gennaio a oggi che hanno trovato riscontri positivi nel patrocinio dei diritti fondamentali
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Il Solvit italiano continua a registrare positivi riscontri soprattutto nel patrocinio dei diritti fondamentali sanciti dalla normativa comunitaria. Un caso di notevole interesse è stato reso pubblico proprio nei giorni scorsi. La fattispecie concerne una delle tante problematiche sollevate da cittadini italiani residenti nel Regno Unito relative alla difficoltà di ottenere la carta di soggiorno del coniuge di nazionalità non comunitaria.

Un caso del repertorio di febbraio
Uno dei casi tipici, estrapolabile dal repertorio di febbraio è il seguente:  "Sono cittadino italiano Aire residente a Londra. Mi sono sposato lo scorso 19 luglio in Giamaica con mia moglie, cittadina giamaicana. Il 15 agosto 2008, allo scadere della sua Visa di 6 mesi emessa dall'Home Office in Giamaica che le ha consentito l'ingresso nel Regno Unito lo scorso marzo 2008, abbiamo inviato all'UK Home Office di Croydon il modulo EEA2 insieme a tutta la documentazione richiesta". Dopo averne esaminato i contenuti e le condizioni di procedibilità per accertare che la richiesta riguardasse effettivamente l'applicazione scorretta delle norme sul mercato interno, il Solvit italiano ha deliberato di inserire, come di rito, il reclamo nella banca dati on line, per l'inoltro automatico al centro Solvit del Regno Unito in cui il problema si è verificato (centro SOLVIT capofila). Quest'ultimo,  in collaborazione con le autorità competenti, è arrivato alla soluzione positiva del reclamo deliberando la consegna della carta di soggiorno ai richiedenti. D'altra parte nel caso in questione era manifesta la violazione del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente  che costituisce uno dei diritti fondamentali dei cittadini europei.

Gli ultimi dati
La questione si ripropone ciclicamente con una frequenza numericamente significativa se soltanto si considera che, quest'anno, nell'arco di tempo che intercorre da gennaio a oggi, sono stati prospettati ben 27 contenziosi con lo stesso oggetto. L'intervento del Solvit italiano ha già facilitato la soluzione di 13 di questi casi e il rilascio della carta mentre gli altri sono attualmente pendenti dinanzi al centro Solvit inglese.

Il diritto di soggiorno e la normativa Ue
Richiamata nei Trattati istitutivi, la materia è attualmente regolata dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che ha semplificato la materia modificando il regolamento (Cee) n. 1612/68 e abrogando le direttive 64/221/Cee, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. La direttiva contempla una molteplicità di misure finalizzate a favorire l'esercizio del diritto dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente, ridurre allo stretto necessario le formalità amministrative, definire meglio lo status dei familiari e a circoscrivere la possibilità di rifiuto o revoca del diritto di soggiorno.

L'estensione del diritto di soggiorno
Il diritto si estende anche ai familiari  dei cittadini (ossia coniuge,  partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner sulla base della definizione di cui sopra, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner) mentre relativamente ai familiari senza la cittadinanza di uno Stato membro, la normativa stabilisce che possano beneficiare dello stesso diritto del cittadino che accompagnano.

Il principio della proporzionalità
Il diritto di soggiorno e libera circolazione negli Stati membri possono essere negati solo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. In altre parole, il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante. Precisa, in particolare, la Direttiva che tutti i provvedimenti relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno devono rispettare il principio della proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato. In ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio, lo Stato membro deve valutare alcuni elementi come la durata della residenza nel suo territorio dell'interessato, l'età di quest'ultimo, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e il grado di integrazione sociale nel paese che lo ha accolto così come i suoi legami con il paese d'origine. Soltanto in casi eccezionali, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nei dieci anni precedenti nello Stato ospitante o che sia minorenne può essere oggetto di una decisione di allontanamento.

La notifica del provvedimento
Il provvedimento di rifiuto dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere, ovviamente, notificato all'interessato e deve essere motivato indicando i mezzi di ricorso disponibili ed i termini entro cui agire. Per comprendere meglio l'ambito d'intervento del SOLVIT italiano vediamo, nel dettaglio, quali sono i diritti  di circolazione e soggiorno riconosciuti e tutelati dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Diritto di circolazione e soggiorno fino a tre mesi
Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di recarsi in uno Stato membro munito di una carta d'identità o di un passaporto validi senza che gli possa venire  imposto alcun visto di uscita o di ingresso. Nel caso in cui il cittadino che intenda recarsi all'estero non abbia la disponibilità di documenti di viaggio deve poter contare sulla disponibilità dello Stato membro ospitante ai fini dell'ottenimento dei documenti richiesti. Ai familiari che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro viene riconosciuto lo stesso diritto del cittadino che accompagnano con l'unico limite dell'eventuale assoggettamento all'obbligo visto di breve durata.  Per i soggiorni inferiori a tre mesi, la sola formalità imposta al cittadino dell'Unione è il possesso di un documento d'identità o di un passaporto valido.

Il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
Il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi viene riconosciuto a coloro che: esercitano un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; dispongono di risorse sufficienti e di un'assicurazione malattia per non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno; si recano all'estero in qualità di studente e abbiano risorse sufficienti e una assicurazione malattia per evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno; sono parenti di un cittadino dell'Unione facente parte di una delle categorie citate. Il permesso di soggiorno per i cittadini dell'Unione è stato soppresso ma lo Stato membro ospitante può chiedere al cittadino l'iscrizione presso le autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi dal suo ingresso.

Il diritto di soggiorno permanente
Tutti i cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo avervi risieduto legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni purché egli non sia stato oggetto di una misura di allontanamento. Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell'interessato, senza la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto cinque anni con il suddetto nello Stato in questione. Il diritto di soggiorno permanente acquisito si perde soltanto in caso di un'assenza della durata superiore a due anni consecutivi dallo Stato membro ospitante.
 

Antonina Giordano
pubblicato Martedì 23 Giugno 2009

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